Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Relazione del Gestore nella Liquidazione Controllata

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    13/07/2023 09:26

    Relazione del Gestore nella Liquidazione Controllata

    Buongiorno,
    nella stesura della relazione allegata alla domanda di ammissione alla liquidazione controllata è bene soffermarsi sulle cause che hanno provocato l'indebitamento (dalle quali si potrà evincere la mancanza o meno di colpa grave, dolo e/o frode del debitore nella formazione dell'indebitamento)?
    Oppure le stesse cause formeranno oggetto di valutazione successivamente, in sede di concessione o meno dell'esdebitazione?
    Io mi pongo il problema dal punto di vista dell'OCC che , come dice la norma, dovrebbe assistere il debitore nella presentazione dell'istanza di ammissione; molto spesso i debitori assistiti dai loro consulenti legali, presentano istanze di nomina del Gestore per cui a questo punto, il Gestore nominato , si deve limitare a presentare la sua relazione e attenersi al contenuto prescritto dalla norma oppure, compiere una indagine a priori circa la possibilità o meno di ottenere l'esdebitazione al termine della procedura e a questo punto fornire la consulenza al debitore circa la convenienza o meno del ricorso alla liquidazione controllata?
    • Letizia Ampollini

      Fiorenzuola d'Arda (PC)
      13/07/2023 09:41

      RE: Relazione del Gestore nella Liquidazione Controllata

      Inoltre mi chiedo se sia opportuno che il Gestore in sede di Relazione da allegare all'istanza di ammissione alla liquidazione controllata e quando questa venga richiesta su istanza del debitore, verifichi a priori le condizioni di cui all'art. 280 Codice della Crisi , in modo da appurare già da subito, in particolare al comma 1 punti a) d) ed e) se vi siano i presupposti per l'esdebitazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/07/2023 15:57

      RE: Relazione del Gestore nella Liquidazione Controllata

      La sua domanda pone un problema di notevole interesse in quanto la sua soluzione impone una scelta tra il rispetto rigoroso della legge e l'applicazione finalistica della stessa. Noi in genere propendiamo per questa seconda, tuttavia nella fattispecie in esame ci sembra che il legislatore abbia chiaramente distinto i compiti dell'OCC nella fase iniziale in quanto il comma due dell'art. 269 richiede che al ricorso sia allegata una relazione dell'OCC "che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore". Tanto evidentemente il legislatore ha ritenuto sufficiente per accedere alla procedura e liquidare i beni nell'interesse dei creditori, anche perché l'esdebitazione è sostanzialmente automatica e può essere impedita solo ove emergano i fatti di cui all'art. 280 o quando la situazione di sovraindebitamento è stata determinata da colpa grave, malafede o frode. Ed questa differenza di indagini si spiega agevolmente con il fatto che questi ultimi comportamenti, risalenti al debitore, possono incidere sui vantaggi che questi può ricavare dalla procedura, ma non possono precludere l'apertura della liquidazione controllata (che è sostanzialmente la liquidazione giudiziale del sovraindebitato) che è nell'interesse della massa dei creditori che, altrimenti, si vedrebbero costretti ad aggredire ciascuno il patrimonio del debitore con vantaggio per chi prima arriva.
      Zucchetti SG srl
      • Letizia Ampollini

        Fiorenzuola d'Arda (PC)
        13/07/2023 18:03

        RE: RE: Relazione del Gestore nella Liquidazione Controllata

        Grazie mille per la risposta.