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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata: imposte periodo inizio procedura
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Marino Cinganotto
CAORLE (VE)17/01/2024 12:07Liquidazione controllata: imposte periodo inizio procedura
Sono stato nominato liquidatore in una procedura di liquidazione controllata dichiarata nel febbraio 2023 dal Tribunale di Venezia.
Si tratta di una persona fisica, autorizzata con la sentenza alla prosecuzione dell'impresa.
La ditta è entrata dal 2023 in regime forfettario, quindi senza più applicazione dell'iva,
Il debito Iva maturato nel 2022 ritengo sia da ammettere al passivo ove la domanda di ammissione intervenga entro i sessanta giorni dalla sentenza, ovvero dalla prestazione della dichiarazione se successiva.
Per le imposte dirette ritengo ammissibili, come sopra, al passivo della procedura, tutte quelle relative all'anno 2022 e precedenti, anche se la dichiarazione ed il termine di versamento dei saldi siano successivi alla data della sentenza. Per l'anno 2023 bisognerebbe distinguere i due periodi. Per quello dall'apertura della procedura fino al 31.12.2023, come per i successivi, l'imposta dovrebbe essere versata direttamente dal debitore che continua la sua attività, ma per il periodo dal primo gennaio alla data della sentenza ho dei dubbi. Una soluzione sarebbe che il debitore presentasse la dichiarazione per l'intero anno e versasse solo quanto dovuto sulla base dei ricavi successivi alla sentenza. Se ciò fosse corretto, mi resta comunque il dubbio su quando inizi a decorrere il termine per la domanda di ammissione per la differenza, considerato che l'ADE procederà semplicemente per l'omesso versamento parziale. Vi è poi la questione dell'IMU sugli immobili appresi alla liquidazione, che a mio parere andrebbero in prededuzione come per il fallimento, ma soprattutto di come trattare il reddito catastale maturato dopo la sentenza nelle dichiarazioni fiscali del debitore.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Dott. Marino Cinganotto-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/01/2024 15:39RE: Liquidazione controllata: imposte periodo inizio procedura
Concordiamo con l'ammissione al passivo del debito IVA 2022 e precedenti, come pure del debito per imposte dirette relative agli anni fino al 2022.
A tale ultimo proposito, dato che per prassi ordinaria l'Agenzia delle Entrate non esamina certo le dichiarazioni dei redditi entro sessanta giorni dalla presentazione, suggeriamo di inviare sempre all'Agenzia la comunicazione ex art. 272, I comma, CCII, anche se dalla domanda e dalle scritture contabili non risultasse l'esistenza di un suo credito, così da segnalare l'esigenza di rispettare il termine di legge.
Per quanto riguarda la frazione di anno fino all'apertura della liquidazione controllata, in assenza di prese di posizione ufficiali e di giurisprudenza sul punto baseremmo la nostra risposta, oltre ad altre, su quattro considerazioni:
- a differenza di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, non è prevista la presentazione di una specifica dichiarazione dei redditi o anche solo un onere a carico del liquidatore (o del sovraindebitato) di determinare il relativo reddito mediante la redazione di un qualche bilancio di periodo
- la legge delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023) all'art. 9, I comma, per quanto riguarda "gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" stabilisce fra altre le seguenti direttive: "prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese ... che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: 1.1) istituti liquidatori ... per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico; 1. 2) istituti di risanamento ... per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente": il problema è ben noto anche al legislatore
- a differenza dell'IVA, nella quale il credito/debito nasce dalla mera contrapposizione di imposta a credito e imposta a debito (oggi ancor più facilmente rilevabile mediante l'accesso all'archivio delle fatture elettroniche), per le imposte dirette la determinazione delle imposte dovute deriva da un calcolo estremamente complesso, ancor più nel caso di persona fisiche, per le quali l'individuazione dell'imponibile è solo il primo di più passaggi, molti dei quali estranei all'attività d'impresa (basti pensare a tutto il complesso meccanismo dei deduzioni e detrazioni)
- nel fallimento, per il quale esiste un obbligo dichiarativo a carico del curatore per il periodo fino all'apertura della procedura, nel caso di persone fisiche il curatore si limita a dichiarare il solo reddito d'impresa e "contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni ... consegnarne ... copia all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi", non certo a determinare le relative imposte e a farsene carico.
Da tali considerazioni riteniamo che si possano trarre le seguenti indicazioni:
- il legislatore della riforma è ben consapevole della necessità di uniformare il trattamento fiscale delle procedure concorsuali liquidatorie a quello di fallimento e liquidazione coatta amministrativa ma, per quel che ci interessa ora, ciò non fa che confermare che oggi indubbiamente tale equiparazione non esiste: nel caso di liquidazione controllata si applicano le regole ordinarie
- è tecnicamente impossibile, in assenza di qualunque obbligo in tal senso, determinare il carico fiscale relativo a una sola parte di anno, e nel caso di persone fisiche pure nel fallimento le imposte astrattamente relative alla frazione di anno fino all'apertura della procedura non riguardano la procedura stessa, bensì il fallito nella sua posizione personale.
In conclusione, riteniamo che l'eventuale quota delle imposte dovute dal sovraindebitato per la frazione di anno fino all'apertura della liquidazione controllata, anche qualora le si volesse in qualche modo identificare, non costituisce debito concorsuale. Ciò evidentemente risolve anche il problema dei relativi termini per l'insinuazione al passivo.
Ben più semplice ci pare poi la questione IMU, per la quale è automatica l'applicazione dell'art. 277, II comma, CCII: la quota relativa al periodo ante procedura sarà debito concorsuale, quella successiva (determinata e da versare, avendone le disponibilità, nei termini ordinari e non con le specifiche modalità dettate per il fallimento) in prededuzione, rientrando fra "I crediti sorti in occasione ... della liquidazione".
Non avremmo dubbi nemmeno sulla sorte delle imposte dovute in corso di procedura sul reddito catastale degli immobili (peraltro di importo abitualmente poco rilevante): è vero che l'imponibile è oggettivamente determinabile, ma non lo è altrettanto l'aliquota applicabile, e non si può escludere che la dichiarazione dei redditi del sovraindebitato finisca senza imposte dovute: in tal caso il liquidatore dovrebbe forse corrispondergli un importo "virtuale" che non si è tradotto in debito effettivo?
No, trattandosi di una componente del complessivo imponibile IRPEF del sovraindebitato, propendiamo comunque per la tesi che siano comunque a carico dello stesso e non della procedura.
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