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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
INSINUAZIONE AGENZIA RISCOSSIONE
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Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)24/02/2024 19:59INSINUAZIONE AGENZIA RISCOSSIONE
Mi ricollego alla mia domanda in data 14/02/2024 a cui non è stato dato seguito, per riformulare meglio il quesito, posto che è la prima volta che mi cimento in questa materia e ho verificato la sua complessità.
In pratica ho un dubbio su una istanza ammissione al passivo L.C. di Agenzia Riscossione per una cartella di pagamento relativa a Iva, Irpef competenza anno 2015 il cui ruolo risulta notificato il 21/02/2022 (ho controllato e le imposte risulterebbero quelle esposte nella dichiarazione dei redditi quindi dovrebbe essere un ruolo emesso a seguito di controllo automatico con i tre anni di decadenza): mi sembra di capire che la notifica andasse effettuata entro il 31/12/2019, quindi potrei scartare l'ammissione al passivo per decadenza del ruolo?
Mentre diverso è il caso di due cartelle relative a inps anni 2015-2016 tempestivamente notificate (nel 2016) ma l'interruzione della prescrizione è effettuata il 21/02/2022, quindi oltre il termine di anni 5. E' corretto considerare le due cartelle prescritte o i termini di prescrizione sono diversi, magari entra in gioco la proroga per emergenza Covid?
Da ultimo ho una insinuazione per avviso di addebito riferito a contributi inps Artigiani del 2016 per il quale non risulta la data di notifica ma il ruolo risulta essere stato emesso 10/12/2023: non è stato emesso in ritardo il ruolo?
Grazie in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/02/2024 09:13RE: INSINUAZIONE AGENZIA RISCOSSIONE
Come correttamente indicato nel quesito, l'art. 25 del D.P.R. 602/73 stabilisce che: "Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ... per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
La "sospensione Covid" menzionata nel quesito è disposta, per quanto qui ci interessa, dall'art. 157 del D.L. 34/2020, che sul punto così dispone: "I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Pertanto la notifica nel 2022 delle cartelle emesse relativamente ad IVA e IRPEF è indubbiamente tardiva.
Per quanto riguarda le cartelle per contributi INPS, il termine prescrizionale rimane quinquennale salvo che non intervenga un provvedimento giurisdizionale, ma va tenuto conto di due interruzioni Covid disposte:
- dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, per il periodo dal 23/2/2020 al 30/6/2020, per un totale di 129 giorni
- dall'art. 11, IX comma, del D.L. 183/2022, per il periodo dal 31/12/20 al 30/6/21, per un totale di 182 giorni.
La somma di tali periodi genera quindi un totale di 311 giorni di interruzione della prescrizione.
Pertanto se la notifica del 2016 è stata effettuata successivamente al 16 marzo, al 21/2/2022 il credito non si era ancora prescritto.
Infine, in assenza di altri atti interruttivi della prescrizione, i contributi relativi al 2016, nel 2023 appaiono effettivamente prescritti.
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