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imu e liquidazione controllata

  • Marylene Urbini

    Ravenna
    26/06/2025 10:04

    imu e liquidazione controllata

    Buongiorno,
    vorrei il vostro parere il merito al pagamento dell'Imu gravante sull'immobile di proprietà del soggetto per il quale si è aperta la procedura di liquidazione controllata per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ovvero se l'Imu deve essesre versata alle rispettive scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno, pena emissione dell'avviso di accertamento complessivo di sanzioni ed inteteressi oppure se può essere versata successivamente al decreto di trasferimento dell'immobile.
    Vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/06/2025 09:18

      RE: imu e liquidazione controllata

      Quanto ai termini del pagamento, non vi sono deroghe alla disciplina generale, per cui l'imposta va pagata alle scadenze previste.
      Invero, l'art. 10 comma 6 d.lgs 30/12/1992, n. 504 (il quale prevede che "per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili") non annovera la liquidazione controllata ed il liquidatore della medesima tra i destinatari della disposizione, per cui si tratta di norma inapplicabile a questa procedura.
      Ci rendiamo conto del fatto che si tratti di una lacuna normativa, ma allo stato la situazione è questa.
      • Sara Ciacci

        Sassocorvaro Auditore (PU)
        08/07/2025 19:08

        RE: RE: imu e liquidazione controllata

        Buonasera,
        mi inserisco nella discussione per un chiarimento.
        L'IMU e/o TARI su beni oggetto di liquidazione per i periodi successivi alla sentenza di liquidazione e fino alla vendita va pagata dal debitore ?
        Se non erro non va ricompresa nel passivo già formato, giusto?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          10/07/2025 17:22

          RE: RE: RE: imu e liquidazione controllata

          Per rispondere all'interrogativo posto dobbiamo dire che solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
          Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolare, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
          È ben vero che la l. 9 agosto 20234, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
          Ciò premesso, quanto all'IMU osserviamo che anche l'art. 10, comma 6 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 non annovera il liquidatore della liquidazione controllata tra i sostituti d'imposta, per cui la relativa disciplina non è applicabile.
          Ciononostante riteniamo che il credito per imu debba essere trattato dalla procedura quale credito prededucibile a norma dell'art. 6, comma 1 let. d) c.c.i.i., il quale prevede che sono prededucibili "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
          A questo proposito, siamo dell'avviso che possa valere anche per la liquidazione controllata quanto affermato dalla corte di cassazione in ambito fallimentare, laddove è stato affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
          Quanto alla TARI, il discorso ci sembra più semplice, atteso che a norma dell'art. 1, comma 647 l. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) "il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
          Tuttavia, poiché sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché dette condizioni siano comunicate, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di esaminare il regolamento comunale per verificare se ed a quali condizioni gli immobili che versino nelle situazioni suddette sono esclusi dall'applicazione del tributo in parola.