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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
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Antonio Ferretti
REGGIO EMILIA (RE)12/06/2024 10:28ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
Ai fini del calcolo delle utilità rilevanti nell'esdebitazione del debitore incapiente (a mezzo del foglio di excel predisposto dall'ODCEC Roma), al reddito del sovraindebitato va aggiunto quanto percepito a titolo di assegno unico per i figli o va utilizzato il mero dato reddituale (in quanto gli importi erogati con l'assegno unico non concorrono alla formazione del reddito secondo quanto previsto dalla legge)?
avv. Antonio Ferretti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/06/2024 19:21RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
Non conosciamo come l'ODCEC Roma abbia predisposto il foglio exel, per cui non possiamo esserle di aiuto. In linea generale possiamo dire che nella previsione dell'ar. 283 CCII il nucleo familiare entra in ballo al solo fine di determinare quanto necessario al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia nella misura, preordinata per legge, dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
Si prenda, ad esempio in considerazione un incapiente persona fisica meritevole, con un nucleo familiare composto da 3 persone (padre, madre e 1 figlio) ed un reddito annuo netto, compresa tredicesima, di euro 19.500. In questo caso l'assegno sociale da considerare ai fini del calcolo sarebbe di euro 10.270,70 (assegno sociale anno 2024 euro 6.947,20 aumentato della metà), che moltiplicato per 2,04 che è il parametro di equivalenza ISEE per un nucleo familiare di 3 persone (senza contare maggiorazioni per disabilità o età dei figli, ecc.), comporta spese del nucleo familiare di euro 20.952,22. Avendo il debitore un reddito pari a euro 19,500,00 annui, si avrebbe una utilità rilevante negativa di euro 1.452,22 euro. In questo esempio il debitore può essere ammesso alla esdebitazione dell'incapiente, atteso che, sin dall'inizio, il reddito percepito e percipiendo conduce ad un importo più basso rispetto alla soglia "di rilevanza", ma il calcolo va ripetuto ogni anno.
Zucchetti SG srl -
Claudio Bartolucci Miceli
Firenze15/04/2025 06:49RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
Buongiorno,
in riferimento al quesito posto dall'Avv. Ferretti, l'assegno unico per i figli va sommato o no, al reddito del debitore ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2025 19:33RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
L'assegno unico per i figli, a nostro avviso, non fa parte del reddito; tuttavia, poiché bisogna calcolare il reddito netto, dedotte le spese di produzione del reddito stesso e quanto occorre al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia , detto assegno viene calcolato come elemento che contribuisce al mantenimento dei figli.
Zucchetti SG srl-
Claudio Bartolucci Miceli
Firenze16/04/2025 06:22RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
Ringrazio per la risposta e concordo con voi sul fatto che l'assegno unico non fa parte del reddito. Volevo avere soltanto un'ultima conferma : nell'ambito di una liquidazione controllata di un coniuge, il giudice ha stabilito l'importo del reddito da escludere dalla liquidazione in euro 2700 , in un determinato mese il coniuge ha prodotto un reddito netto soltanto di € 2400, la moglie che nel frattempo sta predisponendo ricorso per la procedura di incapiente percepisce l'assegno unico per i figli di euro 500 euro. La mia interpretazione è la seguente : nell'ambito del nucleo familiare , stabilite le spese di mantenimento in euro 2700, il liquidatore non potrà richiedere alla moglie il versamento dell'eccedenza di euro 200 ( 2700 - 2400-300 di assegno unico), proprio perché tale importo di euro 300 fa parte dell'assegno unico che non è considerabile reddito ed impignorabile. Pertanto il liquidatore per tale mese non incamererà alcuna somma, che invece sta reclamando. E' corretta tale mia interpretazione ?
Ringrazio per la risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/04/2025 10:30RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
Il dato attuale è che a carico del marito è stata aperta la liquidazione controllata con la nomina di un liquidatore e, a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), è stato disposto che il sovraindebitato può trattenere euro 2.700 del proprio stipendio, di modo che questi, nel mese in cui percepisce una retribuzione inferiore all'importo indicato, dovrà accontentarsi di quanto riceve e non vediamo a quale titolo il liquidatore possa rivolgersi alla moglie per ottenere una ulteriore somma, dato che la moglie al momento, non ha ancora presentato alcuna istanza ( lei infatti dice che "nel frattempo sta predisponendo ricorso per la procedura di incapiente"). Tuttavia, anche ammesso che abbia già presentato una domanda di esdebitazione ex art, 283 c.c.i.i., questa non dà luogo ad una procedura familiare con la liquidazione controllata dato che quest'ultima è già aperta e operante, per cui tra le stesse il giudice potrà assicurare soltanto un coordinamento e, in ogni caso, attivo e passivo rimangono distinti.
Ne segue che al momento della presentazione della domanda ex art. 283 da parte della moglie bisognerà valutare il suo reddito, nel quale non entra l'assegno di mantenimento per il figlio, che percepisce lei perché evidentemente a carico della stessa, e nel calcolare le spese di mantenimento della famiglia si terrà conto che per il marito queste sono state fissate in euro 2.700 mensili; è probabile che tale importo comprendesse anche il mantenimento della moglie priva di reddito al punto da chiedere l'esdebitazione per incapienza. . A questo punto si valuterà, facendo il calcolo rappresentato nella prima risposta, se la moglie ha i requisiti per ottenere l'esdebitazione.
In questo schema non si vede a che titolo il liquidatore della liquidazione controllata potrebbe pretendere il pagamento di qualcosa dalla moglie.
Zucchetti Sg srlIl dato attuale è che a carico del marito è stata aperta la liquidazione controllata con la nomina di un liquidatore e, a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), è stato disposto che il sovraindebitato può trattenere euro 2.700 del proprio stipendio, di modo che questi, nel mese in cui percepisce una retribuzione inferiore all'importo indicato, dovrà accontentarsi di quanto riceve e non vediamo a quale titolo il liquidatore possa rivolgersi alla moglie per ottenere una ulteriore somma, dato che la moglie al momento, non ha ancora presentato alcuna istanza ( lei infatti dice che "nel frattempo sta predisponendo ricorso per la procedura di incapiente"). Tuttavia, anche ammesso che abbia già presentato una domanda di esdebitazione ex art, 283 c.c.i.i., questa non dà luogo ad una procedura familiare con la liquidazione controllata dato che quest'ultima è già aperta e operante, per cui tra le stesse il giudice potrà assicurare soltanto un coordinamento e, in ogni caso, attivo e passivo rimangono distinti.
Ne segue che al momento della presentazione della domanda ex art. 283 da parte della moglie bisognerà valutare il suo reddito, nel quale non entra l'assegno di mantenimento per il figlio, che percepisce lei perché evidentemente a carico della stessa, e nel calcolare le spese di mantenimento della famiglia si terrà conto che per il marito queste sono state fissate in euro 2.700 mensili; è probabile che tale importo comprendesse anche il mantenimento della moglie priva di reddito al punto da chiedere l'esdebitazione per incapienza. . A questo punto si valuterà, facendo il calcolo rappresentato nella prima risposta, se la moglie ha i requisiti per ottenere l'esdebitazione.
In questo schema non si vede a che titolo il liquidatore della liquidazione controllata potrebbe pretendere il pagamento di qualcosa dalla moglie.
Zucchetti Sg srl-
Claudio Bartolucci Miceli
Firenze17/04/2025 16:09RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - art. 283 CCII
Ringrazio per l'esaustiva risposta, che mi trova totalmente d'accordo.
Un cordiale saluto.
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