Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione dopo liquidazione

  • Antonella Venza

    Trapani
    09/11/2023 10:21

    Esdebitazione dopo liquidazione

    A seguito di procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter aperta nel nel 2019 e conclusa nel 2023 il debitore, nel medesimo fascicolo della liquidazione ha depositato istanza di esdebitazione. Il Giudice ha chiesto al gestore della crisi circa la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'esdebitazione e onerato lo stesso di dare comunicazione ai creditori insoddisfatti della presentazione dell'istanza. Mi chiedo se sia corretto trattare dell'istanza nel medesimo procedimento di liquidazione o se fosse necessario aprire un altro procedimento ad hoc ed inoltre la relazione del gestore in questa circostanza è attività che rientra nel compenso liquidato per le attività precedenti all'apertura della liquidazione? Preciso che gestore e liquidatore sono stati due distinti professionisti.
    Grazie per la risposta che vorrete fornire
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/11/2023 18:04

      RE: Esdebitazione dopo liquidazione

      Il comma 4 dell'art. 14 terdecies l. n. 3 del 2012 prevede che "il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori……. dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente". A nostro avviso, il riferimento alla presentazione del ricorso entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione ha lo scopo soltanto di fissare il termine ultimo per chiedere la esdebitazione, ma non pone affatto un divieto a presentare l'istanza in qualsiasi momento a partire dalla chiusura della liquidazione e, quindi, anche con lo stesso atto con cui eventualmente chieda l'accertamento dell'avvenuta esecuzione e della chiusura. Nel caso, peraltro, l'istanza di esdebiutazione è stata presentata con autonomo atto solo che lei dice è stata inserita nel medesimo fascicolo della procedura di liquidazione, il che ci sembra del tutto irrilevante sia perché, come detto, potrebbe addirittura essere contenuta in un atto della procedura di liquidazione, sia perché, comunque, ovunque sia stata inserita l'istanza, il giudice ha aperto un autonomo giudizio per la esdebitazione chiedendo i dovuti chiarimenti al gestore della crisi.
      Quanto al compenso del gestore /OCC non è prevista una voce specifica per l'attività nella fase di esdebitazione, anzi il comma 2 dell'art. 14 del d.m. n. 202 del 2014 prevede espressamente che "I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attivita' accessorie alla stessa" e l'attività riguardante i chiarimenti richiesti ai fini della esdebitazione ci sembrano appunto accessori a quella svolta per la procedura, per cui riteniamo che non sia dovuto un compenso aggiuntivo, nel mentre vanno rimborsate le spese sostenute per tale attività accessoria.
      Zucchetti SG srl