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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Compensi Avvocato/advisor: prededuzione o privilegio?
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Luca Boccamaiello
LA SPEZIA17/04/2026 15:52Compensi Avvocato/advisor: prededuzione o privilegio?
Buongiorno,
consultando il forum ho trovato soluzioni contrastanti in merito all'ammissione del credito dell'Avvocato/advisor per le prestazioni professionali propedeutiche e relative alla fase precedente la sentenza di ammissione nell'ambito di una procedura di Liquidazione controllata.
Ho riscontrato, infatti, risposte che riconoscevano la natura prededuttiva degli onorari mentre altre propendevano per l'ammissione in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per la non stretta necessità di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento.
Quale soluzione prospettare fra le due anche in considerazione di quanto previsto da c.d. Correttivo ter (D.Lgs. 136/2024)?
In sostanza la modifica della lett. a) del comma 1 dell'art. 6 CCII che riconosce la prededuzione si ritiene applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento e, se si, nei limiti del 75% o per l'intero?
A mio parere non riconoscere la natura prededuttiva agli onorari dell'advisor per le prestazioni professionali del periodo ante sentenza di ammissione porterebbe molto spesso (nella realtà operativa) a vedere negato qualsiasi compenso per l'opera svolta in presenza di un attivo realizzabile di importo modesto contestualmente ad altri ingenti crediti di natura prededuttiva e/o privilegiata di rango superiore. In sostanza si potrebbe verificare che il legale/advisor concordi il pagamento direttamente con il sovraindebitato prima dell'apertura della procedura, il tutto a danno della massa che vedrebbe depauperato l'attivo realizzabile senza che l'entità del compenso possa essere sottoposto al vaglio di congruità del Liquidatore.
Nel ringraziare per la collaborazione porgo cordiali saluti.
Luca Boccamaiello-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/04/2026 10:52RE: Compensi Avvocato/advisor: prededuzione o privilegio?
Dopo l'entrata in vigore del correttivo abbiamo sempre sostenuto che a nostro avviso la prededuzione non ricorre.
Infatti, a norma dell'art. 6, comma 1 let. a) c.c.i.i. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs 13 settembre 2024, n. 136) godono della prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento".
Nella sua originaria formulazione la norma prevedeva che beneficiavano della prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Tale disposizione però era andata incontro, nella prassi, ad una serie di inconvenienti pratici.
Era il caso, ad esempio, del debitore sovraindebitato che avesse presentato al Tribunale, ex art. 268 c.c.i.i., un ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
In questa situazione l'art. 270 prevede che con la sentenza di apertura della procedura il Tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 ovvero scegliendolo tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. In questo caso, a rigore, il credito del liquidatore non avrebbe potuto godere della prededuzione (per quanto al predetto riconoscimento si sarebbe potuti giungere, a nostro avviso, anche per via interpretativa).
Altra ipotesi è quella di cui all'art. 76 c.c.i.i., a mente del quale la domanda di concordato minore va presentata dal debitore per il tramite di un OCC, eventualmente sostituito da un professionista (o da una società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 c.c.i.i. nominati dal giudice, se nel circondario non vi è un OCC. Anche in questo caso, a rigore, il professionista nominato dal giudice non avrebbe potuto beneficiare della prededuzione.
Sulla scorta della constatazione di tali inconvenienti il legislatore del correttivo è intervenuto a chiarire che la prededuzione non spetta per le prestazioni rese "dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", ma per le prestazioni rese "nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza" di questo organismo.
Dunque, in definitiva, soltanto i compensi dovuti all'organismo o dal professionista che esercita (in assenza di costui) le relative funzioni godono del privilegio.
Che questa interpretazione restrittiva sia da preferirsi si ricava, a nostro avviso, anche dalle successive lettere b) e c) del medesimo art. 6, laddove solo a proposito di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il codice prevede che la prededuzione spetta, più in generale, ai "crediti professionali sorti in funzione" della presentazione della domanda. La distinzione, probabilmente, si giustifica in ragione della maggiore complessità di queste domande e dunque della necessità dell'apporto, come normalmente accade, di plurime professionalità.
Questa interpretazione, del resto, è quella che meglio aderisce ai dettami della legge delega (Art. 2, comma 1, lett. l) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155) la quale aveva imposto al legislatore delegato il compito di diminuire il peso dei crediti prededucibili sull'attivo da destinare ai creditori".
In questa direzione segnaliamo Trib. Piacenza, 2.9.2025, il quale ha affermato che "nelle procedure di sovraindebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (art. 65 co 3, art. 68 co 1, art. 269 CCII), l'assistenza al debitore da parte dell'OCC appare sì necessaria, ma anche sufficiente al fine di permettere a quest'ultimo l'accesso utile ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; tale principio può essere ritenuto applicabile, a maggior ragione, alla procedura di liquidazione controllata della persona fisica ex art. 268 CCII, che non ha natura negoziale e nella quale al debitore non è richiesta la redazione di alcun piano o proposta, ma la semplice cooperazione con l'OCC al fine di permettere la chiara e completa ricostruzione della propria situazione patrimoniale; quindi, nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII di persone fisiche (consumatori e imprenditori) l'attività svolta dagli advisor (economici o legali) del debitore possa generalmente essere ritenuta non necessaria o funzionale alla composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto, fino a prova contraria, meramente duplicativa rispetto all'attività già svolta per legge dall'OCC;
quindi, in sede di formazione dello stato passivo eventuali crediti professionali sorti in favore degli advisors saranno generalmente esclusi dal Liquidatore, ben potendo quest'ultimo paralizzare la pretesa creditoria mediante l'esercizio, nell'interesse della massa dei creditori, delle relative eccezioni di revocabilità/invalidità/inefficacia di impegni di spesa assunti dal debitore e non necessari e comportanti un danno per la massa dei creditori stessi; in linea generale sarà onere dei professionisti, in sede di domanda di ammissione, fornire compiuta prova tanto dell'attività professionale prestata, quanto della concreta utilità e (stretta) funzionalità della stessa rispetto al fine della composizione della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della concreta necessità di una assistenza ulteriore rispetto a quella fornita dall'OCC; in ogni caso, i compensi maturati dai professionisti (anche legali) o advisor che abbiano fornito consulenza al debitore non godono, in sede di ammissione al passivo, di alcuna prededuzione; infatti, la normativa è chiara nell'escludere tali crediti dal beneficio della prededuzione, non essendo elencati nell'art. 6 C.C.I.I.".-
Luca Boccamaiello
LA SPEZIA23/04/2026 18:08RE: RE: Compensi Avvocato/advisor: prededuzione o privilegio?
Ringrazio per la esaustiva e articolata risposta.
L'ammissione in privilegio del credito professionale dovrebbe essere comunque pacifica. A questo punto, però, (riprendendo le argomentazioni tratte dalla parte conclusiva del quesito introduttivo) non si ci si espone con molta probabilità ad un accordo tra sovraindebitato ed advisor che preveda fra le parti un pagamento al di fuori della procedura con la conseguente mancata partecipazione dell'advisor al concorso e del depauperamento della massa senza il vaglio da parte del Liquidatore sulla congruità dello stesso (ottenendo nella pratica il risultato esattamente opposto a quello che lo spirito della norma vorrebbe realizzare soprattutto in presenza di attivo modesto e passivo con creditori di rango superiore per importi consistenti)? Mi rendo conto che le mie considerazioni sono solo di carattere pragmatico e, come avete brillantemente argomentato, contrarie al tenore letterale della norma.
Vi sarei grato di una vostra conclusiva opinione in merito.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
27/04/2026 11:01RE: RE: RE: Compensi Avvocato/advisor: prededuzione o privilegio?
Osservazione corretta, ispirata ad un principio di realtà. E' tuttavia evidente che un comportamento di tal fatta sarebbe ostativo all'ammissibilità della procedura, e certamente ostativo alla esdebitazione, poiché atto pregiudizievole per i creditori.
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