Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Concordato minore liquidatorio

  • Patrizia Minazzo

    Diano Marina (IM)
    06/11/2024 12:35

    Concordato minore liquidatorio

    Buongiorno,
    un dubbio...una società con debiti inferiori ai 50.000,00 euro può presentare richiesta per accedere al concordato minore liquidatorio?
    Il requisitio di debiti superiori ai 50.000,00 è previsto solamente in caso di liquidazione controllata corretto? Nello specifico, l'esistenza di debiti scaduti non inferiori a euro 50.000 è condizione richiesta soltanto per l'apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore, giusto il disposto dell'art. 268, comma 2, e non se l'istanza è presentata dal debitore stesso, come prevede il comma 1 dello stesso artico.
    Al di fuori di questo caso, il debitore con debiti inferiori ai 50.000,00 euro può presentare comunque richiesta di accesso alle procedure di sovraindebitamento, è corretto?
    Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/11/2024 10:27

      RE: Concordato minore liquidatorio


      Esatto il requisito di debiti superiori ai 50.000,00 è previsto solamente in caso di liquidazione controllata e non per le altre procedure da sovraindebitamento ( norma simile, anche se con il limite di euro 30.000 è previsto dall'art. 49, comma 5 per l'apertura della liquidazione giudiziale) e solo per il caso che l'apertura della procedura sia chiesta da un creditore e non dallo stesso debitore. Per le altre procedure da sovraindebitamento è necessario che ricorrano le condizioni di cui alla lett. c) e e) dell'art. 2 c.c.i.i. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e di cui alle lett, c) e d) per l'accesso al concordato minore.
      Zucchetti SG srl