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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Compensazione crediti/debiti sorti ante e post liquidazione legge 3/2012
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Cristina Cerutti
Cuneo15/01/2025 09:00Compensazione crediti/debiti sorti ante e post liquidazione legge 3/2012
Buongiorno,
sono nominata liquidatore in una procedura ex Legge 3/2012.
In sede di stato passivo un fornitore é stato ammesso allo stato passivo in via chirografaria.
Nelle fasi della liquidazione, la sottoscritta ha iniziato una causa avanti il Tribunale di Milano per farsi riconoscere somme dal medesimo fornitore (che in questo caso rivestiva la posizione "cliente"); la causa ha avuto esito positivo e sono state riconosciute somme a favore della procedura.
Ora il fornitore/cliente eccepisce la compensazione delle somme dovute alla liquidazione in forza della sentenza del Tribunale di Milano con il proprio credito ammesso allo stato passivo.
Si richiede di sapere se tale compensazione é opponibile, in quanto vero che si tratta di debiti e crediti riferiti entrambi a periodi antecedenti la dichiarazione di apertura della liquidazione, ma cristalizzati in periodi differenti
Grazie per la risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/01/2025 20:32RE: Compensazione crediti/debiti sorti ante e post liquidazione legge 3/2012
La sua considerazione finale è corretta, benchè sia possibile la compensazione tra debito e credito che trovano entrambi la loro fonte in fatti antecedenti all'apertura della procedura e la sentenza di condanna ha solo reso certo, liquido ed esigibile il credito della procedura che già preesisteva. La ragione dell'esclusione è di carattere processuale. Ci spieghiamo, facendo riferimento al fallimento, che è la procedura in cui si trovano dei precedenti, ma gli stessi principi sono applicabili anche alla liquidazione del patrimonio che determina comunque l'espropriazione del debitore e ove lo stato passivo, benchè riconducibile al liquidatore, assume comunque un effetto preclusivo.
E' da confermare il principio, più volte affermato dalla Cassazione, per il quale il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare, se convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva ( così, Cass. 21 gennaio 1999 n. 535). Tuttavia, quando il creditore, dopo aver insinuato al passivo il suo credito, non eccepisce, come avrebbe potuto, la compensazione nel giudizio in cui è stato convenuto dal curatore per il pagamento di un credito della procedura, non può successivamente farla valere in sede fallimentare in modo irrituale perché, come affermato da Cass. 21/02/2007, n.4097 in un caso del genere, "sul primo credito si è formata una preclusione endofallimentare e sul secondo una preclusione da giudicato, con la conseguenza che il creditore del fallito non può far valere la compensazione successivamente, con ricorso al giudice delegato, al di fuori del procedimento per l'insinuazione dei crediti al passivo".
Zucchetti SG srl
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