Forum SOVRAINDEBITAMENTO

esdebitazione art. 283 CCII

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    23/01/2024 18:10

    esdebitazione art. 283 CCII

    Buongiorno,
    avrei alcuni quesiti in merito all'esdebitazione di cui all'oggetto.
    Il debitore in questione ha reddito d'impresa di modesto ammontare (si ipotizza che non superi il calcolo delle utilità rilevanti) oltre ad avere una quota di 1/6 di proprietà immobiliare e di 1/3 di terreno, già pignorate dai creditori. Continuerebbe a lavorare come imprenditore individuale in quanto unica sua fonte di reddito.
    a) posto che dal reddito non si dovrebbe ricavare alcuna utilità rilevante, è esclusa la possibilità di accedere alla procedura di esdebitazione ex art. 283 CCII in presenza di proprietà immobiliari, anche qualora si dimostri l'esiguità della cifra ottenibile con la vendita, poiché si immagina che le spese di vendita probabilmente assorbirebbero tutto o quasi il ricavato?
    b) in caso di concessione dell'esdebitazione, le ipoteche giudiziali iscritte sui suoi beni verrebbero meno e il debitore potrebbe rientrare nel possesso dei suoi beni?
    c) può essere concessa l'esdebitazione anche quanto i debiti sono composti quasi esclusivamente da debiti fiscali (imposte sui redditi, inps, inail)? Cioè, può essere considerato meritevole il debitore che, stante l'impossibilità di pagare TUTTI I DEBITI, dovendo fare una scelta, ha preferito pagare i fornitori e i dipendenti e non pagare il fisco? In effetti la scelta è obbligata qualora si voglia proseguire l'attività imprenditoriale....
    d) non ho ben capito cosa succeda qualora i creditori si oppongano alla concessione dell'esdebitazione: la norma nulla spiega se non che il Giudice può dopo aver sentito i creditori opponenti conferma o revoca il decreto. Con quali argomentazioni si possono opporre i creditori?
    d) il Gestore è obbligato a relazionare al Giudice nei 4 anni successivi al deposito del decreto di esdebitazione circa le sopravvenienze intervenute e in questo caso matura un compenso aggiuntivo?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/01/2024 20:41

      RE: esdebitazione art. 283 CCII

      L'art. 283 CCII per l'accesso alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente richiede che questi debba essere una persona fisica, meritevole del beneficio, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in futuro, che non abbia già usufruito del beneficio e non abbia in corso alcuna procedura di regolazione del sovraindebitamento.
      Nel suon caso vengono in discussione i requisiti della situazione reddituale e della meritevolezza. Quanto al primo il legislatore non richiede che il debitore non disponga di beni immobili, ma che non sia in grado di offrire nulla ai propri creditori alcuna utilità e non vi sia nemmeno la prospettiva che possa offrire qualcosa in futuro; e questo sembra, secondo quanto lei dice, essere il suo caso, dal momento che il reddito da attività ddl soggetto in questione è al di sotto del minimo indispensabile determinato secondo il calcolo di cui al comma 2 dell'art. 283 e le quote di proprietà immobiliare non solo non danno alcun reddito presente ma anche in una prospettiva futura di vendita non permetterebbero alcun introito. Il fatto è che il legislatore pur avendo fornito questa possibilità di accesso, nulla ha detto per il caso che nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili e sulla eventuale cancellazione di pesi e ipoteche sugli stessi. E' vero che con l'esdebitazione, che comporta la inesigibilità dei crediti, dovrebbe venire meno anche l'ipoteca, per cui si potrebbe ipotizzare che il giudice disponga la cancellazione della iscrizione all'atto della concessione del beneficio della esdebitazione, ma il sopravvenire di utilità nei successivi quattro anni determina, a date condizioni, la persistenza dell'obbligo di pagamento; inoltre la legge nulla dice in proposito ove non si è in presenza di una vendita (e tanto meno) coattiva in quanto il bene rimane nella proprietà del sovraindebitato che, con l'esdebitazione otterrebbe anche la liberazione dei beni dalle iscrizioni ipotecarie. In ogni caso questa prospettiva è tracciabile nel caso il sovraindebitato incapiente disponga della proprietà dell'intero bene perché in caso di quote entra in ballo la unitarietà dell'ipoteca e diventa problematico ottenere la cancellazione dell'ipoteca sulla sola quota.
      A nostro avviso, tuttavia, l'ostacolo maggiore è dato dalla meritevolezza che manca. Dalla norma in esame si deduce che è meritevole il debitore che non ha compiuto "atti in frode alla legge" e che non ha con dolo o colpa grave causato lo stato di indebitamento in cui si trova, e, il fatto che il debitore abbia sistematicamente omesso di pagare le imposte e i contributi previdenziali privilegiando il pagamento dei fornitori e dipendenti esclude a nostro avviso la meritevolezza. Naturalmente, trattandosi di un giudizio con alto tasso di discrezionalità, la risposta al suo quesito potrebbe anche essere diversa, tuttavia riscontriamo un precedente del tribunale di Modena del 2 marzo 2022, per il quale "la sistematica, reiterata e continuativa omissione del versamento di imposte, tributi e contributi in relazione alla propria attività libero professionale esclude che possa riconoscersi la sussistenza del necessario requisito della meritevolezza richiesta dall'art. 14 quaterdecies l. 3/2012 per la concessione del beneficio ella esdebitazione" In particolare il Tribunale precisa che "poiché le imposte ed i contributi hanno per loro natura carattere proporzionale e progressivo, è possibile immaginarne una omissione che non privi di meritevolezza il debitore unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali la malattia, i lutti, le calamità naturali, e tutte le evenienze che determinino la perdita incolpevole e repentina di chances economico-patrimoniali (si pensi ad un licenziamento per ragioni oggettive, all'inatteso assoggettamento di un debitore primario a procedura concorsuale, etc.)". Nel suo caso non ricorreva alno di questi impedimenti e il debitore ha privilegiato i fornitori e dipendenti non pagando il Fisco, facendo una scelta che non era affatto obbligata, come lei afferma, ma semplicemente dettata dalla convenienza di pagare altri invece che i debiti tributari e previdenziali, il cui accertamento è ritardato nel tempo, attuando così una forma di autofinanziamento.
      I creditori possono sollevare tutte le obiezioni che, a loro parere, possono impedire la concessione della esdebitazione, tra cui, ad esempio, contestare i due punti in esame della capienza e della meritevolezza.
      Il gestore, una volta concesso il beneficio, deve svolgere la vigilanza indicata nell'ult. comma dell'art. 283 e, benchè non espressamente indicato, eè presumibile che alla scadenza dei quattro ani rediga una relazione finale.
      Zucchetti Sg srl