Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Cartelle esattoriali tardive

  • Luigi Sica

    Torino
    24/09/2024 16:37

    Cartelle esattoriali tardive

    Buonasera, capita sovente che, con Accordo del debitore omologato ed in corso di esecuzione, Adriacossione invii cartelle inerenti periodi di imposta già dichiarati dal ricorrente contribuente anteriormente all' omologa e non precisati come debiti su invito dell'attestarore . Si possono respingere perché si sono sottratti al concorso dell'Accordo ?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/09/2024 06:40

      RE: Cartelle esattoriali tardive

      Non troviamo in rete riferimenti ad Adriacossione o Adriariscossione, supponiamo che si tratti di un soggetto locale incaricato della riscossione, ma non ne siamo certi; rispondiamo supponendo che lo sia.

      Se all'apertura della procedura è stata chiesta la precisazione del credito all'Agenzie delle Entrate, ad Agenzia delle Entrate Riscossione (e ad Adriacossione, se è un soggetto diverso da essi) riteniamo che effettivamente si possano respingere.
      • Luigi Sica

        Torino
        04/04/2025 16:08

        RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

        Buonasera, ma, avendo appurato che l'ente di Riscossione non aveva precisato all'epoca dell'apertura dell'accordo del debitore, quando la procedura verrà estinta dal Tribunale, a seguito della sua regolare esecuzione, tale ente potrà essere considerato come creditore non aderente e quindi subire a sua volta gli effetti della esdebitazione che vedranno considerati come inesigibili i crediti non precisati tempestivamente?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          05/04/2025 19:45

          RE: RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

          All'accordo di composizione della crisi si applica il comma 3 dell'art. 12 L. n. 3/2022 a mente del quale "L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2". E' dunque irrilevante che un creditore anteriore non abbia partecipato alla procedura in quanto il suo credito deve essere pagato in base alla proposta fatta ai creditori di pari grado. Eventuali contestazioni vanno decise in un giudizio ordinario.
          • Luigi Sica

            Torino
            07/04/2025 18:00

            RE: RE: RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

            Ma il pagamento di questi creditori sopravvenuti, ancorchè nella misura sopraindicata nella risposta, può essere sospeso fino alla esecuzione dell'accordo omologato e alla dichiarazione giudiziale di estinzione della procedura?
            In caso affermativo, qual è il rimedio giurisdizionale per ottenere questa sospensione?
            Un giudizio ordinario o un decreto del giudice del sovraindebitamento?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/04/2025 12:25

              RE: RE: RE: RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

              Continuando a dare per scontato che si applichi la legge n. 3 del 2012 e che i creditori sopravvenuti di cui lei parla siano tali solo nl senso che si sono manifestati dopo l'omologa ma si tratta pur sempre di crediti che trovano la loro origine in fatti o atti anteriori all'apertura della procedura, detti creditori devono semplicemente chiedere agli organi della procedura che nell'esecuzione dell'accordo si tenga conto anche dei loro crediti, nella misura di cui si è detto nella risposta che precede, anche perché bisogno ritenerli consenzienti ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 l. n. 3 del 2012.. Se sorgono contestazioni sul credito la via per risolverle è il ricorso al giudice ordinario.
              Zucchetti SG srl
          • Luigi Sica

            Torino
            04/09/2025 10:41

            RE: RE: RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

            Dal momento che nell'art. 67-Procedura di ristrutturazione dei debiti- e ss del CCII non trovo analoga disposizione come quella ex c.3 art. 12 L. 3/2022 ( "L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2"), quali eventuali diritti, circa il riparto, può vantare il creditore con causa o titolo anteriore alla pubblicità che si palesi non avendo partecipato alla formazione dello stato passivo tramite precisazione del credito ?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              04/09/2025 17:08

              RE: RE: RE: RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

              Per rispondere all'interrogativo formulato occorre partire dall'esame dell'art. 67 c.c.i.i., il quale prevede che la domanda deve essere corredata dall'elenco "di tutti i creditori".
              Costoro, a norma dell'art. 70, devono ricevere la comunicazione della proposta e del piano e, nei 20 giorni successivi, possono presentare osservazioni.
              Quindi, nei 10 giorni successivi, l'OCC riferisce al giudice (proponendo eventuali modifiche al piano) il quale, risolta ogni contestazione, pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di omologa.
              Durante il procedimento appena descritto è previsto (dall'art. 70 comma 4) che, su richiesta del debitore, il giudice può disporre "la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" e può "altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore".
              Dal combinato disposto di queste previsioni ricaviamo il convincimento per cui con l'omologa si cristallizzi, per i creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, poiché l'unica possibilità di soddisfare il loro credito resta quella endoconcorsuale.
              Se questi creditori non hanno presentato osservazioni pur avendo ricevuto la comunicazione di cui all'art. 70, resteranno esclusi dal riparto e non godono di strumenti di tutela avendo implicitamente rinunciato (non presentando osservazioni) ad essere inseriti nel piano.
              Diverso è il caso di quei creditori che non avessero ricevuto la comunicazione predetta.
              In questo caso, a nostro avviso tali creditori, se non è ancora intervenuta la sentenza di omologazione possono proporre osservazioni pur essendo scaduto il termine dei 20 giorni, chiedendo di essere inseriti nel passivo. In tal caso l'occ dovrebbe proporre al giudice le conseguenti modifiche del piano, sulle quali il giudice si esprimerà nel contraddittorio tra le parti in sede di risoluzione delle contestazioni.
              Se invece la sentenza è già stata pronunciata, esclusa la possibilità di accedere al riparto poiché il paino si è già cristallizzato, l'unico rimedio praticabile è quello della impugnazione della sentenza a norma dell'art. 70 comma 8 c.c.i.i.
              Va inoltre escluso che questi creditori possano agire esecutivamente sui beni del debitore. Invero, non avrebbe senso attribuire al debitore il diritto di chiedere al giudice di pronunciare lo stay delle azioni esecutive pregiudizievoli per la fattibilità del piano, e poi consentire che quella fattibilità sia messa in crisi in sede di esecuzione.
              Inoltre, se si ammettesse che un creditore anteriore possa agire esecutivamente sui beni del debitore ad omologa intervenuta, questa si risolverebbe, in concreto, in un nulla di fatto, e tale considerazione porta ad affermare che il divieto di agire interessa anche i bene eventualmente esclusi dal piano medesimo o sopravvenuti.
              Inoltre, sebbene nella ristrutturazione dei debiti del consumatore manca una regola, uguale a quella contenuta nell'art. 117 c.c.i.i. (che a sua volta recepisce il vecchio art. 184 l.f.) per cui "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso", dal che si ricava che non rileva la inclusione o la esclusione degli stessi nel piano, a nostro avviso occorre giungere alla stessa conclusione anche nella ristrutturazione dei debiti.
              Intanto, l'art. 72 prevede che "Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo".
              Questo significa che se un creditore è stato estromesso con dolo o colpa grave, la conseguenza non sarà che quel creditore può agire esecutivamente sul patrimonio del debitore considerando l'omologa del piano tam quam non esset: se così fosse non avrebbe mai interesse a chiedere la revoca dell'omologa (e dunque ci troveremmo al cospetto di una disposizione in parte qua del tutto inutile), potendo agire come se quella omologa non esistesse.
              La conseguenza, dunque, è quella per cui il divieto colpisce anche i creditori anteriori estromessi, se quella estromissione deriva da dolo o colpa grave.
              Ma allora, se divieto di agire esecutivamente si produce nei riguardi dei creditori che il debitore abbia intenzionalmente escluso dal piano, per un elementare principio di continenza quel divieto deve valere anche per quei creditori esclusi dal debitore per colpa lieve o lievissima (o addirittura per fatto imputabile a negligenza dell'OCC).
              Ecco che, allora, l'unico rimedio praticabile è quello dell'appello ex art. 70 comma 8 c.c.i.i., vale a dire l'impugnazione dell'omologa.
              • Luigi Sica

                Torino
                05/09/2025 09:27

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

                La risposta, mi pare di capire, esplora l'iter eventuale dalla omologa fino alla esecuzione del piano. Il sovraindebitato spesso però ci chiede cosa può opporre al creditore che non ha partecipato al concorso oggetto della esecuzione del piano quando si palesi per credito con titolo anteriore alla avvenuta pubblicità. Gli può essere eccepita una sorta di inesigibilità da "esdebitazione estesa", se così possiamo chiamarla ? Oppure, un creditore appartenente a questa categoria (in buona fede) , estromesso senza colpa, può iniziare azioni esecutive una volta chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti positivamente per far valere il suo credito anteriore ?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  05/09/2025 16:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cartelle esattoriali tardive

                  Come dicevamo, a nostro avviso va escluso che un creditore estromesso possa agire esecutivamente sui beni del debitore una volta chiusa la procedura. L'unica possibilità è quella del reclamo ex art. 81. Solo a valle di esso sarà possibile procedere esecutivamente.