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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Alessandro Mosconi

    BOLOGNA
    04/05/2024 12:10

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Gent.mi Buongiorno,

    sono stato autorizzato dal GD con la seguente dicitura "visti gli atti...invita il liquidatore a compiere un riparto parziale".

    A mio avviso dovrei operare in questo modo:

    1) deposito progetto di riparto parziale al GD con relazione liquidatore e criteri di imputazione costi alle varie masse attive presenti;

    2) approvato il progetto di riparto parziale da parte del GD invio del medesimo ai creditori con richiesta IBAN ;

    3) attendere 15 gg in caso di contestazioni da parte dei creditori;

    4) in assenza di contestazioni procedere con i pagamenti delle somme.

    E' corretto questo iter procedurale??? nel silenzio della normativa ritengo applicabile quanto previsto per la liquidazione giudiziale.

    Grazie ed attendo vostro riscontro.

    Alessandro Mosconi




    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/05/2024 19:49

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Non esattamente perché l'art. 275, comma 5, seppur in modo meno analitico della normativa dettata per la liquidazione giudiziale, abbozza un procedimento per la formazione e approvazione del riparto nella liquidazione controllata. La norma citata, infatti prevede che "Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto
      da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione".
      Lei pertanto trasmette direttamente il progetto di riparto ai creditori e al debitore dando un termine non superiore a 15 giorni per presentare eventuali osservazioni, in mancanza delle quali, deposita il riparto in cancelleria in modo che il giudice ne autorizzi l'esecuzione; dopo di che provvede ai pagamenti, preferibilmente a mezzo bonifico e previa autorizzazione del giudice al prelievo dal libretto della somma necessaria per dare esecuzione al riparto.
      Se, invece, vi sono osservazioni, interviene il comma 6 dello stesso articolo, per il quale, in tal caso, il liquidatore prima cerca di risolvere con l'interessato la contestazione, apportando, ove necessario, le modifiche al piano di riparto che ritiene opportune. Se non riesce a risolvere la questione da solo, il liquidatore "rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124".
      Zucchetti SG srl