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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
SOCI S.N.C. ARTIGIANA - PIANO DEL CONSUMATORE O LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
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Silvia Sansovini
Forlì (FC)13/09/2021 15:51SOCI S.N.C. ARTIGIANA - PIANO DEL CONSUMATORE O LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Buongiorno, sono stata nominata gestore OCC e sto cercando di capire a quale procedura possano accedere due soci di snc artigiana (attualmente attiva ed iscritta in CCIAA); loro vorrebbero presentare un piano del consumatore ciascuno ed escludere dal piano la casa di abitazione ( è già in corso procedura esecutiva).
I miei dubbi sono i seguenti:
- il primo fa riferimento al presupposto soggettivo dato dalla condizione di "consumatore" che è da intendersi ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett b l.3/2012 come " il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"; questi due soci hanno sia debiti con banche per finanziamenti personali/mutui prima casa sia debiti per Inps/ Irpef personali derivanti da imposte non pagate su dichiarazione dei redditi ( presentano Mod. Redditi con compilazione di quadro H di partecipazione nella società SNC). Tale ultima categoria di debiti a mio avviso deve considerarsi come debito contratto per ragioni imprenditoriali e pertanto gli stessi non possono accedere al piano del consumatore, è corretto?
- invece nel caso in cui si opti per una liquidazione del patrimonio, si chiede se i soci di snc possano accedere ognuno personalmente e separatamente ( sono cognati) alla liquidazione del proprio patrimonio mantenendo attiva la s.n.c. , chiedendo nel piano di escludere dalla liquidazione la quota della snc in quanto unica fonte di reddito di entrambi i soci ai sensi dell' art. 14-ter L.3/2012 ( vedi Tribunale di Reggio Emilia decreto 05/02/2021). E' fattibile secondo voi?
Grazie per il vostro riscontro.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/09/2021 13:40RE: SOCI S.N.C. ARTIGIANA - PIANO DEL CONSUMATORE O LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Per quanto attiene al quesito sub 1, bisogna tenere conto delle modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012 dal d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 frò 2020. La prima norma modificata è proprio quella che riguarda la definizione di consumatore che ora è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
Questo significa che rientrano tra i consumatori le persone fisiche che siano soci di società di persone (questione dibattuta prima della modifica) purchè chiedano la composizione di debiti diversi da quelli sociali, i quali, quindi, benchè "fallibili" per ripercussione in caso di fallimento della società possono accedere al piano del consumatore per la ristrutturazione dell'indebitamento derivante da passività estranee a quelle "d'impresa", ossia della società.
Venendo al suo caso, se i debiti contratti dai due soci con banche per finanziamenti personali/mutui prima casa sono certamente personale, debiti per Inps/ Irpef derivanti da imposte non pagate su dichiarazione dei redditi se riguardano, come pare di capire, imposte della società sono debiti sociali, che escludono l'accesso al piano del consumatore.
Quanto al secondo quesito, l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio da parte dei soci illimitatamente responsabili, a volte escluso sul dato che costoro possono comunque essere dichiarati fallito per ripercussione in caso di fallimento della società, deve ora ritenersi ammissibile visto la modifica di cui si è detto in precedenza, che, seppur riferita al consumatore, è bastata sulla considerazione del socio allo stato attuale di soggetto non fallito e non alla futura possibilità di estensione del fallimento della società.
La possibilità di escludere le quote della società dalla liquidazione non è pacifica. Lo ammette il Trib. Reggio Emilia da lei richiamato, ed anche Trib. Milano 19 gennaio 2021 (inedita), che però richiedono che il debitore offra ai creditori una quota dei ricavi dall'attività sociale. La motivazione su cui poggiano dette decisioni è che interpretando l'art. 14-ter alla luce della ratio che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (favor debitoris), l'esclusione dalla liquidazione delle quote sociali della Srl può farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire al debitore di continuare a percepire reddito, fissando correttamente in decreto l'importo esatto da destinare al debitore per il sostentamento familiare e mettendo a disposizione dei creditori gli eventuali utili eccedenti.
Si tratta di un ragionamento per noi convincente e applicabile anche alle quote di una snc, ma il problema è se il tribunale di riferimento segue questa linea o applica alla lettera l'art. 14 ter.
Zucchetti SG srl-
Silvia Sansovini
Forlì (FC)15/09/2021 16:42RE: RE: SOCI S.N.C. ARTIGIANA - PIANO DEL CONSUMATORE O LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Vi ringrazio per la risposta.
Con riferimento al primo quesito volevo chiarire che i debiti dei soci per imposte irpef/inps sono debiti personali derivanti dalla partecipazione societaria nella snc quali soci illimitatamente responsabili ( debiti derivanti dalla loro dichiarazione personale; i soci compilano il quadro H di partecipazione) pertanto non sono debiti della società.
Il mio dubbio è questo : tali debiti, anche se personali ( debiti dei soci e non della società) derivanti dall'attività imprenditoriale, possono essere considerati " debiti contratti per scopi estranei all'attività imprenditoriale" oppure no?
A mio parere, pur essendo debiti personali dei soci sono comunque debiti attinenti e derivanti dall'attività imprenditoriale e per tale motivo i soci non possono accedere al piano del consumatore, è corretto?
Ringrazio per la vostra gentile collaborazione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/09/2021 18:21RE: RE: RE: SOCI S.N.C. ARTIGIANA - PIANO DEL CONSUMATORE O LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Si, come del resto avevamo anticipato nella precedente risposta quando abbiamo detto che "Venendo al suo caso, se i debiti contratti dai due soci con banche per finanziamenti personali/mutui prima casa sono certamente personali, i debiti per Inps/ Irpef derivanti da imposte non pagate su dichiarazione dei redditi se riguardano, come pare di capire, imposte della società, sono debiti sociali, che escludono l'accesso al piano del consumatore.
Zucchetti SG srl
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