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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
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Sandra Giacone
Cigognola (PV)14/03/2022 08:09CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
Buongiorno,
sto esaminando la situazione di un debitore per eventuale presentazione di proposta di liquidazione del patrimonio.
Nella fattispecie, tra i debiti indicati dall'istante vi è anche un importo a titolo di contributo di mantenimento e assegno divorzile dei figli e della ex moglie, a seguito di atto di pignoramento presso terzi.
In merito a tale pignoramento, è corretto che con l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio non operi la sospensione dello stesso ovvero l'effetto di automatic stay che invece opera per le altre azioni esecutive?
Continuando ad essere attivo il pignoramento, anche in pendenza di procedura, il gestore come deve trattare il suddetto debito? E' corretto che vada compreso nel passivo dell'istante?
Al termine della procedura è quindi corretto che non operi l'esdebitazione per tale tipologia di debito e qualora questo non trovi soddisfazione in tutto o in parte nell'ambito della procedura liquidatoria, continui a gravare sull'istante?
Grazie.
Sandra Giacone-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/03/2022 18:57RE: CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
Se abbiamo ben capito, il soggetto che intende presentare una proposta di liquidazione del patrimonio è obbligato a corrispondere un assegno divorzile per il mantenimento della moglie divorziata e dei figli e che costoro, a seguito dell'inadempimento dell'obbligato, abbiano promosso un pignoramento presso terzi (probabilmente il datore di lavoro del loro debitore).
Se le cose stanno così, il divieto disposto dal giudice ai sensi dell'art, 14 quinquies l. n. 3 del 2012 colpisce anche l'azione esecutiva in questione, in quanto i crediti anteriori per assegni di mantenimento nei confronti dei figli e della ex moglie vanno trattati come gli altri creditori e possono partecipare al passivo
I ratei successivi, pur risalendo al medesimo provvedimento di separazione o divorzio antecedente alla procedura non costituiscono crediti concorsuali in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo il fallimento, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili per la loro estraneità all'attività e alle funzioni del fallimento; trattasi in sostanza di un debito personale che il sovraindebitato si trova nella impossibilità di corrisponderli, così come il fallito in quanto i suoi beni sono tuti messi a disposizione dei creditori (salvo a vedere i riflessi penalistici in cui si chiede una prova più rigorosa) e a cui non è tenuto a provvedere la procedura.
Questa, tuttavia può essere coinvolta giacchè, se il sovraindebitato dispone di stipendi, pensioni o altri redditi, questi a norma del comma sesto dell'art. 14 ter l. n. 3 del 2012, possono essere trattenuti dal percipiente "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; pertanto il giudice nell'indicare la quota a disposizione del sovraindebitato, così come il giudice delegato al fallimento a norma dell'art. 46 l. fall., deve tenere conto anche del mantenimento cui l'obbligato è tenuto verso la moglie e i figli.
In questa ottica può essere utile al soggetto in questione chiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento per adeguarlo alla nuova situazione.
Quanto all'esdebitazione , il comma terzo dell'art.14 terdecies stabilisce chiaramente che "l'esdebitazione non opera "per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari".
Zucchetti SG srl-
Sandra Giacone
Cigognola (PV)16/03/2022 08:23RE: RE: CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
Confermo che il soggetto in questione si è reso inadempiente di un importo a titolo di mantenimento della ex moglie e dei figli e che il suddetto importo è oggetto di pignoramento con trattenuta sullo stipendio.
Deduco quindi che l'importo totale oggetto di pignoramento vada ricompreso dal gestore nell'ammontare complessivo della situazione debitoria e quindi partecipi al passivo senza più essere trattenuto dallo stipendio a seguito di apertura della procedura liquidatoria, mentre gli obblighi di mantenimento che dovrebbero essere onorati regolarmente anche durante la procedura di liquidazione e portati da sentenza di separazione debbano essere considerati quali spese ordinarie da ricomprendere nelle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare. E' corretta questa interpretazione?
Grazie.
Sandra Giacone-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/03/2022 19:16RE: RE: RE: CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
Corretto. Va però precisato che l'adempimento in corso di procedura agli obblighi di mantenimento verso i figli e l'ex moglie non è una obbligazione cui deve adempiere il fallimento, ma il fallito in quanto obbligazione personale; in questa ottica il giudice, nel determinare la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del fallito deve tenere conto degli impegni assunti per il mantenimento oltre che proprio anche della sua famiglia, così come, del resto accadrebbe nel caso non fosse intervenuta la separazione o il divorzio perché sia l'art. 14ter, co. 6 l. n. 3 del 22012, sia l'art. 46 l. fall. salvaguardano le esigenze personali e della famiglia.
Zucchetti Sg srl
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