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Esdebitazione del debitore incapiente

  • Chiara Plazzotta

    Montebelluna (TV)
    27/04/2023 16:57

    Esdebitazione del debitore incapiente

    Buongiorno,
    sto predisponendo la relazione particolareggiata di una procedura di esdebitazione dell'incapiente.
    Inizialmente la procedura era una liquidazione del patrimonio, con destinazione di un piccolo importo mensile. In fase di avvio, come previsto dalla normativa per la liquidazione, la sottoscritta ha provveduto a notiziare dell'incarico gli enti (agenzia delle entrate, agenzia delle entrate riscossione, comune ecc...) e a contattare i vari creditori per una circolarizzazione delle somme.
    Da un esame più attento della posizione, tuttavia, il patrimonio liquidabile è risultato successivamente essere pari a zero, pertanto la procedura risulterebbe ad oggi assimilabile all'esdebitazione dell'incapiente.
    Sono cortesemente a richiedervi se ci siano comunicazioni particolari che il gestore deve effettuare ai creditori per informarli della mutata natura della procedura oppure se sia sufficiente notificare l'eventuale decreto del giudice a omologa avvenuta.
    Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/04/2023 19:27

      RE: Esdebitazione del debitore incapiente

      Scindiamo il problema in due parti, iniziando con l'ipotesi che l'unica procedura avviata sia quella di esdebistazione dell'incapiente ex art. 283 CCII. Questa norma non prevede che della domanda sia data comunicazione ai creditori, nel mentre è il decreto con cui il giudice concede l'esdebitazione che va comunicato, come o, come precisato nel comma ottavo dell'art. 283, al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni.
      Nel caso, però è stata già presentata una istanza di apertura di liquidazione del patrimonio, a quanto pare di capire non ancora dichiarata aperta (forse si trattava già di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, altrimenti i tempi non tornano), per la quale lei aveva fatto le comunicazioni di cui al comma tre dell'art. 269. Se le cose stanno così, una nuova comunicazione ai soggetti già avvertiti della prima procedura appare opportuna, anche s e non obbligatoria, in modo far capire l'evoluzione della situazione.
      Zucchetti SG srl