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Privilegio Compenso atto di precetto con successivo pignoramento

  • Fabio Marchese

    CAVALLINO (LE)
    21/01/2024 18:40

    Privilegio Compenso atto di precetto con successivo pignoramento

    Buongiorno,
    nella predisposizione di una relazione particolareggiata, nella definizione del passivo e della sua gradazione, ho necessita di un confronto in ordine ad un decreto ingiuntivo con relativo pignoramento dello stipendio.
    Il legale mi risposta alla richiesta di circolarizzazione inviandomi l'atto di precetto,che evidenzia le somme di seguito dettagliate
    18.319,29 € Somme da decreto ingiuntivo chirografo
    257,39 € interessi di mora successivi al 05/12/2018 chirografo
    145,50 € compenso professionale liquidato in decreto chirografo
    21,83 € spese forfettarie su compenso liquidato in decreto chirografo
    600,00 € spese liquidate in decreto chirografo
    225,00 € Compenso professionale redazione atto di precetto priv. Mob. Art.2755
    33,75 € spese forfettarie redazione atto di precetto priv. Mob. Art.2755
    12,76 € spese di notifica priv. Mob. Art.2755
    404,00 € tassa di registro priv. Mob 2758 c.c.

    Vorrei sapere, se è corretto attribuire il privilegio alle sole spese relative al compenso professionale per la redazione dell'atto di precetto, mentre posso considerare chirografi sia le somme del decreto ingiuntivo che quelle relative al compenso professionale liquidato in decreto. Inoltre vorrei sapere se è corretto attribuire alle somme relative all'imposta di registro, per l'iscrizione dell'atto di precetto il privilegio ex art. 2758 c.c. e qual è il privilegio corretto per le spese di notifica.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2024 18:52

      RE: Privilegio Compenso atto di precetto con successivo pignoramento

      I crediti per l'importo del decreto ingiuntivo e quello relative al compenso professionale liquidato in decreto (le prime cinque voci dell'elenco) vanno considerato in chirografo non essendo stato, quanto al capitale, indicata una causa di privilegio, e non godendo le spese dei giudizi di cognizione(quale è quello monitorio) di alcun privilegio; ed infatti correttamente lo stesso istante ne chiede il riconoscimento chirografario.
      I crediti riguardanti il precetto (le voci 6, 7 e 8 dell'elenco) vanno egualmente riconosciute in chirografo e non con il privilegio di cui all'art. 2755 c.c., in quanto questo privilegio assiste soltanto i crediti per le spese del giudizio esecutivo che, a norma dell'art. 491 cpc, inizia coj il pignoramento e non con il precetto.
      Quanto alla spesa per registrazione decreto ingiuntivo, il credito astrattamente potrebbe godere del privilegio, ma è soggetto ad una verifica in concreto. Ci spieghiamo. Al pagamento della tassa di registro dell'atto giudiziario sono tenute solidalmente tutte le parti del processo, salvo poi consentire alla parte vittoriosa di recuperare in sede di esecuzione forzata anche gli esborsi eventualmente sopportati a titolo di imposta di registro. La parte in questa fase non gode di un privilegio, ma poiché l'art. 2758 c.c. attribuisce allo Stato un privilegio per la riscossione dei tributi indiretti, speciale sui mobili ai quali il tributo si riferisce, la parte vittoriosa che paga può rivalersi nei confronti del soccombente (nel caso il soggetto ingiunto) surrogandosi nella posizione dello Stato e, quindi facendo valere il privilegio indicato. Primo requisito per riconoscere il privilegio, quindi, è che chi lo chiede abbia provveduto al pagamento dell'imposta; il secondo requisito è dato dal fatto che il privilegio in questione ha natura speciale, come detto, e in un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, manca il bene materiale oggetto dell'imposta su cui il privilegio possa esercitarsi.
      Quanto a quest'ultima possibilità di difesa, la situazione è diversa a seconda della procedura concorsuale in cui sta operando, che lei non ci indica, perché, se si tratta di concordato, sarebbe necessaria l'attestazione del professionista indipendente di cui al comma 5 dell'art. 84 CCII che riprende il comma 2 dell'art. 160 l. fall., che la Cassazione ha ritenuto applicabile anche alle ipotesi simili a quella in esame (ammissione in chirografo credito rivalsa Iva). Se invece si tratta di una liquidazione giudiziale tale attestazione non è necessaria, ma in tal caso il discorso si amplierebbe alla stessa possibilità di riconoscere il credito portato dal decreto ingiuntivo e alle relative spese, ove il decreto non sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc prima dell'apertura della procedura concorsuale.
      Zucchetti Sg srl