Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata - pagamento in nome e per conto del sovra indebitato successivo all'apertura della Procedura

  • Federico Mion

    Mestre (VE)
    23/10/2023 19:15

    liquidazione controllata - pagamento in nome e per conto del sovra indebitato successivo all'apertura della Procedura

    il legale del sovra indebitato, con atto depositato nel fascicolo della Procedura, chiedeva di poter far estinguere da parte del fratello del sovra indebitato la parte del credito insinuato da Agenzia Entrate Riscossione relativa a quanto dovuto a INPS per omessi versamenti contributivi relativi alla contribuzione commercianti usufruendo dell'agevolazione prevista dalla così detta rottamazione delle cartelle.
    Si precisa che l'unica attività acquisita risulta essere il 50% di un immobile di proprietà del sovra indebitato gravato da ipoteca mentre il credito previdenziale è il più alto in grado tra gli altri debiti ad eccezione di quelli generali prededucibili (compenso liquidatore).
    Si chiede di sapere preliminarmente se la Procedura ed in particolare il G.D. sia tenuto ad esprimersi in ordine a tale tipologia di autorizzazione riguardante il pagamento di un soggetto terzo (il fratello del sovra indebitato) e, in ogni caso se tale pagamento rientri in quanto disposto dall'art.144, secondo comma, del codice della crisi di impresa
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/10/2023 18:01

      RE: liquidazione controllata - pagamento in nome e per conto del sovra indebitato successivo all'apertura della Procedura

      L'art. 144 CCII, come già l'art. 44 l. fall., commina l'inefficacia di ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito e comunque idoneo ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato (ivi compresi i pagamenti relativi a debiti tributari effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, pur quando conseguenti a riscossione coattiva, constando l'obbligo dell'erario di restituire la somma incamerata e di insinuare al passivo il corrispondente credito, Cass. 16/06/2021 , n. 16958). Come si vede l'atto dispositivo del pagamento è affetto da inefficacia quando incide sul patrimonio del fallito o del liquidato, per cui è inefficace il pagamento effettuato da costoro o da debitori di questi o dal terzo pignorato, ma non sono inefficaci i pagamenti effettuati da terzi con denaro proprio e non debitori verso il fallito, i quali pagando si surrogano nella posizione dell'originario creditore per cui nulla cambia per la procedura; ed infatti anche il nuovo codice prevede la surrogazione del terzo al creditore già ammesso al passivo (art. 230, che riprende l'art. 115 l. fall.) a dimostrazione che un terzo estraneo può effettuare il pagamento di un debito del fallito anche dopo la dichiarazione di fallimento con surroga nella posizione del creditore originario, fermo restando che il surrogante, come qualsiasi creditore può rinunciare ad azionare il credito. Ne discende che il terzo, estraneo alla procedura, non ha bisogno di autorizzazione degli organi di questa per effettuare il pagamento.
      Zucchetti SG srl