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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata- durata
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Daniela Ruschena
Casale Monferrato (AL)21/01/2025 12:12Liquidazione controllata- durata
Buongiorno, solo per chiedere interpretazione dell'art. 273 , comma 3 nuovo CCII: la durata della liquidazione controllata , quindi deve essere al massimo 3 anni (per essere in linea con il principio di ragionevole durata del processo)?
Inoltre, il debitore che si è indebitato in quanto è stato condannato per reato di cui all'art. 640 e 314 cod. penale : non riuscendo a restituire quanto dovuto, si determinata la situazione debitoria. Tuttavia è poi intervenuta sentenza di riabilitazione da parte del Trib. di Sorveglianza.
Tale debitore , stante la riabilitazione, può ritenersi meritevole? Può l'Occ emettere giudizio positivo sulla sua diligenza impiegata nell'assumere le obblgazioni?
Grazie-
Daniela Ruschena
Casale Monferrato (AL)21/01/2025 16:18RE: Liquidazione controllata- durata
Aggiungo , per far comprendere meglio, che l'indebitamento del debitore deriva solo ed esclusivamente dalla condanna al risarcimento dei danni a favore dello Stato a seguito di sentenza di condanna: il debitore non è stato in grado di risarcire il danno cagionato .
In ogni caso, i reati per cui è stato condannato NON rientrano tra quelli indicati all'art. 280 lettera a) -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2025 19:38RE: Liquidazione controllata- durata
Nell'argomento 'Forum Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza'
è stata inserita una nuova discussione con oggetto 'Liquidazione controllata- durata '
Da parte di: Daniela Ruschena
Buongiorno, solo per chiedere interpretazione dell'art. 273 , comma 3 nuovo CCII: la durata della liquidazione controllata , quindi deve essere al massimo 3 anni (per essere in linea con il principio di ragionevole durata del processo)?
Inoltre, il debitore che si è indebitato in quanto è stato condannato per reato di cui all'art. 640 e 314 cod. penale : non riuscendo a restituire quanto dovuto, si determinata la situazione debitoria. Tuttavia è poi intervenuta sentenza di riabilitazione da parte del Trib. di Sorveglianza.
Tale debitore , stante la riabilitazione, può ritenersi meritevole? Può l'Occ emettere giudizio positivo sulla sua diligenza impiegata nell'assumere le obblgazioni?
Grazie
Bis-
Nell'argomento 'Forum Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza'
è stata inserita una nuova risposta con oggetto 'RE: Liquidazione controllata- durata '
Da parte di: Daniela Ruschena
Aggiungo , per far comprendere meglio, che l'indebitamento del debitore deriva solo ed esclusivamente dalla condanna al risarcimento dei danni a favore dello Stato a seguito di sentenza di condanna: il debitore non è stato in grado di risarcire il danno cagionato .
In ogni caso, i reati per cui è stato condannato NON rientrano tra quelli indicati all'art. 280 lettera a) -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2025 19:41RE: Liquidazione controllata- durata
Sulla durata della liquidazione controllata è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza19 gennaio 2024, n. 6, ha fatto chiarezza su alcuni punti controversi, in particolare, con riferimento alle ipotesi in cui il pagamento dei creditori sia attuato mediante apprensione di quote di stipendi o pensioni o altro, perché proprio in questi casi si pone un problema di durata, ossia fino a quando il debitore è tenuto a mettere a disposizione della procedura parte dei redditi che percepirà dette quote per la soddisfazione dei creditori. Mancando nel codice della crisi una disposizione del tipo di quella di cui all'art. 14 undecies legge n. 3 del 2012, per il quale la durata era collegata al quadriennio, si correva il rischio che il debitore dovesse rimanere assoggettato a una liquidazione controllata per tutto il tempo necessario a ripagare i debiti con quel poco del suo reddito di cui la procedura può appropriarsi.
La Corte, attraverso un compiuto ragionamento deriva i limiti temporali dall'art. 282 c.c.i.i. che tratta della esdebitazione, statuendo che "l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili -sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio"; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende "dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura". E che la liquidazione non possa, d'altra parte, attardarsi oltre il triennio, discende, infine, secondo la Corte, dall'art. 272, comma 3, c.c.i.i., per cui il programma di liquidazione "deve assicurare la ragionevole durata della procedura", che appunto per la legge Pinto è di tre anni.
In altre parole, la procedura può certamente apprendere tutti i beni che pervengono entro i tre anni dall'apertura e può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, ma va precisato che quando il debitore ottiene l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile, e di conseguenza la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. Il termine di tre anni, pertanto, costituisce in caso di riconoscimento dell'esdebitazione anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
Per il resto è esatto che i reati per il quali il debitore è stato condannato non rientrano tra quelli previsti dall'art. 280 e, comunque, il debitore ha ottenuto la riabilitazione che, a norma dello stesso articolo, eliminerebbe la preclusione della condanna ad uno dei reati ostativi.
Esclusa la rilevanza dei reati per i quali i sovra indebitato è stato condannato, la relazione dell'OCC deve avere il contenuto elencato nell'art. 269.
Zucchetti SG srl-
Daniela Ruschena
Casale Monferrato (AL)23/01/2025 12:31RE: RE: Liquidazione controllata- durata
Vi ringrazio molto per la risposta.
Vi chiedo ancora una precisazione:
in merito alla valutazione di cui all'art. 269 che l'Occ deve fare, l'intervenuta riabilitazione (che, di fatto, cancella solo gli effetti penali del reato) è sufficiente a far dichiarare che sussiste "la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"?
In altre parole, con la riabilitazione si può sostenere che non vi è stata negligenza da parte del debitore nella formazione del debito?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2025 16:47RE: RE: RE: Liquidazione controllata- durata
Non vi è dubbio che la riabilitazione sia un istituto di diritto sostanziale annoverato tra le cause estintive della pena e, come tale, disciplinato al codice penale agli articoli 178-181 e pertanto il suo intervento non attribuisce al reo una patente di illibatezza e di innocenza. Peraltro posto che, come detto , il reato per cui il debitore è stato condannato e poi riabilitato, non rientra tra quelli ostativi alla esdebitazione elencati nell'art. 280 c.c.i.i. né si tratta del reato di cui all'art. 344 c.p.,, l'OCC ai fini della esdebitazione deve riferire se il sovraindebitato "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 282, comma 2, c.c.i.i.) e questa situazione va appurata in concreto attraverso l'esame del comportamento del debitore, a prescindere dal reato commesso che potrebbe anche non avere nulla a che fare con i motivi del sovraindebitamento in cui si è trovato l'interessato.
Zucchetti SG srl
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Chiara Costa
Piacenza11/04/2025 16:31RE: RE: Liquidazione controllata- durata
In relazione al quesito chiedo qual è il termine concreto in cui il liquidatore deve cessare l'apprensione delle quote di reddito del sovraindebitato? -
Zucchetti Software Giuridico srl
27/04/2025 16:11RE: RE: RE: Liquidazione controllata- durata
Il termine è quello di tre anni dalla dichiarazione di apertura.
infatti, ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i., l'esdebitazione opera di diritto ed è pronunciata decorsi 3 anni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata o con il decreto di chiusura se emesso anteriormente.
A tal proposito osserviamo che già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, ma se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
Il d.lgs n. 136/2024 ha recepito questi approdi nel novellato art. 282 c.c.i.i., il quale prevede che "per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura". Di questo vi è esplicita conferma nell'art. 272 comma 3-bis, a mente del quale "sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Certamente, la procedura può durare più di tre anni perché ad esempio è necessario completare il procedimento di liquidazione di alcuni cespiti, ma comunque allo scadere del triennio il debitore può essere esdebitato.
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Gianluca Pedrazzini
Milano16/03/2026 20:28 -
Gianluca Pedrazzini
Milano16/03/2026 20:39RE: RE: Liquidazione controllata- durata
Buongiorno, riformulo i due quesiti perché non sono certo che siano stati trasmessi regolarmente:
(1) alla luce della risposta precedente, in presenza di un immobile che non sia stato possibile vendere nel triennio (asta deserta), ritenete corretto proseguire la liquidazione oltre la scadenza del triennio per un tempo ragionevole (es. 4/6 mesi) per esperire almeno un paio di tentativi di vendita a prezzo ribassato? Se poi l'immobile restasse invenduto, si potrebbe abbandonarlo e chiudere la procedura?
(2) in caso di liquidazione controllata di un professionista, è corretto ritenere che la liquidazione debba proseguire per qualche mese oltre il triennio per completare l'incasso dei compensi maturati in favore dell'indebitato per l'attività svolta nel corso del triennio, mentre i compensi maturati dopo la scadenza del triennio saranno di pertinenza esclusiva del professionista, sebbene la procedura sia ancora aperta ai fini dell'incasso?
Grazie in anticipo per le risposte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/03/2026 08:51RE: RE: RE: Liquidazione controllata- durata
Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande formulate.
In ordine alla prima.
Come dicevamo nella precedente risposta, se allo scadere del triennio la liquidazione di alcuni cespiti non è stata conclusa (perché ad esempio, come è accaduto nella domanda, i tentativi di vendita esperiti sono andati deserti) essa prosegue comunque.
L'art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
A sua volta l'art. 282 comma 1 dispone, tra l'altro, che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
Queste norme recepiscono gli approdi cui era giunta già la Corte costituzionale che con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, aggiungendo che se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
Il combinato disposto di queste disposizioni consente di affermare che la procedura deve rimanere aperta sino al completamento delle operazioni di liquidazione, ma allo scadere del triennio il debitore può essere esdebitato. In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza. Trib Avellino, 26-11-2024 ha ad esempio affermato che "In una liquidazione controllata familiare con soli redditi, l'orizzonte temporale a cui l'attestatore deve far riferimento al fine di stabilire se vi siano somme disponibili per la soddisfazione dei creditori, in quanto eccedenti i bisogni di mantenimento minimo dei proponenti, è il triennio dall'apertura della procedura, non residuando, al termine, alcuna ulteriore attività liquidatoria da compiere che ne giustifichi la prosecuzione ai sensi dell'art. 272, comma 3, C.C.I.I.". Invero, se dopo il decorso del triennio manca interviene l'esdebitazione (la quale, secondo la citata pronuncia della Consulta, "comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", manca il titolo per l'ulteriore apprensione di quote stipendiali.
Questo tuttavia non significa che ogni operazione si debba arrestare. Invero, l'espressione "completa esecuzione delle operazioni di liquidazione" contenuta nella disposizione non deve essere intesa in senso restrittivo. Essa, a nostro avviso, va riferita a tutte le operazioni di realizzazione dell'attivo previste dal programma di liquidazione, per cui, ad esempio, se è prevista l'acquisizione di crediti futuri o la liquidazione di beni, la relativa attività deve proseguire nonostante l'intervenuta esdebitazione. A conferma di ciò viene in rilevo l'art. 282, comma 1-bis, il quale dispone che "L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie".
In ordine alla seconda.
Per l'incasso dei crediti sorti nel triennio vale quello che abbiamo detto per la liquidazione dei beni.
Chiaramente, i crediti maturati oltre il triennio resteranno fuori dall'attivo, e saranno incassati dal professionista.
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