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Liquidazione del patrimonio Legge 3/2012

  • Sara Ciacci

    Sassocorvaro Auditore (PU)
    17/07/2025 12:05

    Liquidazione del patrimonio Legge 3/2012

    Buongiorno,
    sono liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio Legge 3/2012.
    Un creditore aveva presentato tempestivamente istanza di ammissione al passivo ma in sede di formazione dello stato passivo è stato escluso in quanto il credito carente di documenti giustificativi (peraltro esclusione confermata dal Giudice).
    Tale credito insinuato ma escluso in sede di esedebitazione del debitore diverrebbe inesigibile?
    Il debitore continua a ricevere continue richieste di recupero del credito da tale creditore escluso dal passivo.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/07/2025 09:09

      RE: Liquidazione del patrimonio Legge 3/2012

      Per affrontare il tema proposto occorre preliminarmente stabilire se una domanda di esdebitazione presentata a velle di una procedura regolata dalla l. 3/2012 soggiaccia alla disciplina del codice della crisi oppure a quella della medesima legge 3/2012.
      All'interrogativo ha recentemente dato risposta la Corte di cassazione, che con la pronuncia n. 14835 del 03/06/2025 ha affermato che "i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. l.fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall'art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. C.C.I.I.".
      Sulla scorta di questa premessa, e venendo al caso di specie, osserviamo che ai sensi dell'art. 14-terdecies comma 3 della l. 3/2012, l'esdebitazione non opera:
      a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
      b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
      c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
      Come si vede, per la legge 3/2012 (a differenza dell'art. 278 comma 2 c.c.i.i.) il fatto che un creditore si sia insinuato al passivo o meno è irrilevante ai fini della esdebitazione. Essa, infatti, non opera per i debiti sopra indicati, con la conseguenza che se il creditore non insinuatosi non appartiene ad una delle categorie sopra indicate, l'esdebitazione si produce.
      Chiaramente, la disposizione va coordinata con le regole sulla formazione dello stato passivo, nel senso che per creditori anteriori "che non hanno partecipato al concorso" devono intendersi solo quelli che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, e non anche quelli la cui domanda sia stata rigettata.
      Il rigetto della domanda di ammissione impedisce che quel credito possa essere nuovamente azionato, nel confronti del creditore tornato in bonis, per cui in realtà il problema della esdebitazione neppure si pone, nel senso che l'esdebitazione non opera per crediti ritenuti insussistenti in seno al procedimento di formazione dello stato passivo.