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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione compenso OCC-Liquidatore
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Ernesto Gussoni
Gallarate (VA)16/10/2023 13:56Liquidazione compenso OCC-Liquidatore
Predisponendo il rendiconto finale di gestione di una Liquidazione del Patrimonio ex L.3/2012 (gestore medesimo professionista poi "nominato " liquidatore dal Tribunale) rilevo che i valori del passivo ma soprattutto quelli dell'attivo, sono sensibilmente maggiori di quelli utilizzati dall'OCC per predisporre il preventivo con i parametri del DM 30/2012 e 202/2014.
Il preventivo, sottoscritto dalle parti, e calcolato su stime iniziali, prevedeva la riserva di definire il compenso effettivamente dovuto con riferimento all'attivo e al passivo risultante dallo svolgimento della procedura quindi alla sua conclusione.
Questo premesso si chiede come sia possibile allineare i compensi aggiornarti.
Credo si aprano due scenari.
Un primo, invero più semplice ed immediato, potrebbe individuarsi nel richiedere la liquidazione al GD del compenso del "solo "liquidatore" con effettiva dazione al solo Liquidatore al momento dell'esecuzione del Riparto Finale indicando al GD per la liquidazione le cifre già destinate all'OCC in prededuzione quali "acconto" già riconosciuto sul complessivo finale risultante..
Ma questa ipotesi potrebbe trovare ostacolo nella unicità del compenso che l'art. 16 del DM 202/2014 pare appunto ricondurre alle pattuizioni sottoscritte con il solo l'OCC oltre che all'unicità richiamata dall'art. 17.
Un quindi secondo scenario parrebbe quindi presupporre la revisione da parte dell'OCC del preventivo sui valori meglio individuati nel Rendiconto Finale.
Ma in questo caso come "calare" la modifica dopo aver presentato il rendiconto Finale ?
Solo procedendo alla comunicazione (via PEC) ai Creditori delle modifiche comunicate da parte dell'OCC senza modificare lo Stato Passivo dove era in origine stato annotato il debito appunto verso l'OCC, e quindi passare direttamente al successivo Riparto Finale che tenga conto di tale rinnovazione degli importi di cui al preventivo, oppure necessariamente ripetendo la procedura per una rinnovazione dello Stato Passivo dopo il rendiconto Finale ?
Grazie dei suggerimenti che potrete indicarmi
Buon lavoro
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 19:32RE: Liquidazione compenso OCC-Liquidatore
Noi abbiamo più volte sostenuto la tesi- anche in una risposta ad esplicita sua domanda di circa un anno addietro, che una volta stabilito che sono diversi i ruoli e le funzioni dell'OCC/gestore e del liquidatore, diversi sono anche i compensi e il momento della liquidazione; pertanto seguendo questa linea, ci sembra più convincente l'ipotesi sub uno da lei fatta, che presuppone proprio il rifiuto della la unitarietà del compenso.
Pertanto, riservata la liquidazione del compenso del liquidatore al provvedimento del giudice secondo i parametri dettati dal d.m. n. 202 del 2014, rimante da vedere il compenso dell'OCC e per esso del gestore. Questo compenso, se fosse stato predisposto un preventivo chiuso, troverebbe applicazione, indipendentemente dall'effettivo realizzo dell'attico e dell'entità del passivo accertato, in quanto il comma primo dell'art. 14 del citato d.m. stabilisce che "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo", da cui si deduce che i parametri di cui agli articoli successi non trovano applicazione laddove sia stato convenuto tra le parti un accordo sul compenso, come nel suo caso di preventivo accettato. Nel caso, tuttavia, se abbiamo ben capito, il preventivo sottoscritto dalle parti conteneva una somma calcolata sulle stime iniziali, ma prevedeva la riserva di definire il compenso effettivamente dovuto con riferimento all'attivo e al passivo risultante dallo svolgimento della procedura quindi alla sua conclusione, sicchè di questo accordo va mantenuto il criterio di calcolo convenuto tra le parti, che rimanda la determinazione dell'effettivo compenso ai criteri utilizzati per quello provvisorio, rapportati all'attivo e al passivo definitivi e, con implicita possibilità di aumentare o diminuire il compenso originariamente fissato a seconda che dei risultati dell'attivo e del passivo, con conseguenziali eventuali incrementi o anche diminuzioni.
Lei dice che il compenso originariamente convenuto è stato ammesso al passivo senza la riserva della verifica del riconteggio alla luce dell'effettivo attivo e passivo finale, ma questa ammissione non implica una stabilità perché è frutto di un provvedimento del liquidatore su cui non è intervenuto il giudice, essendo abbastanza ovvio che non sono sorte contestazioni e, tanto meno, tali da richiedere la rimessione della pratica al giudice, a norma dell'art. 14 octies, co 4 l. n. 3 del 2012. Se si nega, come a nostro avviso va negata, efficacia preclusiva allo stato passivo redatto dal liquidatore . considerato anche che si tratta di un credito in prededuzione che non aveva bisogno di essere incluso nel passivo in mancanza di contestazioni, riteniamo che il liquidatore possa controllare se si è verificata la condizione ed adattare, al momento del riparto il compenso alla realtà degli esiti della procedura. Avendo già presentato il conto della gestione, questo va ripresentato alla luce della preventivata nuova situazione che determinerà un incremento della spesa prededucibile.
Zucchetti SG srl
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