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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Pignoramento del quinto
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Gianluigi Frisullo
Tricase (LE)15/06/2024 06:12Pignoramento del quinto
Chiedo un vs parere per il seguente caso:
Il sovraindebitato prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento aveva subito da parte di due creditori il pignoramento del quinto dello stipendio. I due creditori erano l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed una società di cartolarizzazione. Con l'apertura della procedura il sovraindebitato ha sospeso i versamenti a favore dell'Agenzia della Riscossione, mentre la quota parte di competenza della società di cartolarizzazione il datore di lavoro del sovraindebitato non l'ha mai corrisposta al creditore, ma l'ha accantonata su un conto vincolato. Con la Relazione ex art. 14-ter L. n. 3 del 2012 tra le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia veniva indicata la somma di € 300,00 quale importo dovuto a terzi pignoranti ed il Tribinale le ammetteva tra le uscite per il sostentamento della famiglia.
Ora la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024 ha riconosciuto come nella liquidazione controllata rientrano anche i redditi futuri maturati ai sensi dell'art. 283 del CCII nei tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione.
Chiedo suggerimenti su come operare:
1) la procedura può acquisire le somme che il datore di lavoro del sovraindebitato in data anteriore all'apertura della procedura di sovraindebitamento ha trattenuto su un conto vincolato e di pertinenza della società di cartolarizzazione o sono con vincolo di destinazione;
2) la somma di € 300,00 già riconosciuta tra le spese mensili sostenute dal sovraindebitato può essere acquisita, come previsto dalla pronuncia della Corte Costituzionale, per tre anni a far data dall'avvio della procedura di liquidazione controllata nell'attivo della procedura.
Grazie a quanti invieranno suggerimenti sul da farsi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/06/2024 08:36RE: Pignoramento del quinto
Sembra di capire che il sovraindebitato sia stato ammesos alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter l. n. 3 del 2012; orbene l'art. 14 quinquies di tale legge prevede che con il decreto che dichiara aperta la procedura il giudice, tra le altre cose, " dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive… da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori" (qualora il debitore fosse stato assoggettato alla liquidazione controllata potrebbe essere richiamato l'art. 270 CCII che rende applicabile a questa procedura l'art. 150). Intervenuto il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive, i creditori cessionari del quinto del quinto non possono più iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive per ottenere il pagamento del credito ceduto né pretenderne in altro modo il pagamento, dovendo sottostare alle regole del concorso. Tanto comporta che il datore di lavoro del sovraindebitato, che in forza della delega di pagamento al terzo cessionario o di un provvedimento di assegnazione del giudice versava il quinto (anzi il doppio quinto) ai creditori cessionari e/o pignoranti non possa e non debba più farlo; inltre le somme eventualmente accantonate dal datore di lavoro e non versate ai terzi aventi diritto debbano essere trasferite alla procedura essendo intervenuto lo spossessamento del debitore. Non conoscendo i particolari del deposito vincolato ci è difficile interloquire su questa operazione, tuttavia, in linea generale, se la somma depositata non è già passata nella libera disponibilità del creditore prima dell'apertura della liquidazione del patrimonio (o dell'amministrazione controllata), la stessa va, per quanto detto, riversata alla procedura
La somma di euro 300 "riconosciuta tra le spese mensili sostenute dal sovraindebitato" è quella evidentemente indicata dal giudice come necessaria mensilmente al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6. Lett. b), che pertanto costituisce la quota della retribuzione del debitore che non è compresa nella liquidazione, di modo che il datore di lavoro dovrà versare alla procedura (e per essa al liquidatore nominato) la differenza tra tale quota e l'effettivo compenso corrisposto, oltre agli accantonamenti di cui in precedenza se non già passati nella disponibilità del creditore.
Zucchetti SG srl-
Gianluigi Frisullo
Tricase (LE)21/06/2024 21:02RE: RE: Pignoramento del quinto
Esplicito più chiaramente la seconda parte riguardante la somma di € 300. Il sovraindebitato percepisce un reddito netto mensile di circa € 1200 oltre l'assegno unico per i figli di circa € 300 e la moglie concorre per circa € 400 per un totale di € 1900, mentre il Tribunale ha riconsciuto un importo di € 2.070 quale importo da trattenere per le necessità familiari. Nei 2.070 sono conpresi anche € 300 relativi ai pignoramenti. Questo è il dilemma se lasciarli nella disponibilità del sovraindebitato o attrarli alla procedura.
Grazie per la disponibilità e la chiarezza.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/06/2024 19:31RE: RE: RE: Pignoramento del quinto
Ci scusi, ma non riusciamo a capire come posso il tribunale aver riconosciuto la somma di 2.070 "quale importo da trattenere per le necessità familiari", quando il reddito complessivo della famiglia ammonta ad euro 1.900, e quello personale a euro 1.200. Né capiamo cosa significhi che ""nei 2.070 sono compresi anche euro 300 relativi ai pignoramenti". Cosa intende dire che queste 300 erano relativi ai pignoramenti?
Le saremmo grati se si spiegasse meglio in modo da poter dare una risposta basata su dati concreti. Grazie
Zucchetti SG srl-
Gianluigi Frisullo
Tricase (LE)25/06/2024 09:27RE: RE: RE: RE: Pignoramento del quinto
Mi scuso per la poca chiarezza. Nella relazione ex art. 14 ter, c. 3 L. 3/2012, nell'elencare le spese che il nucleo familiare sostiene mensilmente per il proprio sostentamento, pari ad € 2.070, ho inserito anche le somme trattenute a seguito dei due pignoramenti del quinto dello stipendio. Pertanto il Giudice confermando come necessità familiari la somma di € 2.070 ha di fatto riconosciuto tra le spese anche le somme oggetto di pignoramento. Ora come comportarmi anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale? Devo chiede al sovraindebitato di corrispodere dette somme a partire dalla sentenza di liquidazione controllata e per i tre anni successivi? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/06/2024 19:54RE: RE: RE: RE: RE: Pignoramento del quinto
Ci dispiace dover dire nuovamente che non siamo in grado di dare una risposta in quanto non riusciamo a capire come si è svolta la vicenda. Ad esempio visto che si parla di due pignoramenti del quinto dello stipendio deve presumersi che siano intervenuti pignoramenti presso terzi, ossia presso il datore di lavoro che paga lo stipendio, per cui non capiamo come nella spesa mensile per il mantenimento possano essere inserite le somme trattenute per detti pignoramenti, tanto più che l'esecuzione derivata da detti pignoramenti dovrebbe essere sospesa.
Perché non ci espone come si è sviluppata l'intera vicenda, partendo dai pignoramenti e loro sviluppo fino al provvedimento di apertura della liquidazione patrimoniale, per poi spiegarci quali provvedimenti ha emesso il giudice e cosa è accaduto dopo detta apertura.
Grazie per la sua pazienza
Zucchetti SG srl-
Gianluigi Frisullo
Tricase (LE)26/06/2024 16:03RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pignoramento del quinto
Il sovraindebitato è dipendente ed i due pignoramenti sono avvenuti presso il datore di lavoro. Quest'ultimo con l'avvio della procedura di liquidazione ha sospeso i versamenti a favore dei soggetti pignoranti. Il problema nasce qui nel senso che nell'elaborare la mia relazione quale OCC ho inserito tra le spese mensili che la famiglia sosteneva per il proprio sostentamento anche quelle riferite alle somme trattenute dal datore di lavoro per i pignoramenti. il Tribunale, nella sentenza di apertura della procedura della Liquidazione Controllata, ha riconosciuto quale importo nesessario per il sostentamento della famiglia quella indicata nella relazione dell'OCC che era comprensiva delle somme pignorate. Ora con l'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale sono entrato in "confusione" nel senso che o dovrei lasciare tutta la somma determinata dal Trinunale nella disponibilità del sovraindebitato o dovrei recuperare a favore della procedura quanto attribuito in precedenza ai terzi pignoranti. Propenderei per la prima ipotesi, ma non ho trovato un adeguato interlocutore con cui confrontarmi presso gli Uffici per cui vi ringrazio per la disponibilità sino ad ora dimostratami. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/06/2024 18:43RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pignoramento del quinto
Avevamo allora ben intuito la situazione nella prima risposta quando avevamo detto che, sia che si trattasse della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter l. n. 3 del 2012 che di liquidazione controllata ex art. 268 e segg., ;si determina il blocco delle azioni esecutive; ora lei precisa che si tratta di liquidazione controllata e questa affermazione è ancor più realistica in quanto l'art. 270, comma 5, richiama l'art. 150, di modo che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Tale divieto, come abbiamo detto, colpisce anche i pignoramenti presso terzi (nel caso presso il datore di lavoro), di modo che i creditori cessionari del quinto del quinto non possono più iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive per ottenere il pagamento del credito ceduto né pretenderne in altro modo il pagamento, dovendo sottostare alle regole del concorso. A sua volta, il datore di lavoro del sovraindebitato, che in forza della delega di pagamento al terzo cessionario o di un provvedimento di assegnazione del giudice versava il quinto (anzi il doppio quinto) ai creditori pignoranti non può e non deve più farlo, con la doppia conseguenza che da quel momento deve corrispondere l'intera retribuzione al proprio dipendente, senza più la detrazione del doppio quinto, e versare le somme accantonate (che avrebbe dovuto dare ai creditori pignoranti) alla procedura essendo intervenuto lo spossessamento del debitore.
Partendo da queste premesse , il reddito del dipendente è costituito, quindi, dalla sua intera retribuzione ed è su questa somma che va determinata la quota che ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) il debitore sovraindebitato può trattenere per le esigenze proprie e della propria famiglia, tenendo conto, in questo calcolo che egli percepisce un assegno per il figlio e che la moglie ha un proprio reddito con cui contribuisce al mantenimento della famiglia.
Risalendo quindi alle sue domande iniziali, le somme accantonate dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti vanno versati alla procedura; per il resto bisognerebbe risistemare la questione alla luce di quanto sopra detto per stabilire la quota che il debitore può trattenere della sua retribuzione e quella che deve versare alla procedura per il pagamento dei creditori.
Zucchetti SG srl
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