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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
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GIUSEPPEMARIO PISANI
POTENZA20/11/2024 10:32Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Gentili,
apro la discussione per confronto sul tema della liquidazione controllata e nello specifico in relazione all'art. 269, comma 2, così come modificato dal D.Lgs n.136 del 13/09/2024. "La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni..". Sulla base dell'aggiornamento normativo, da un lato il debitore deve dimostrare e dall'altro il gestore deve verificare la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. A parere dello scrivente il concetto di diligenza consiste nel verificare il merito creditizio del debitore, ovvero se quando ha assunto gli impegni finanziari/obbligazioni era in grado di poterli adempiere sulla base della sua condizione reddituale.
Si chiede se a parere vostro e/o di altri colleghi che magari hanno già hanno affrontato l'aggiornamento normativo, il tema della diligenza può o deve essere inteso anche in altro modo?
Ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2024 13:05RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
La sua interpretazione ci sembra la più verosimile n quanto la diligenza nell'assumere obbligazioni può essere rapportata al merito creditizio ex latere debitore.
Zucchetti SG Srl
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Loretta Zannoni
Faenza (RA)13/12/2024 18:57RE: RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Come si può dimostrare la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni finanziarie / obbligazioni? Che cosa deve verificare di preciso il Gestore?
Grazie
Cordiali saluti.
LORETTA ZANNONI-
Loretta Zannoni
Faenza (RA)17/12/2024 09:07RE: RE: RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Buongiorno,
avrei necessità di avere al più presto un Vs. parere in merito al mio quesito del 13/12/2024.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
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GIUSEPPEMARIO PISANI
POTENZA17/12/2024 09:27RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Gent.ma,
per poter verificare la diligenza del debitore, a parere di chi scrive, dovrà acquisire i contratti di finanziamento e/o di mutuo stipulati e le dichiarazioni dei redditi del debitore relative alle annualità cui si riferiscono i contratti.
Successivamente determinare da una parte la quota di reddito mensile netto disponibile e dall'altro sommare di volta in volta le rate di ciascun finanziamento per comprendere se il reddito percepito al netto delle spese per il mantenimento proprio e dei familiari consentiva anche il pagamento delle rate dei finanziamenti.
Verifichi anche dalla CRIF se nell'arco temporale di riferimento altri finanziamenti sono stati estinti, in quanto nel calcolo ne dovrà tenere conto.
Tale attività è la stessa che viene effettuata per la verifica del merito creditizio da parte delle finanziarie e/o Banche.
Cordiali saluti-
Loretta Zannoni
Faenza (RA)17/12/2024 09:33RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Grazie mille.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2024 16:24RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Avevamo già risposto alla sua domanda e la risposta, probabilmente per un disguido, non è stata inserita. Avevamo scritto quanto segue:
"Il nuovo periodo inserito dal terzo decreto correttivo nel comma 2 dell'art. 269 c.c.i.i. richiede che la relazione, oltre ad esporre una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e una illustrazione della situazione economico – patrimoniale e finanziaria del debitore, indichi anche "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" e deve contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3 (relativa al fatto che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie). La diligenza, in questo contesto, comporta che l'OCC valuti se le obbligazioni contratte, sia per finanziamenti che per altre causali, fossero, in relazione alla quantità e alle modalità e tempi di pagamento, adeguate alle possibilità che il debitore aveva di adempiere alle stesse alle scadenze, alla luce della sua situazione economico patrimoniale e finanziaria; indagine che si inserisce perfettamente sia nella illustrazione della situazione del debitore sia in quella sulla individuazione delle causa dell'indebitamento".
L'intervento del dott. Pisani, che va nello stesso senso, dà concretezza a questa interpretazione indicando i documenti da consultare.
Zucchetti SG srl-
Denis Rota
almenno san bartolomeo (BG)25/01/2025 12:07RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Buongiorno,
espongo questa situazione:
* possibile liquidazione controllata in cui i debiti derivano per la totalità da erario e inps;
* il debito è stato originato da redditi da partecipazione in quanto il debitore era socio e amministratore di una snc al 50%;
* la società ha lavorato fino a 2014 e quindi circa 10 anni fa e il grosso dei debiti sono stati originati nel periodo 2007-2014. Società lasciata morire dal 2015 fino al 2019 anno di cancellazione d'ufficio della società da parte della CCIAA, nel 2021 i soci hanno sciolto la società da notaio;
* il debitore dichiara di non avere alcun documento inerente alla società (scritture, contabili, dichiarazioni) dichiarando che tutta la parte aziendalistica era seguita dall'altro socio con cui non ha più rapporti - vedi art.270,c2,l.c;
* la proposta prevederà la messa a disposizione di una somma di denaro mensile x 36 mesi ottenuta dalla differenza tra reddito - spese familiari;
* Non è possibile dimostrare la diligenza dell'ex imprenditore in quanto per gli anni di interesse non c'erano delle spese documentate eccessive rispetto al reddito dichiarato... (è anche difficile risalire a così tanti anni fa).
In questo caso potrei quindi affermare che il debitore avendo dichiarato X avrebbe potuto risparmiare Y per il pagamento delle tasse, ma non l'ha fatto.
Prima considerazione
In qualità di OCC deposito in tribunale una relazione in cui spiego che non è possibile dimostrare la diligenza, la pratica verrà probabilmente rigettata? Ha senso soffermarsi sull'analisi del mancato risparmio e conseguente indebitamento?
Rispetto al quesito esposto in precedenza dai colleghi, la nascità del debito tramite obbligazione tributaria è conseguente ad un reddito dichiarato e quindi non è possibile affermare che il debitore avrebbe potuto indebitarsi di meno, al massimo avrebbe dovuto risparmiare di più in ottica di pagamento delle tasse. Come concetto mi risulta difficilmente pensabile su una procedura come la liquidazione controllata (lo trovo più consono ad un piano del consumatore) ma la norma aggiornata parla chiaro.
Seconda considerazione
Nel caso in cui la pratica non fosse respinta e al termine della procedura si auspicasse a chiedere l'esdebitamento, potrebbe essere invocato l'art.282, comma 2:
"se il debitore ... non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode."?
Terza considerazione
Date le premesse converrebbe forse rimettere l'incarico oppure il gestore è comunque tenuto a fare un tentativo e avere un confronto con il giudice?
DR
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2025 16:28RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - requisito diligenza ai sensi art. 269 comma 2 aggiornamento normativo
Il comma 2 dell'art. 269 c.c.i.i. dispone che "Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo".
Non essendo nel caso il debitore in grado di depositare alcuna documentazione a sostegno della propria situazione debitoria, è chiaro che lei come gestore incaricato dall'OCC, non è a sua volta in grado di esporre una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda né di illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore; e di questo deve dare atto nella relazione. Egualmente deve esporre nella relazione le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e se la documentazione prodotta o altre ricerche non consentono un giudizio in materia, deve dare atto che è nella impossibilità per mancanza di documentazione necessario di fornire questa indicazione. In ogni caso, nell'indagine sulla diligenza, non ci sembra che questa possa spingersi fio al punto da valutare se il debitore avrebbe potuto risparmiare di più di quanto abbia fatto in modo da poter pagare le imposte; a parte la improbabilità, se non proprio la impossibilità di una valutazione del genere, sta di fatto che la diligenza nell'assumere le obbligazioni attiene al comportamento di chi, in una situazione di difficoltà economica finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, continua a contrarre debiti.
In sostanza la carenza di documentazione non è causa di rinuncia all'incarico, ma comporta l'obbligo di dichiarare di non essere stato posto in grado di svolgere il proprio compito e di rendere le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 269.
E' probabile che in questa situazione il tribunale non disporrà l'apertura della liquidazione controllata per cui sarebbe quanto mai opportuno far capire al debitore che deve adoperarsi per fornire la documentazione necessaria. Tuttavia, considerato che la mancanza degli elementi indicati non è sanzionata con la inammissibilità e comunque la liquidazione controllata rappresenta l'ultima spiaggia per la soddisfazione dei creditori, la procedura potrebbe anche essere aperta.
A questo punto, passati i 36 mesi prefissati, si porrà il problema della esdebitazione, per la quale, esclusa la commissione di reati ostativi, ritorna il discorso della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni; ritorna però in modo diverso in quanto l'art. 282, comma 2, richiede che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento "con colpa grave, malafede o frode", sicchè la colpa lieve o comunque non grave nella creazione della situazione di sovraindebitamento consentirebbe egualmente la esdebitazione, che poi è lo scopo finale cui tende il debitore.
Zucchetti SG srl
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