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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Merito creditizio art. 76 co. 3 CCII su procedura di Concordato Minore
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Fabio Garbini
Perugia22/04/2025 21:15Merito creditizio art. 76 co. 3 CCII su procedura di Concordato Minore
Buonasera,
sto seguendo, in qualità di Gestore, una procedura di concordato minore.
Nel corso dell'attività di verifica del merito creditizio prevista dall'art. 76, comma 3, CCII (il quale prevede che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore"), sto riscontrando un possibile esito negativo, ossia la mancanza di un adeguato merito creditizio del debitore.
Il finanziamento in questione risulta assistito da garanzia del Fondo di Garanzia MCC.
Domando:
Alla luce dell'art. 76, comma 3, CCII, il mancato merito creditizio rilevato dal Gestore nella relazione può incidere sulla validità o efficacia della garanzia MCC?
Oppure la garanzia permane, essendo legata alla fase di concessione del credito e non retroattivamente condizionata dall'esito dell'analisi successiva?
Inoltre, in via generale, quali sono le conseguenze di una verifica con esito negativo all'interno della procedura di concordato minore?
Ringrazio anticipatamente per eventuali riscontri.-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/04/2025 18:22RE: Merito creditizio art. 76 co. 3 CCII su procedura di Concordato Minore
In linea generale, va osservato che la concessione di finanziamento in assenza di merito creditizio è sanzionata, nel concordato minore, dall'art. 80 comma 4 c.c.i.i., il quale prevede che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
In linea più generale, osserviamo che la corte di cassazione (Cass. 30 giugno 2021, n. 18610; Cass. 14 settembre 2021, n. 24725) ha riconosciuto la legittimazione del curatore a far valere la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 146 L. fall., in caso di concessione abusiva di credito all'impresa. Detta responsabilità viene configurata in concorso con quella degli amministratori, trattandosi del medesimo fatto costitutivo, delineando il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento, in uno al pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale generica, nonché si aggiunge che, a tal fine, non è necessario l'esercizio congiunto delle azioni nei confronti degli amministratori e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.
In ogni caso, la valutazione di questo requisito comporta una complessa attività di analisi alla data del singolo finanziamento, volta a determinare la condizione economico patrimoniale del debitore e le prospettive future anche di mantenimento del reddito sulla base del quale è stato chiesto ed ottenuta l'erogazione del credito. Il gestore della crisi all'uopo nominato, dovrà quindi acquisire la documentazione predisposta e comunicata alla banca in occasione della richiesta di finanziamento; verificare l'esistenza alla data della richiesta di segnalazioni alla Centrale Rischi, di eventuali insolvenze o protesti conclamati, di una struttura finanziaria chiaramente insostenibile. Ancora dovrà essere verificata la tipologia di reddito sulla base del quale è stata ipotizzata la restituzione del debito; se il finanziatore abbia tenuto conto al momento dell'erogazione del credito delle effettive capacità reddituali del debitore, con deduzione dal reddito disponibile (considerata l'eventuale esistenza di altri finanziamenti) di un importo minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
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