Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata del sovraindebitato e beni immobili

  • Giulio Barberini

    Stradella (PV)
    01/11/2024 10:31

    Liquidazione controllata del sovraindebitato e beni immobili

    Buongiorno, nella liquidazione controllata del sovraindebitato e nella prospettiva della continuazione dell'attività agricola, è possibile procedere alla liquidazione di tutti i beni con la sola eccezione di quelli immobili e mobili che servono per la produzione del reddito o parte di esso che sarà utilizzato per il pagamento dei creditori?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/11/2024 17:51

      RE: Liquidazione controllata del sovraindebitato e beni immobili

      La liquidazione controllata è una procedura a carattere liquidatoria di cui può usufruire il debitore sovraindebitato, tra cui anche l'imprenditore agricolo, in cui, a somiglianza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale, i beni del debitore vengono messi a disposizione dei creditori per essere liquidati dall'organo a ciò preposto; ed infatti con la sentenza di apertura della procedura viene ordinato al debitore "la consegna o il rilascio dei beni facenti parter del patrimonio di liquidazione" (art. 270, comma 2, lett. c)), per cui la disponibilità degli stessi passa al liquidatore che, completato l'inventario, "redige un programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione e lo deposita (art. 272, comma 2); la procedura, inoltre rimane aperta "sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura " salvo a prevederne la chiusura anche prima della scadenza di tale termine "se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
      E' chiaro pertanto che in una procedura liquidatoria del genere, cos' come anche nella liquidazione giudiziale, il debitore non può continuare l'attività di impresa liquidando i beni non funzionali all'esercizio dell'attività; per fare questo il debitore avrebbe dovuto formulare una proposta di concordato minore.
      Al più, nella liquidazione controllata, è da valutare se sia possibile fare ricorso all'esercizio provvisorio previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 211 c.c.i.i. dal momento che manca un richiamo espresso di tale norma o un rinvio o anche un accenno a tale forma di esercizio di impresa, che, tuttavia non consiste nella illimitata continuazione dell'attività da parte del debitore, ma va disposto per esigenze temporanee ed è gestito dal curatore sotto il controllo del giudice del comitato dei creditori, del giudice delegato e del tribunale (è inutile essere più precisi su questi aspetti che si rinvengono nell'art. 211).
      Uno spiraglio in tal senso è stato rinvenuto dal tribunale di Bologna (Trib. Bologna 14.06.2023 n. 90, in ilcaso.it) nell'art. 272 lì dove, dopo aver previsto la redazione dell'inventario e del programma di liquidazione, aggiunge che "Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4 (ora, dopo il terzo correttivo anche il richiamo è esteso anche al comma 2), in quanto compatibile"; e, poiché, a sua volta, il comma 4 dell'art. 213 in tema di liquidazione giudiziale recita "Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco" il Tribunale ne ha dedotto unitamente ad altre argomentazioni, che l'esercizio provvisorio sia praticabile anche nella liquidazione controllata.
      Noi abbiamo seri dubbi sulla bontà di questa scelta in quanto la struttura della procedura minore non sembra compatibile con un esercizio provvisorio e, comunque, il richiamo a tale istituto è del tutto indiretto. Più praticabile potrebbe essere l'affitto dell'azienda in ottica di vendita della stessa, per la quale non vediamo limitazioni sempre che l'affitto sia funzionale alla migliore successiva liquidazione; in questo perimetro potrebbero adoperarsi gli interessati per mettere su una operazione adeguata eventualmente, ricorrendo ad un esercizio provvisorio per il tempo necessario a realizzare l'affitto dell'azienda visto che c'è un precedente giudiziario che lo consente.
      Zucchetti SG srl