Forum SOVRAINDEBITAMENTO

DEBITI POST-OMOLOGA ACCORDO CON I CREDITORI

  • Massimiliano Piselli

    PERUGIA
    06/12/2023 20:02

    DEBITI POST-OMOLOGA ACCORDO CON I CREDITORI

    In una procedura di accordo con i creditori ex L.3/2012 sono stato nominato Liquidatore in quanto la proposta si basava sulla vendita di un immobile sottoposto a procedura esecutiva.
    Al momento del riparto delle somme ricavate dalla vendita ho provveduto a richiedere ai creditori previsti nella procedura omologata, la precisazione dei loro crediti alla data di presentazione del ricorso.
    Il Comune di competenza dove è situato l'immobile ha precisato il credito alla data di presentazione del ricorso ed in aggiunta ha richiesto di inserire nel riparto in prededuzione l'importo dell'IMU dalla suddetta data a quella di vendita dell'immobile.
    Non sono affatto convinto di quanto richiesto dal Comune in quanto tutto ciò andrebbe a modificare in maniera importante gli importi presi a riferimento dai vari creditori al momento delle valutazioni/votazioni che hanno poi portato all'omologa dell'accordo.
    Chiedo un Vostro parere in merito e cordialmente ringrazio e saluto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/12/2023 10:38

      RE: DEBITI POST-OMOLOGA ACCORDO CON I CREDITORI

      La sua idea si scontra con la previsione di cui al comma 4-bis dell'art.13 l. n. 3 del 2012, secondo il quale "I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". Orbene, come ha specificato anche la S. Corte con riferimento al fallimento, "Il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca" (Cass. 10/06/2022, n.18882). Posto che la norma in precedenza riportata riprende il secondo comma dell'art. 111 l. fall., si deve ritenere che anche l'IMU maturata nel corso della procedura di accordo di ristrutturazione del sovraindebitato, abbia natura prededucibile (salvo gli effetti sull'ipoteca non essendo riproposto il dettato dell'art. 111ter l. fall.). Non vediamo di conseguenza come possa negare il pagamento dei crediti in questione del Comune, salvo che non esistano altre ragioni di infondatezza.
      Se poi questi nuovi crediti rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo, il comma 4-ter dello stesso art. 13 cit, stabilisce che quando l'impossibilità dipende da "ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione". In mancanza potrebbe essere chiesta la risoluzione dell'accordo omologato e la conversione nella liquidazione del patrimonio.
      Zucchetti Sg srl