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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata e EI sospesa
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Luciano Mauro
Ferrara02/02/2024 18:35Liquidazione controllata e EI sospesa
Buonasera,
vengo nominato Liquidatore in una LC il cui attivo è unicamente costituito da immobili.
Per alcuni di questi, all'atto dell'apertura della LC ovvero ad inizio 2024, risulta radicata una EI su alcuni di questi immobili sottoposti quindi a pignoramento. Questa EI è sospesa a tutto il 2025, presumibilmente ex art. 624 c.p.c.
Chiaro è che la LC dura, almeno, 3 anni e tenerla ferma per due in ottica di speditezza delle procedure e per la più celere soddisfazione dei creditori mi sembra più utile che tutti i beni pignorati e non, vengano liquidati con metodi competitivi attraverso la LC, potendone peraltro sfruttare la recente perizia che andrebbe solamente integrata per una valutazione dei beni ad oggi non pignorati.
Questo il quadro attuale, la domanda è quale sia lo strumento che il Liquidatore ha a sua disposizione per, usando termini impropri, chiedere al GE che la EI venga "chiusa" ed estinta in quanto tramite la LC i creditori procedente e intervenuti troveranno la loro soddisfazione nella liquidazione che mi accingo ad organizzare.
Grazie
LM-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/02/2024 20:03RE: Liquidazione controllata e EI sospesa
L'art. 270, comma 5 CCII dispone che si applica nella liquidazione controllata l'art. 150 dettato per la liquidazione giudiziale, per il quale "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura". Pertanto, anche nella liquidazione controllata vale la regola del blocco automatico delle azioni esecutive pendenti, salvo diversa disposizione di legge, che riguarda il credito fondiario, di modo che la procedura esecutiva in corso, a meno che non si tratti di esecuzione fondiaria (che può proseguire anche in pendenza della procedura di sovraindebitamento, con i dovuti raccordi), non può continuare. A questo punto il liquidatore ha due strade: può subentrare nella esecuzione individuale in corso stante il richiamo dell'art. 275 all'art. 216, nel qual caso egli, attraverso un formale atto, si sostituisce all'originario pignorante e prosegue in quella sede l'esecuzione, il cui ricavato viene ovviamente appreso alla liquidazione controllata; oppure può effettuare, come lei mostra di preferire, la vendita dei beni nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, nel qual caso è sufficiente che il liquidatore faccia presente al giudice dell'esecuzione l'intervenuta apertura della liquidazione controllata a carico dell'esecutato e chieda la dichiarazione di improcedibilità della esecuzione individuale. A seguito della vendita verrà disposta la vancellazione del pregresso pignoramento.
Zucchetti SG srl-
Luciano Mauro
Ferrara15/02/2024 12:00RE: RE: Liquidazione controllata e EI sospesa
riprendo la questione perché approfondendo risulta che l'esecuzione immobiliare di beni del ricorrente la LC, vede il creditore procedente con un credito ipotecario fondiario.
A questo punto le opzioni del liquidatore della LC sono solo quella di subentrare nella EI rispettando, però in questo caso la sospensione accordata dal GE, oppure dovrei chiedere al procedente e agli intervenuti una rinuncia agli atti esecutivi e l'ammissione al passivo nella LC. Quest'ultima "opzione" mi pare però complessa da attuare, non vedo altre "strade".
Ricordo infine che ci sono altri immobili dei ricorrenti ad oggi non pignorati dal procedente della cui liquidazione potrei occuparmi come liquidatore, salvo estensione del pignoramento del procedente di cui ad oggi non ho notizia.
Grazie
LM-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/02/2024 18:00RE: RE: RE: Liquidazione controllata e EI sospesa
Se il creditore procedente è un creditore fondiario, lei non può sostituirsi a lui nella esecuzione in quanto il creditore fondiario non è colpito dal blocco delle azioni esecutive e, quindi può iniziare e proseguire la sua esecuzione individuale anche in pendenza della procedura di liquidazione controllata; lei potrebbe intervenire in quel processo per far valere i crediti prioritari su quelli ipotecari del creditore fondiario (prevalentemente le prededuzioni) ma non può farlo perchè il processo esecutivo p sospeso, non sappiamo per quale motivo. In questa situazione, per evitare l'immobilismo, è preferibile che lei come liquidatore venda in sede concorsuale il bene, in quanto la pendenza dell'esecuzione fondiaria non impedisce che gli organi concorsuali provvedano alla liquidazione dello stesso bene pignorato, che comunque fa parte dell'attivo della liquidazione, nella sede del concorso, e il coordinamento con l'esecuzione individuale è dato dalla priorità dell'stanza di vendita. Se poi riesce ad avere una rinuncia all'esecuzione dell'attuale pignorante, tanto di guadagnato, fermo restando che costui, sia che prosegua la sua esecuzione sia che il bene venga venduta nell'ambito della procedura di liquidazione, comunque deve insinuarsi al passivo se vuol far valere il suo credito nel concorso o mantenere l'assegnazione (provvisoria) eventualmente ricevuta nella esecuzione individuale.
Gli altri immobili, liberi da ipoteche, vanno appresi all'attivo e liquidati per pagare i creditori.
Zucchetti Sg srl
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