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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
indebito inps - piano del consumatore
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Stefania Zacheo
Martina Franca (TA)25/09/2024 18:08indebito inps - piano del consumatore
Buonasera,
dovendo fornire ausilio ad un consumatore sovraindebitato nella presentazione di proposta di piano ristrutturazione dei debiti, nella qualità di gestore, ho qualche perplessità in merito alla questione che segue.
Nei debiti è compreso quanto dovuto ad INPS a titolo di ripetizione di indebito per prestazione di invalidità civile erogata per 4 anni e non spettante.
Non risultano atti di frode da parte del debitore nè colpa grave, tenuto conto di tutte le specifiche circostanze del caso, nella percezione di tale prestazione.
Il debitore ha promosso giudizio ordinario per fare accertare che la ripetizione non è dovuta, ed il giudizio è ad oggi pendente.
Il debito può comunque essere inserito nel piano? Se si non mi sembrerebbe invocabile il privilegio di cui all'art. 2754 e/o 2753 c.c. nè mi risultano norme istitutive di privilegio che assista la ripetizione di prestazioni pensionistiche non dovute. Sarebbe pertanto un credito chirografario. E' corretto?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/09/2024 19:31RE: indebito inps - piano del consumatore
Partendo dall'ultimo quesito, la sua considerazione è corretta. I crediti dell'Inps assistiti da privilegio sono quelli elencati nell'art.. 2753 c.c., il quale stabilisce che hanno privilegio generale- che l'art. 2778 c.c. colloca al grado primo- sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La normativa sui privilegi in materia è completata dall'art.2754 c.c. che, in via residuale, attribuisce un privilegio generale- che l'art. 2778 c.c. colloca al grado ottavo- sui mobili del datore di lavoro ai crediti per i contributi dovuti ad istituti od enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diversa dall'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè agli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti e a quelli indicati nell'articolo precedente.
Gli artt. 2753 e 2754 c.c. concedevano, quindi, il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro, non a qualsiasi credito vantato dall'Inps, ma solo ai crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi dovuti per le varie forme di assistenza e previdenza sopra indicate; nel caso in esame l'Inps agisce per il recupero di una somma versata e risultata non dovuta, per cui riteniamo che non rientri nella previsione delle norme citate.
Essendo pendente una causa sulla debenza della somma pretesa dall'Inps, il credito in questione può essere considerato nel piano come chirografo, con la previsione che la quota attribuitagli è condizionata all'esito definitivo del giudizio, per cui gli importi che eventualmente periodicamente dovrebbero essere attribuiti all'Inps vanno accantonati in attesa delle definizione della controversia.
La mancanza di frode giova alla ammissibilità e al mantenimento delle misure protettive.
Zucchetti SG srl
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