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Estinzione mutuo cointestato - transazione

  • Monica Pazzini

    Reggio Emilia (RE)
    04/06/2024 11:22

    Estinzione mutuo cointestato - transazione

    Buongiorno,
    sono liquidatore di una Liquidazione Controllata.
    Il debitore ha intestato l'1% di proprietà dell'immobile, la ex moglie il 99%.
    La ex moglie ha formulato alla procedura di LC una offerta irrevocabile di acquisto cauzionata dell'1%, al valore della perizia.
    Sull'immobile grava un mutuo ipotecario il cui capitale residuo ammonta ad euro 100.000,00.
    Entrambi i coniugi avevano contratto tale mutuo ipotecario nel 2014, che risulta cointestato al 50%.
    La ex moglie ha chiesto alla banca l'estinzione del mutuo ipotecario offrendo all'Istituto di credito la somma di euro 50.000 a titolo di saldo e stralcio dell'intero rapporto.
    La Banca chiede al Liquidatore un parere autorevole sulla possibilità, essendovi di mezzo una procedura, di poter procedere alla accettazione dell'offerta ed estinguere l'intero rapporto di mutuo.
    Ovviamente il parere sarebbe assolutamente positivo non trovando pregiudizio per la massa dei creditori.
    Ad oggi la Banca però non si è insinuata al passivo (sono già decorsi i 60 giorni dall'invio della comunicazione di apertura della LC) pertanto non risulta tra i creditori della procedura.
    Chiedo a questo punto se in qualità di Liquidatore io possa esprimere un mio parere alla banca in merito allo stralcio del debito residuo del mutuo ipotecario cointestato, stralcio che avverrebbe ovviamente con apporto dei 50.000 da parte della ex moglie, che, così facendo, libererebbe anche il debitore in procedura dal debito residuo.
    Vi ringrazio del cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/06/2024 16:33

      RE: Estinzione mutuo cointestato - transazione

      Più che un parere, la banca chiede un nulla osta all'operazione, che è certamente favorevole per la procedura, e lo sarebbe ancora di più se vi fosse una esplicita rinuncia della moglie ad ogni forma di regresso nei confronti della procedura.
      Quanto alla vendita della quota, che evidentemente costituisce altro oggetto su cui la banca vuole essere rassicurata, la modestia della stessa (l'1%)giustifica il ricorso alla vednita diretta applicando la salvezza orecista dal comma 4 dell'art. 216; comunque anche se si facesse una vendita cmpetitiva eè impensabile che si trovino interessati all'acquisro di tale quota.
      Ulteriore rassicurazione che probabilmente vuole la banca è che la procedura di liquidazione controllata non distribuirà nulla o poco ai creditori chirografari, quale sarebbe la banca nell'ambito di tale procedura divenendo il bene gravato di proprietà esclusiva della moglie.
      Il suo "parere" potrebbe quindi consistere nel far presente che la procedura procederà ad accogliere la domanda di acquisto della signora della quota del marito, nel segnalare le prospettive di soddisfazione dei chirografari e nel dichiarare di non avere nulla da opporre alla transazione di cui si discute.
      Zucchetti SG srl