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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    14/10/2023 10:16

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

    Dopo aver iscritto la sentenza di apertura di Liquidazione Controllata (Art. 270) su un immobile di proprietà del Debitore, il liquidatore si è costituito in seno alla procedura esecutiva immobiliare già incardinata su quello stesso immobile.
    Il Tribunale dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita sul presupposto che l'art. 150 (richiamato dall'art. 270 5° comma) contiene una eccezione alla regola della improseguibilità (cit. "Salvo diversa disposizione di legge"). Infatti, il creditore che ha promosso l'esecuzione individuale era un fondiario (da qui appunto l'eccezione).
    Fino a qui, tutto bene.
    Avvenuta la vendita dell'immobile da parte della procedura esecutiva individuale, ci si pone ora il problema del riparto.
    A mio avviso, il professionista delegato dovrebbe trattenere le somme in prededuzione (compenso, spese, ...) e distribuire l'intero ricavato netto alla procedura concorsuale sul presupposto che la sede nella quale i creditori fondiari troveranno soddisfazione è la procedura di liquidazione controllata.
    Ho già avuto un precedente sul Tribunale di Alessandria che - in vigenza della L.3/2012 - aveva disposto in tale modo, ovvero, liquidati i compensi del professionista delegato alla vendita, il ricavato (netto) della vendita è stato distribuito alla procedura di Liquidazione controllata.
    Chiedo se condividete questa interpretazione e se vi siano a vostra conoscenza degli ulteriori precedenti, magari riferiti all'attuale Codice.
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/10/2023 08:35

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

      No, non siamo d'accordo. Ferma la premessa dell'applicazione anche nella liquidazione controllata degli artt. 150 e 151 per l'espresso richiamo contenuto nel comma quinto dell'art. 270 CCII, si deve ammettere che il creditore fondiario conserva, anche nella procedura minore, il privilegio processuale di poter iniziare e proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza della liquidazione giudiziale o controllata cui sia stato ammesso il debitore, in deroga al principio della sospensione delle azioni esecutive. Questo diritto è riconosciuto al creditore fondiario dall'art. 41 TUB, la cui funzione non è certo quella di consentire a tale creditore di continuare l'esecuzione nell'interesse della procedura, cui attribuire il ricavato, ma di proseguirla nel proprio interesse, fino alla conseguenza di ottenere, in quella esecuzione, il ricavato netto (ossia detratte le spese dell'esecuzione) della vendita dei beni gravati; anzi l'art. 41 dispone che anche le rendite del bene vanno attribuite al creditore fondiario..
      Il raccordo tra le due procedure: quella individuale e quella collettiva, avviene attraverso due modalità non alternative tra loro. Una è costituita dalla possibilità per il curatore di intervenire nella procedura esecutiva per far valere (già) in quella sede i crediti della procedura prioritari sull'ipoteca e, quindi, prevalentemente le spese in prededuzioni che, a norma dell'art. 223, co. 3, CCII, possono gravare sui beni staggiti. L'altra via discende dalla natura di privilegio processuale attribuito al creditore fondiario dall'art. 41 TUB, che comporta che l'assegnazione da lui ottenuta in sede esecutiva ha natura provvisoria, per cui questi, per mantenere in via definitiva quanto ricevuto, deve partecipare al concorso fallimentare, come espressamente dispone il comma terzo dell'art. 151 CCII quando statuisce che "le disposizioni del comma 2 (ossia quelle che affermano il principio della esclusività dell'accertamento del passivo) si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 150".
      In questo modo si equilibrano le posizioni, nel senso che il creditore fondiario ottiene nell'esecuzione individuale momentaneamente il ricavato dalla liquidazione del bene ipotecato, detratte le spese di quella esecuzione e quelle già azionate dal curatore con il suo intervento, ma deve poi insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale o controllata e qui si fanno i conti definitivi; è qui, infatti, che una volta stabilito attraverso l'insinuazione il credito che il fondiario avrebbe diritto a percepire nella procedura concorsuale, si verifica se quanto da lui ricevuto sia inferiore o superiore a quanto avrebbe potuto ricevere nella procedura considerate tutte le spese della stessa , e si traggono le conseguenze in dare o in avere.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        16/10/2023 08:56

        RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

        Se ben capisco, il creditore fondiario avrebbe diritto a percepire il ricavato della vendita effettuata in seno all'esecuzione immobiliare (al netto delle spese di procedura) ma poi, se nella procedura di liquidazione controllata si stabilisse che l'importo a lui spettante era inferiore, tale creditore dovrebbe restituire delle somme di denaro alla procedura di liquidazione controllata. Corretto?
        Invece - sempre se ho inteso bene - il liquidatore della procedura di liquidazione controllata dovrebbe far valere il proprio credito prededucibile nella procedura esecutiva. Domanda: come determinarlo se la vendita è stata effettuata dal professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare? Le uniche spese da far valere mi parrebbero essere quelle sostenute per la costituzione nella procedura esecutiva e la trascrizione della sentenza di liquidazione controllata.
        Come sempre, grazie!
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/10/2023 19:28

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

          Corretto il primo punto. L'intervento del curatore o del liquidatore nella esecuzione individuale è teso a far valere già in quella sede le altre spese della procedura o più in generale tutti gli altri cediti ammessi al passivo che siano prioritari sull'ipoteca (cfr. art. 2748 co, 2, c.c.) visto che questi creditori non possono agire esecutivamente. Ovviamente questi crediti sono molto contenuti, per cui l'intervento è concentrato principalmente sulle spese della procedura concorsuale, di natura prededucibili e prevalenti sull'ipoteca, dal momento che il creditore fondiario deve partecipare a tutte le spese della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, indipendentemente dal fatto che abbia agito esecutivamente essendo questo, come detto, un privilegio solo processuale. Pertanto se il creditore fondiario non agisce in via esecutiva, partecipa al concorso e sopporta le spese relative attraverso il meccanismo dei conti speciali; se procede all'esecuzione incassa in via provvisoria il ricavato ma deve pur sempre insinuarsi al passivo e partecipare alle spese della procedura collettiva, sicchè, l'intervento del curatore o del liquidatore nella esecuzione individuale serve ad anticipare, già nella fase esecutiva, tale partecipazione in modo appunto da ridurre il successivo dare o avere. Alcune delle spese sono documentate dalle carte della procedura, (fatture , documenti bancari di esborsi, ecc.) altre vanno liquidate dal giudice e questo è il caso tipico del compenso al curatore o al liquidatore, che in vista di tale intervento, può chiedere un acconto. Va da sé che se nella procedura concorsuale non vi sono state ancora spese o è difficile documentarle al momento (si pensi ad un intervento immediatamente dopo l'apertura della procedura), il curatore o il liquidatore non interverrà nell'esecuzione o ritarderà l'intervento.
          Zucchetti SG srl
          • Domenico Martiniello

            Milano
            20/11/2023 15:17

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

            Buongiorno, mi collego all'argomento in quanto mi trovo nella seguente situazione:
            sono stato nominato liquidatore in una procedura di liquidazione controllata di una persona fisica. La sovraindebitata è proprietaria di un immobile già sottoposto ad esecuzione individuale da parte del condominio (creditore procedente) nella quale poi è intervenuto anche il fondiario.
            L'immobile in questione è stato aggiudicato nel giorno in cui è stata pubblicata la sentenza di apertura della liquidazione controllata, pertanto l'aggiudicatario ancora non ha versato il saldo prezzo ed il delegato nulla ha fatto dopo l'aggiudicazione.
            Il mio dubbio è se intervenire o meno nella procedura esecutiva tenuto conto che con il ricavato si copriranno le spese della procedura esecutiva, le spese con privilegio ex art.2770 c.c. in favore del creditore procedente ed il residuo andrà a copertura parziale del creditore fondiario. Il dubbio nasce dal fatto che non trovo alcun beneficio per la massa dei creditori della procedura di L.C. se non quello dell'OCC che si vedrebbe pagato il compenso in prededuzione facendolo scontare quasi interamente all'ipotecario e quindi destinare ai creditori parte dell'attivo mobiliare che dovrei realizzare che, in caso di non intervento nella procedura esecutiva, sarebbe eroso dal compenso dell'OCC che gode della prededuzione.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              20/11/2023 18:13

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

              Se, come lei dice, la procedura esecutiva è stata promossa da un condominio, la stessa non ha carattere fondiario, benchè in essa sia intervenuto un creditore fondiario, Ne consegue che detta procedura non è proseguibile e il liquidatore può subentrare nella posizione del creditore esecutante per proseguirla alo scopo di incassare il prezzo della aggiudicazione, da distribuire poi nella procedura concorsuale in base allo stato passivo. L'alternativa sarebbe far dichiarare la improseguibilità dell'esecuzione, ma in tal caso si creerebbe più di qualche problema per l'incasso del prezzo della vendita.
              Zucchetti SG srl
              • Domenico Martiniello

                Milano
                20/11/2023 18:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

                Ringrazio per il pronto riscontro!!! Però vorrei capire se ha senso subentrare al solo scopo di ripartire le somme in sede concorsuale tenuto conto che l'attivo realizzato non copre il credito dell'ipotecario e che in ogni caso spetterebbe tutto a questi. Non capisco quale possa essere il vantaggio per la massa concorsuale dal subentro nella procedura esecutiva e che motivazioni dovrei dare io al mio G.D. per farmi autorizzare.
                Grazie per la collaborazione
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  21/11/2023 19:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

                  Come abbiamo cercato di dire nella precedente risposta, non sembra che abbia molte scelte perché delle due o subentra nella esecuzione in corso o lascia dichiarare la improcedibilità dell'esecuzione. Nel primo caso riscuote il prezzo, che peraltro servirà a pagare le prededuzioni, (ossia le spese della procedura concorsuale compreso il suo compenso, da decurtare prima del pagamento del creditore ipotecario), e nel secondo, deve sperare che chiusa la procedura esecutiva e venuto meno il delegato l'aggiudicatario paghi il prezzo.
                  Ci sembra più difficile spiegare al giudice perché subentra, che il contrario. La convenienza, infatti, non va valutata soltanto nell'ottica del creditore che viene soddisfatto, in quanto nelle procedure concorsuali, la collettività è elemento congeniale per cui anche riscuotere una somma che va poi assegnata ad un solo creditore rientra nei compiti del curatore in quanto la sua funzion è proprio quella di soddisfare i creditori al meglio, che siano fondiari o non, poco importa.
                  Zucchetti SG srl
                • Domenico Martiniello

                  Milano
                  21/11/2023 20:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

                  Buonasera, ringrazio per le delucidazioni. In conclusione, se ho capito bene, mi converrebbe subentrare, giusto?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  22/11/2023 19:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

                  Si, riteniamo proprio di si.
                  Zucchetti Sg srl
    • Quaira Dell'Adami de Tarczal

      Trieste
      30/03/2026 17:09

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

      Buonasera,
      mi ricollego al quesito principale e rappresento la mia situazione.
      Sono professionista delegato nell'ambito di un'esecuzione immobiliare che ha ad oggetto un immobile di titolarità di due soggetti (50%/50% p.i.), entrambi debitori esecutati. La procedura esecutiva viene intrapresa dal condominio procedente. Successivamente interviene il creditore fondiario richiedendo l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 41 TUB.
      In data 01.12.2025 aggiudico l'immobile all'asta e in data 23.12.2025 il Giudice dell'Esecuzione emette decreto di trasferimento a favore del nuovo proprietario. In data 02.12.2025 uno dei due debitori esecutati presenta ricorso per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento con liquidazione controllata. In data 17.02.2026 il Tribunale emette sentenza di ammissione del ricorso.
      Su indicazione del Giudice, a seguito di sua liquidazione da parte di quest'ultimo, ho provveduto a corrispondermi il compenso per l'attività prestata. Mi ritrovo quindi ad avere sul cc della procedura un attivo pari al ricavato della vendita + fondo spese - spese di pubblicità - spese bancarie - cancellazione aggravi - spese FALLCO - mio compenso.
      Non mi è chiaro, vista la situazione ibrida di accesso alla procedura di sovraindebitamento pronunciato in un momento in cui l'immobile era stato reso liquido e addirittura trasferito, e quindi fuori dal perimetro patrimoniale del debitore esecutato sovraindebitato, come gestire le spese prededucibili del creditore procedente non fondiario. Per me è pacifico che per il debitore esecutato NON sovraindebitato devo procedere con un riparto normale tenendo conto della massa a lui imputabile (50%), per il debitore esecutato sovraindebitato, invece, non so come comportarmi circa le spese in prededuzione (fondo spese, compenso CTU, spese per pignoramento, compenso del legale del procedente ecc...). Visto che, grazie alle spese da questo sostenute in ambito esecutivo, si è giunti alla liquidazione del bene a favore di tutti i creditori, faccio pesare le spese in prededuzione del creditore procedente su tutto l'attivo, e quindi corrispondo alla procedura di sovraindebitamento, che non è intervenuta nella procedura esecutiva, ma mi è stato unicamente notificato l'avvio della stessa, il 50% del ricavato al netto di tutte le spese prededucibili, incluse quelle del creditore procedente, oppure corrispondo il 50% del ricavato al netto delle sole spese prededucibili strettamente legate alla vendita, ovvero spese di pubblicità, bancarie, cancellazione aggravi, utenza FALLCO e mio compenso?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        02/04/2026 09:27

        RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

        Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, a nostro avviso occorre determinarsi nel modo che segue.
        Il delegato dovrà comporre due masse, una per ciascun debitore.
        Sulla massa del debitore per il quale non è stata aperta la liquidazione controllata dovrà procedere nei modi ordinari.
        Sulla massa dell'altro debitore, occorrerà verificare che il creditore fondiario sia stato ammesso al passivo (come normalmente è), dopo di che il delegato dovrà corrispondergli la quota parte di ricavato della vendita corrispondente al credito ammesso, al netto del 50% di tutte le spese di esecuzione maturate in corso procedura (poiché il restante 50% grava sulla massa dell'altro debitore).
        Per spiegare le ragioni di questo modus procedendi dobbiamo premettere che il rapporto tra liquidazione controllata e procedura esecutiva individuale è identico a quello che intercorre tra liquidazione giudiziale ed esecuzione forzata. Ciò in forza del rinvio all'art 150 c.c.i.i. compiuto dall'art. 270, comma 5 c.c.i.i.
        Questa identità di rapporti non muta neanche quando la procedura esecutiva sia stata iniziata, o veda l'intervento, di un creditore fondiario. A tale ultimo proposito ricordiamo che Cass., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, ha ritenuto che anche in occasione dell'apertura della liquidazione controllata il creditore fondiario possa iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale, a norma dell'art. 41 TUB.
        Orbene, ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 150 c.c.i.i. prosegue anche in caso di liquidazione giudiziale del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
        Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
        Va tuttavia precisato che, affinché il creditore fondiario possa provvisoriamente ricevere quanto dovutogli (in via ipotecaria) dalla procedura esecutiva è necessario che si sia insinuato al passivo (così Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377.
        Quindi, tanto nella liquidazione giudiziale, quanto nella liquidazione controllata, il creditore fondiario ha diritto al versamento diretto se si è insinuato al passivo della procedura concorsuale.
        Al liquidatore, pertanto andrà versata l'eventuale eccedenza per ottenere la quale egli non ha bisogno, a nostro avviso, neanche di intervenire nella procedura con l'assistenza di un difensore, posto che a lui va restituito l'eventuale surplus così come lo stesso sarebbe stato restituito al debitore.
        Un problema diverso attiene alla liquidazione ed al pagamento delle spese di esecuzione.
        Sul punto una prima indicazione proviene da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti per ICI e oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
        In questa pronuncia la Corte (tra l'altro) che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
        Quindi, una prima osservazione che può svolgersi è quella per cui le spese di procedura vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione.
        Problema diverso è quello del pagamento, nel senso che ci si può chiedere se gli importi liquidati dal giudice possano essere trattenuti si direbbe "in prededuzione" dal ricavato, (cosicché l'assegnazione al fondiario avverrà al netto di tali somme), ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto dovrebbe imporre la soluzione negativa.
        Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
        A questo punto, mentre secondo alcuni detti ausiliari dovrebbero, come tutti gli altri creditori della massa, partecipare al concorso (con la conseguenza che il decreto di liquidazione dovrebbe porre il relativo importo a carico del debitore), la giurisprudenza afferma che il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo. È questo il principio affermato da Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585, che ha precisato come l'art. 95 c.p.c. non sia applicabile all'ipotesi in cui l'esecuzione si arresti per improcedibilità ex art. 51 l.f., (art. 150 c.c.i.i.) presupponendo un esito fruttuoso della procedura, ed ha respinto l'istanza di ammissione al passivo formulata da un professionista delegato alle operazioni di vendita.