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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
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Matteo Panelli
VALENZA (AL)14/10/2023 10:16LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Dopo aver iscritto la sentenza di apertura di Liquidazione Controllata (Art. 270) su un immobile di proprietà del Debitore, il liquidatore si è costituito in seno alla procedura esecutiva immobiliare già incardinata su quello stesso immobile.
Il Tribunale dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita sul presupposto che l'art. 150 (richiamato dall'art. 270 5° comma) contiene una eccezione alla regola della improseguibilità (cit. "Salvo diversa disposizione di legge"). Infatti, il creditore che ha promosso l'esecuzione individuale era un fondiario (da qui appunto l'eccezione).
Fino a qui, tutto bene.
Avvenuta la vendita dell'immobile da parte della procedura esecutiva individuale, ci si pone ora il problema del riparto.
A mio avviso, il professionista delegato dovrebbe trattenere le somme in prededuzione (compenso, spese, ...) e distribuire l'intero ricavato netto alla procedura concorsuale sul presupposto che la sede nella quale i creditori fondiari troveranno soddisfazione è la procedura di liquidazione controllata.
Ho già avuto un precedente sul Tribunale di Alessandria che - in vigenza della L.3/2012 - aveva disposto in tale modo, ovvero, liquidati i compensi del professionista delegato alla vendita, il ricavato (netto) della vendita è stato distribuito alla procedura di Liquidazione controllata.
Chiedo se condividete questa interpretazione e se vi siano a vostra conoscenza degli ulteriori precedenti, magari riferiti all'attuale Codice.
Ringrazio anticipatamente
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 08:35RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
No, non siamo d'accordo. Ferma la premessa dell'applicazione anche nella liquidazione controllata degli artt. 150 e 151 per l'espresso richiamo contenuto nel comma quinto dell'art. 270 CCII, si deve ammettere che il creditore fondiario conserva, anche nella procedura minore, il privilegio processuale di poter iniziare e proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza della liquidazione giudiziale o controllata cui sia stato ammesso il debitore, in deroga al principio della sospensione delle azioni esecutive. Questo diritto è riconosciuto al creditore fondiario dall'art. 41 TUB, la cui funzione non è certo quella di consentire a tale creditore di continuare l'esecuzione nell'interesse della procedura, cui attribuire il ricavato, ma di proseguirla nel proprio interesse, fino alla conseguenza di ottenere, in quella esecuzione, il ricavato netto (ossia detratte le spese dell'esecuzione) della vendita dei beni gravati; anzi l'art. 41 dispone che anche le rendite del bene vanno attribuite al creditore fondiario..
Il raccordo tra le due procedure: quella individuale e quella collettiva, avviene attraverso due modalità non alternative tra loro. Una è costituita dalla possibilità per il curatore di intervenire nella procedura esecutiva per far valere (già) in quella sede i crediti della procedura prioritari sull'ipoteca e, quindi, prevalentemente le spese in prededuzioni che, a norma dell'art. 223, co. 3, CCII, possono gravare sui beni staggiti. L'altra via discende dalla natura di privilegio processuale attribuito al creditore fondiario dall'art. 41 TUB, che comporta che l'assegnazione da lui ottenuta in sede esecutiva ha natura provvisoria, per cui questi, per mantenere in via definitiva quanto ricevuto, deve partecipare al concorso fallimentare, come espressamente dispone il comma terzo dell'art. 151 CCII quando statuisce che "le disposizioni del comma 2 (ossia quelle che affermano il principio della esclusività dell'accertamento del passivo) si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 150".
In questo modo si equilibrano le posizioni, nel senso che il creditore fondiario ottiene nell'esecuzione individuale momentaneamente il ricavato dalla liquidazione del bene ipotecato, detratte le spese di quella esecuzione e quelle già azionate dal curatore con il suo intervento, ma deve poi insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale o controllata e qui si fanno i conti definitivi; è qui, infatti, che una volta stabilito attraverso l'insinuazione il credito che il fondiario avrebbe diritto a percepire nella procedura concorsuale, si verifica se quanto da lui ricevuto sia inferiore o superiore a quanto avrebbe potuto ricevere nella procedura considerate tutte le spese della stessa , e si traggono le conseguenze in dare o in avere.
Zucchetti SG srl-
Matteo Panelli
VALENZA (AL)16/10/2023 08:56RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Se ben capisco, il creditore fondiario avrebbe diritto a percepire il ricavato della vendita effettuata in seno all'esecuzione immobiliare (al netto delle spese di procedura) ma poi, se nella procedura di liquidazione controllata si stabilisse che l'importo a lui spettante era inferiore, tale creditore dovrebbe restituire delle somme di denaro alla procedura di liquidazione controllata. Corretto?
Invece - sempre se ho inteso bene - il liquidatore della procedura di liquidazione controllata dovrebbe far valere il proprio credito prededucibile nella procedura esecutiva. Domanda: come determinarlo se la vendita è stata effettuata dal professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare? Le uniche spese da far valere mi parrebbero essere quelle sostenute per la costituzione nella procedura esecutiva e la trascrizione della sentenza di liquidazione controllata.
Come sempre, grazie!-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 19:28RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Corretto il primo punto. L'intervento del curatore o del liquidatore nella esecuzione individuale è teso a far valere già in quella sede le altre spese della procedura o più in generale tutti gli altri cediti ammessi al passivo che siano prioritari sull'ipoteca (cfr. art. 2748 co, 2, c.c.) visto che questi creditori non possono agire esecutivamente. Ovviamente questi crediti sono molto contenuti, per cui l'intervento è concentrato principalmente sulle spese della procedura concorsuale, di natura prededucibili e prevalenti sull'ipoteca, dal momento che il creditore fondiario deve partecipare a tutte le spese della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, indipendentemente dal fatto che abbia agito esecutivamente essendo questo, come detto, un privilegio solo processuale. Pertanto se il creditore fondiario non agisce in via esecutiva, partecipa al concorso e sopporta le spese relative attraverso il meccanismo dei conti speciali; se procede all'esecuzione incassa in via provvisoria il ricavato ma deve pur sempre insinuarsi al passivo e partecipare alle spese della procedura collettiva, sicchè, l'intervento del curatore o del liquidatore nella esecuzione individuale serve ad anticipare, già nella fase esecutiva, tale partecipazione in modo appunto da ridurre il successivo dare o avere. Alcune delle spese sono documentate dalle carte della procedura, (fatture , documenti bancari di esborsi, ecc.) altre vanno liquidate dal giudice e questo è il caso tipico del compenso al curatore o al liquidatore, che in vista di tale intervento, può chiedere un acconto. Va da sé che se nella procedura concorsuale non vi sono state ancora spese o è difficile documentarle al momento (si pensi ad un intervento immediatamente dopo l'apertura della procedura), il curatore o il liquidatore non interverrà nell'esecuzione o ritarderà l'intervento.
Zucchetti SG srl-
Domenico Martiniello
Milano20/11/2023 15:17RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Buongiorno, mi collego all'argomento in quanto mi trovo nella seguente situazione:
sono stato nominato liquidatore in una procedura di liquidazione controllata di una persona fisica. La sovraindebitata è proprietaria di un immobile già sottoposto ad esecuzione individuale da parte del condominio (creditore procedente) nella quale poi è intervenuto anche il fondiario.
L'immobile in questione è stato aggiudicato nel giorno in cui è stata pubblicata la sentenza di apertura della liquidazione controllata, pertanto l'aggiudicatario ancora non ha versato il saldo prezzo ed il delegato nulla ha fatto dopo l'aggiudicazione.
Il mio dubbio è se intervenire o meno nella procedura esecutiva tenuto conto che con il ricavato si copriranno le spese della procedura esecutiva, le spese con privilegio ex art.2770 c.c. in favore del creditore procedente ed il residuo andrà a copertura parziale del creditore fondiario. Il dubbio nasce dal fatto che non trovo alcun beneficio per la massa dei creditori della procedura di L.C. se non quello dell'OCC che si vedrebbe pagato il compenso in prededuzione facendolo scontare quasi interamente all'ipotecario e quindi destinare ai creditori parte dell'attivo mobiliare che dovrei realizzare che, in caso di non intervento nella procedura esecutiva, sarebbe eroso dal compenso dell'OCC che gode della prededuzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2023 18:13RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Se, come lei dice, la procedura esecutiva è stata promossa da un condominio, la stessa non ha carattere fondiario, benchè in essa sia intervenuto un creditore fondiario, Ne consegue che detta procedura non è proseguibile e il liquidatore può subentrare nella posizione del creditore esecutante per proseguirla alo scopo di incassare il prezzo della aggiudicazione, da distribuire poi nella procedura concorsuale in base allo stato passivo. L'alternativa sarebbe far dichiarare la improseguibilità dell'esecuzione, ma in tal caso si creerebbe più di qualche problema per l'incasso del prezzo della vendita.
Zucchetti SG srl-
Domenico Martiniello
Milano20/11/2023 18:20RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Ringrazio per il pronto riscontro!!! Però vorrei capire se ha senso subentrare al solo scopo di ripartire le somme in sede concorsuale tenuto conto che l'attivo realizzato non copre il credito dell'ipotecario e che in ogni caso spetterebbe tutto a questi. Non capisco quale possa essere il vantaggio per la massa concorsuale dal subentro nella procedura esecutiva e che motivazioni dovrei dare io al mio G.D. per farmi autorizzare.
Grazie per la collaborazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2023 19:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Come abbiamo cercato di dire nella precedente risposta, non sembra che abbia molte scelte perché delle due o subentra nella esecuzione in corso o lascia dichiarare la improcedibilità dell'esecuzione. Nel primo caso riscuote il prezzo, che peraltro servirà a pagare le prededuzioni, (ossia le spese della procedura concorsuale compreso il suo compenso, da decurtare prima del pagamento del creditore ipotecario), e nel secondo, deve sperare che chiusa la procedura esecutiva e venuto meno il delegato l'aggiudicatario paghi il prezzo.
Ci sembra più difficile spiegare al giudice perché subentra, che il contrario. La convenienza, infatti, non va valutata soltanto nell'ottica del creditore che viene soddisfatto, in quanto nelle procedure concorsuali, la collettività è elemento congeniale per cui anche riscuotere una somma che va poi assegnata ad un solo creditore rientra nei compiti del curatore in quanto la sua funzion è proprio quella di soddisfare i creditori al meglio, che siano fondiari o non, poco importa.
Zucchetti SG srl -
Domenico Martiniello
Milano21/11/2023 20:43RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Buonasera, ringrazio per le delucidazioni. In conclusione, se ho capito bene, mi converrebbe subentrare, giusto? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2023 19:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESECUZIONE IMMOBILIARE
Si, riteniamo proprio di si.
Zucchetti Sg srl
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