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Liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs del 02/01/2019 n. 14

  • Francesco Maresca

    TORRE ANNUNZIATA (NA)
    05/05/2023 12:32

    Liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs del 02/01/2019 n. 14

    Buongiorno per una procedura controllata il debitore ha solo redditi derivanti da pensione.
    Sulla stessa grava l'assegno di mantenimento ex coniuge.
    Nella sentenza il Tribunale dichiara aperta la pocedura di liquidazione destinando al ceto creditorio l'importo eccedente il cd minimo vitale.
    Nulla dice dell'assegno di mantenimento ex coniuge.
    Come liquidatore ho inviato la sentenza alla stessa.
    Mi chiedo con l'apertura della liquidazione controllata l'ex moglie ha diritto di insinuarsi al passivo e richiedere in preduzione o in privilego l'assegno di mantenimento (sentenza) per l'intero durata della procedura, o solo per crediti precedenti alla sentenza.
    Il debitore dovrebbe continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex coniuge dall'importo assegnato dal Tribunale cd minimo vitale.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/05/2023 19:01

      RE: Liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs del 02/01/2019 n. 14

      I crediti anteriori per assegni di mantenimento nei confronti della ex moglie vanno trattati come gli altri creditori e possono partecipare al passivo con la collocazione in privilegio per gli ultimi tre mesi ai sensi dell'art. 2751 n. 4 c.c. e per i mesi restanti al chirografo.
      I ratei successivi, pur risalendo al medesimo provvedimento di separazione o divorzio antecedente al fallimento non costituiscono crediti concorsuali in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo l'apertura della liquidazione controllata, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili per la loro estraneità all'attività e alle funzioni della procedura; trattasi in sostanza di un debito personale che il sovraindebitato si trova nella impossibilità o difficoltà di corrisponderli in quanto i suoi beni sono tuti messi a disposizione dei creditori (salvo a vedere i riflessi penalistici in cui si chiede una prova più rigorosa) e a cui non è tenuto a provvedere la procedura.
      Questa, tuttavia può essere coinvolta giacchè, se il sovraindebitato dispone di stipendi, pensioni o altri redditi, questi a norma della lett. b) del comma quarto dell'art. 268 CCII, possono essere trattenuti dal percipiente "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; pertanto il giudice nell'indicare la quota a disposizione del sovraindebitato, così come il giudice delegato al fallimento a norma dell'art. 46 l. fall., deve tenere conto anche del mantenimento cui l'obbligato è tenuto verso la moglie.
      In questa ottica può essere utile al soggetto in questione chiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento per adeguarlo alla nuova situazione, ma fin quando il giudice non si pronuncia, non si può tenere conto di una riduzione. Se invece il giudice della procedura di liquidazione controllata, nel determinare la quota di competenza del sovraindebitato, non ha tenuto conto dell'assegno di mantenimento della moglie su lui gravante, dovrà chiedersi una recisione di detta indicazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Francesco Maresca

        TORRE ANNUNZIATA (NA)
        09/05/2023 20:25

        RE: RE: Liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs del 02/01/2019 n. 14

        Grazie sempre della vostra sollecita risposta. Mi potete chiarire chi è tenuto a chiedere una precisazione dell'indicazione "di tenere conto dell'assegno di mantenimento", non avendo il Tribunale nella sentenza tenuto conto. Il legale del sovraindebitato, sostiene che la richiesta di precisazione deve essere da me presentata nella mia qualità di liquidatore.
        Grazie



        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/05/2023 19:12

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs del 02/01/2019 n. 14

          Noi siamo partiti dalla premessa che, fin quando l'assegno di mantenimento del coniuge rimane come è, lo stesso va pagato dal debitore, trattandosi, come abbiamo precisato di un debito personale del spovraindebitato e non della procedura. Poi abbiamo fato due ipotesi:
          a-che il giudice della liquidazione controllata nel definire la quota della retribuzione da lasciare al debitore abbia tenuto conto dell'esistenza dell'assegno di mantenimento, (reddito 100, assegno di mantenimento 30, il giudice concorsuale ha calcolato che il debitore riceva 70 e su questo importo ha calcolato la quota da lasciare al debitore per il suo mantenimento, fissandola in 40, per cui alla procedura vanno assegnate 30); in tal caso il sovraindebitato potrebbe chiedere al giudice ordinario la riduzione dell'assegno di mantenimento dato che parte della sua retribuzione gli è ora sottratta dalle esigenze della procedura di liquidazione controllata.
          b-che il giudice della liquidazione controllata nel definire la quota della retribuzione da lasciare al debitore non abbia tenuto conto dell'esistenza dell'assegno di mantenimento, (reddito 100, il giudice concorsuale, senza tener conto che il sovraindebitato già sottrae 30 dalla sua retribuzione per l'assegno di mantenimento della moglie, ha calcolato la quota da assegnare alla procedura in 50, lasciando al debitore per il suo mantenimento 50, da cui, però, il debitore deve comunque detrarre 30 per il mantenimento della moglie); in questo caso può essere chiesto al giudice della procedura di liquidazione controllata la revisione della quota assegnata al sovraindebitato e di conseguenza quella acquisibile alla procedura e tale richiesta può essere fatta dal debitore o dal liquidatore in quanto si tratta di atto della procedura diretto a rivedere un provvedimento preso senza conoscere bene la situazione. Ciò non toglie che contemporaneamente possa essere chiesta la revisione dell'assegno di mantenimento al giudice ordinario, come nel caso precedente, e legittimato a tale azione è soltanto il debitore.
          Zucchetti SG srl
    • Francesco Maresca

      TORRE ANNUNZIATA (NA)
      10/05/2023 20:32

      RE: Liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs del 02/01/2019 n. 14

      Grazie per la vostra risposta.
      La richiesta di rivedere un atto della procedura della liquidazione ( minimo vitale) diretto a rivedere un provvedimento che è fissato da una sentenza emessa dal Tribunale all'apertura della liquidazione controllata, quale sarebbe la forma richiesta (istanza al G.D.). Su questo punto ho qualche perplessità in considerazione che è una sentenza.
      Grazie

      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/05/2023 18:48

        RE: RE: Liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs del 02/01/2019 n. 14

        I provvedimenti, comprese le sentenze, che stabiliscono le condizioni della separazione o del divorzio sono inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus, per cui è ammessa la revisione degli stessi nei casi previsti dalla legge. Fino al 28 febbraio 2023 le condizioni erano indicate dall'art. 710 cpc in caso di separazione e dal primo comma dell'art. 9 l. n. 898 del 1970 (legge sul divorzio); dalla data indicata le due disposizioni citate sono state abrogate per effetto della riforma Cartabia e ora trova applicazione l'art. 473-bis.29 , che pone come condizione per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti la sopravvenienza di "giustificati motivi", che la giurisprudenza già aveva preso in considerazione e aveva identificato come sopravvenienza di nuove circostanze. Per questo abbiamo detto nella precedente risposta che il coniuge legittimato può rivolgersi al giudice ordinario per ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento essendo sopravvenuta la nuova circostanza dell'assoggettamento alla procedura di liquidazione controllata e la destinazione di parte della sua retribuzione alla soddisfazione dei creditori.
        Quanto, invece alla modifica del provvedimento del giudice della liquidazione controllata, il provvedimento riguardante la fissazione del minimo vitale è anch'esso un provvedimento rebus sic stantibus interno alla procedura e modificabile dal giudice che lo ha emesso.
        Zucchetti SG srl