Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Ruolo dell'avvocato del sovraindebitato

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    21/06/2022 19:18

    Ruolo dell'avvocato del sovraindebitato

    In un accordo con i creditori ex legge 3/2012 ove il sovra indebitato ha dato mandato fiduciario all'avvocato che ha chiesto la nomina al Tribunale del professionista ex art. 15 co. 9, quale è il ruolo dello stesso avvocato post nomina e prima del deposito dell'accordo con i creditori, può esso interferire in nome e per conto del sovra indebitato nelle risposte alle richieste del professionista f.f. OCC, limitandone la completa e trasparente conoscenza della posizione debitoria, dilazionando la procedura, può ostacolare in generale l'attività del professionista f.f. OCC e quali sono le conseguenze?
    Grazie della risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/06/2022 09:46

      RE: Ruolo dell'avvocato del sovraindebitato

      Dipende dal contenuto del mandato che il cliente ha dato al proprio legale.
      Lei parla di mandato fiduciario, ma con questa espressione si identifica comunemente lo strumento giuridico per mezzo del quale, pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva di quote societarie, viene attribuita alla società mandataria a ciò autorizzata (società fiduciaria) la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono, in nome proprio ma per conto del mandante, la cui riservatezza viene mantenuta. In senso più genera bsi può definire mandato fiduciario il negozio con cui un soggetto (fiduciante) attribuisce ad un altro soggetto (fiduciario) il potere di disporre della proprietà di un bene, di altro diritto reale o di una ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio secondo accordi intervenuti, che costituiscono il cuore del rapporto (il c.d. pactum fiduciae), potendosi la fattispecie realizzare sia con un mandato senza rappresentanza che con una trasferimento del diritto reale, ecc.
      Mandato fiduciario ad un legale (ove non sia collegata ad altri accordi, ad esempio ad un deposito fiduciario di beni o documenti) sta quindi solo a significare un mandato di ampio contenuto, che tuttavia deve sempre essere identificato per capire cosa il legale possa o non possa fare. Tenga comunque conto che le Sez. unite della Cassazione (Cass. Sez un. 14/03/2016, n.4909) hanno statuito che "La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. Impropria".
      Zucchetti SG srl