Forum SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:TFR

  • Andrea Grassi

    Busto Arsizio (VA)
    31/07/2023 10:51

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:TFR

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
    Buongiorno, liquidazione del patrimonio (aperta nel 2021). Il debitore ha un contratto a tempo indeterminato.
    Per motivi personali il debitore nel mese di luglio 2023 si licenza trovando, da subito, una nuova occupazione con retribuzione più bassa.
    Si chiede il TFR sopraggiunto in corso di procedura rappresenta "un bene sopravvenuto" acquisibile all'attivo oppure a norma della lett. b) del comma sesto dell'art. 14ter l. n. 3 del 2012 è escluso dalla liquidazione del patrimonio?
    Si ringrazia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/07/2023 19:27

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:TFR

      L'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio comporta il necessario "spossessamento" del debitore, il quale viene privato, per la durata della stessa, del potere di amministrazione e di disposizione del patrimonio liquidabile, potere che viene attribuito al liquidatore, così come nel fallimento, tant'è che l'art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3 del 2012 espressamente statuisce che il decreto di apertura della liquidazione "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento", implicitamente riconoscendo il passaggio dalla tutela individuale a quella collettiva del credito, caratteristica delle procedure concorsuali. Lo "spossessamento" comprende, come detto, il patrimonio liquidabile del debitore, dal quale sono esclusi i beni annoverati nell'art. 14-ter, comma 6, che sostanzialmente riprende il disposto dell'art. 46 l.fall.
      Orbene, nel caso del fallimento è difficile che il fallito sia anche dipendente, nel mentre questa situazione è abbastanza normale nel caso del sovraindebitamento, per cui il soggetto che accede alla procedura di liquidazione patrimoniale può disporre di uno stipendio mensile e matura un TFR a fine rapporto; lo stipendio è sicuramente pignorabile entro certi limiti- che per semplificare si indicano nella misura di un quinto, nel mentre c'era qualche dubbio sulla pignorabilità del TFR, che è stato risolto ammettendo la possibilità di pignorare, anche durante il rapporto di lavoro, fino a massimo un quinto della retribuzione, anche i ratei di trattamento di fine rapporto (Cass. 25/07/2018, n.19708), nel mentre pacificamente si esclude che possa essere pignorato il trattamento futuro, in quanto la somma non è ancora esistente. Considerato che il comma sesto dell'art. 14-ter l. n. 3 del 2012 esclude dalla liquidazione "i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile", ne discende che, poiché il TFR è pignorabile nei limiti di un quinto, i quattro quinti dell'importo di TFR sono esclusi dalla liquidazione e ne può essere compreso un quinto.
      Zucchetti Sg srl