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compenso advisor legale e contabile concordato minore

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    08/01/2024 19:55

    compenso advisor legale e contabile concordato minore

    Si possono considerare in prededuzione i compensi spettanti agli advisors legale e contabile nel concordato minore ( v. Art. 6 CCII)?
    Grazie e cordiali saluti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2024 17:47

      RE: compenso advisor legale e contabile concordato minore

      Come abbiamo detto anche in altre occasioni, la risposta è negativa. Invero, l'art. 6 del CCII ha cambiato completamente i criteri per la qualifica dei crediti prededucibili in quanto non è stata riprodotta la norma generale di cui al secondo comma dell'art. 111 l. fall. per la quale sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla stessa legge, ma è stato accolto un criterio più selettivo, secondo il quale la prededuzione compete ai crediti espressamente qualificati tali dalla legge e a quelli indicati nelle quattro lettere del primo comma dell'art. 6.
      Le lett. b) e c) di tale comma attribuiscono la prededuzione, entro certi limiti e a certe condizioni, ai crediti dei professionisti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, ma non contemplano i crediti del professionista sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato minore, di modo che queste norme che, in quanto attributive delle prededuzione, sono di carattere eccezionale, non possono essere applicate a casi diversi; anche perché la ragione di un trattamento differenziato tra il professionista che assiste il debitore in funzione del concordato preventivo e quello che lo assiste in funzione del concordato minore potrebbe trovarsi nel fatto che la domanda di concordato minore va presentata tramite OCC (art. 76) e le spese e i compensi di questi sono considerati prededucibili dalla lett. a) del primo comma dell'art. 6. Nella disciplina del concordato minore non si rinviene una norma che tratti della prededuzione.
      Situazione diversa si verifica nella liquidazione controllata ove, ferma restando l'interpretazione dell'art. 6, vi una norma espressa, il comma due dell'art. 277, che attribuisce la prededuzione "ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione", ( e ne regola i rapporti con i crediti ipotecari); tra i crediti sorti in funzione devono intendersi compresi anche quelli del professionista che collabora con il debitore per la presentazione della domanda e senza il limite del 75%.
      E' evidente la disarmonia sia con il concordato ordinario sia con quello minore, ma anche con la stessa liquidazione giudiziale per la quale l'art. 37 non prevede la prededuzione in funzione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale su ricorso del debitore; sono le conseguenza del sistema scelto dal codice che a volte ha dimenticato alcune fattispecie, che in passato potevano rientrare sotto l'ombrello del funzionalità o occasionalità generalizzata.
      Zucchetti SG srl