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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
PRELIEVO SUPPLEMENTARE "QUOTE LATTE"
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Stefano Carlo Benetti Serravesi
Brescia10/11/2023 10:13PRELIEVO SUPPLEMENTARE "QUOTE LATTE"
BUONGIORNO,
A VOSTRO AVVISO POSSONO BENEFICIARE DELL'ESDEBITAZIONE I DEBITI PER PRELIEVO SUPPLEMENTARE NON VERSATO DAL PRODUTTORE DI LATTE PER L'ECCEDENZA RISPETTO ALLE "QUOTE LATTE" DI SPETTANZA? RITENGO SIA NECESSARIO INDIVIDUARE LA NATURA GIURIDICA DI DETTO "PRELIEVO", IN QUANTO, SE RITENUTO SANZIONE AMMINISTRATIVA, SAREBBE ESCLUSO DALL'ESDEBITAZIONE.
GRAZIE.
CORDIALI SALUTI.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2023 16:30RE: PRELIEVO SUPPLEMENTARE "QUOTE LATTE"
E' corretta l'impostazione in quanto, a norma dell'art. 278 co. 7, l'tt. B) restano esclusi dalla esdebitazione, tra le altre, "le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti!. Orbene, considerato che nel sistema dele quote latte e dei prelievi supplementari l'allevatore poteva produrre e commercializzare latte anche oltre la propria quota, salvo incorrere consapevolmente nel pagamento di prelievo supplementare, che costituiva quindi una penale, tanto che la fissazione delle quota veniva considerata «una sorta di autorizzazione amministrativa a commercializzare il latte senza pagare penale» (prima Relazione della Commissione governativa d'indagine sulle quote latte). Ci sembra, pertanto, che l'esdebitazione non dovrebbe coinvolgere il credito in questione.
Zucchetti SG srl-
Stefano Carlo Benetti Serravesi
Brescia13/11/2023 17:14RE: RE: PRELIEVO SUPPLEMENTARE "QUOTE LATTE"
Recupero dal "Focus" della Camera dei Deputati (https://temi.camera.it/leg18/post/OCD25-486.html) la seguente informazione:
"La normativa comunitaria - contenuta dapprima nel Reg. 3950/92, poi nel Reg. 1788/2003 e, infine, nel Reg. 1234/2007 - ha richiesto un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito di latte, attribuito dall'Unione europea ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori, per poi procedere alla riscossione delle cosiddette multe in caso di superamento di tali quote (denominate "prelievo supplementare"), dovute dai produttori con eccesso di produzione (i dati relativi ai quantitativi di latte consegnati all'acquirente sono da quest'ultimo registrati e trasmessi agli organi pubblici competenti, permettendo così di tracciare il latte commercializzato da ogni produttore).
Si era, quindi, previsto che lo Stato nazionale, attraverso le sue articolazioni, incassasse il prelievo supplementare dai produttori - da considerarsi non come una vera e propria sanzione, ma come un disincentivo alla produzione di latte oltre una certa soglia - e lo versasse ai competenti organi dell'Unione europea (precedentemente Comunità europea)".
La quota, aggiungo traendolo da altre fonti,, come definita dalla "prima Relazione della Commissione governativa d'indagine sulle quote latte", è una definizione efficace, anche se alla parola "penale" pare si possa preferire "tributo".
Cosa ne pensate?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/11/2023 11:00RE: RE: RE: PRELIEVO SUPPLEMENTARE "QUOTE LATTE"
Noi non siamo esperti di quote latte, ma ci sembra, per quella che è la funzione del prelievo supplementare e anche per quello che lei riporta, che il prelievo supplementare si colleghi alla violazione della disposizione che segna il limite di quota assegnata a ciascun produttore, che lei stesso definisce tributo o una multa. Quando pertanto si dice che il prelievo supplementare che lo Stato nazionale, attraverso le sue articolazioni, incassa dai produttori è da considerarsi "non come una vera e propria sanzione, ma come un disincentivo alla produzione di latte oltre una certa soglia " si espone una delle finalià della normativa, ma non muta la natura giuridica del prelievo che rimane una sanzione per la violazione di una norma.
Zucchetti SG srl
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