Forum SOVRAINDEBITAMENTO

ristrutturazione debiti consumatore -classi crediti

  • Elena Peruzzini

    Genova
    23/11/2023 17:56

    ristrutturazione debiti consumatore -classi crediti

    nell'ambito del piano di ristrutturazione debiti art. 67 CCII
    - è legittima la divisione per classi di creditori?
    - nel caso di soli chirografari è possibile la divisione in classi (n.2) tra gli istituti che hanno rispettato il merito creditizio e quelli che lo hanno violato?
    - in questo caso vi deve essere una % minima di soddisfo per i chirografi oppure può essere anche inferiore al 10% (per coloro che non hanno rispettato il merito creditizio)
    In ultimo, nel caso in cui un creditore -nella fase di predisposizione della relazione- non risponda alla richiesta di precisazione del credito, e quindi le uniche informazioni (contrattuali e di importo dovuto) sono solo quelle riferite dal debitore, come è meglio comportarsi? inserire il credito ma poi successivamente alla notifica del decreto qualora non dovesse ancora rispondere è possibile considerarlo falcidiato?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/11/2023 18:10

      RE: ristrutturazione debiti consumatore -classi crediti


      Il primo comma dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012 stabiliva che "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni." Il comma 1bis dello stesso articolo prevedeva poi che il consumatore potesse proporre "un piano contenente le previsioni di cui al comma 1". Era pacifico, quindi nel vigore della legge n. 3 del 2012 che, data l'espressa previsione normativa, sia nell'accordo che nel piano del consumatore i creditori potessero essere divisi in classi, nel mentre restavano dubbi i limiti cui era tenuto il debitore, e, cioè se egli, potesse dividere i creditori in classe a discrezione sua e dell'organismo di composizione della crisi, oppure se fosse tenuto al rispetto delle norme dettate in materia concordataria.
      Questi dubbi ci sembra che siano stati risolti dalla formulazione del primo comma dell'art. 67 CCII, per il quale "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma". Questa norma, in particolare il secondo periodo, va letta in combinato con il comma quarto che richiama il comune criterio per il quale i creditori prelatizi possono essere soddisfatti nei limiti di capienza sul ricavato dei beni gravati secondo una stima effettuata dall'OCC. Pertanto, fermo questo limite di capienza per i creditori prelatizi, il debitore è libero di soddisfare i crediti anche parzialmente, senza un limite minimo, e in modo tra loro differenziato; da questa formulazione, paragonata con quella della precedente legge che parlava di classi, sembra di capire che il consumatore possa offrire ai creditori, prelatizi (rispettato il limite di capienza) e chirografari, trattamenti differenziati, anche senza la formale formazione di classi; o meglio la formazione di classi non è vietata ma, potendo per i creditori essere contemplate condizioni differenti per ciascuno, a prescindere dall'inserimento o meno in specifiche e differenti categorie o classi, la formazione delle stesse diventa superflua. Ai fini della quota di soddisfazione dei creditori la violazione delle regole sul merito creditizio è irrilevante in quanto ai creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento è semplicemente vietata l0opposizione per contestare la convenienza (art. 69, co. 2).
      Quanto al creditore che non risponde, valgono i normali criteri, nel senso che il terrà conto della documentazione disponibile del debitore per indicare il credito.
      Zucchetti Sg srl
      • Elena Peruzzini

        Genova
        24/11/2023 18:44

        RE: RE: ristrutturazione debiti consumatore -classi crediti

        Molto chiaro, indubbiamente la formazione della classe aveva una finalità pratica di presentazione schematica del piano
        Per i documenti ho infatti provveduto alla richiesta, purtroppo trattandosi di soggetto sottoposto a misura di amministrazione di sostegno, l' ADS mi ha indicato il credito ma non riesce a trovare tutta la relativa documentazione giustificativa. In ogni caso lo inserisco nel piano per quello che accerto, ma se il silenzio del creditore dovesse continuare (nonostante pec di sollecito) mi chiedo se e come in caso di omologa effettuare il pagamento senza un riscontro positivo dello stesso creditore oppure (azzardo) è possibile uno stralcio per mancata risposta?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/11/2023 18:05

          RE: RE: RE: ristrutturazione debiti consumatore -classi crediti

          Lo stralcio per mancata risposta non è ammissibile, tuttavia il mancato riscontro da parte del presento creditore potrebbe essere considerato come sintomo della inattendibilità dei dati a disposizione per cui lei non ha la certezza che il credito indicato nell'elenco che correda la domanda sia effettivo e fondato per mancanza di prove, ed escluderlo dal piano.
          Zucchetti Sg srl