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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE SOPRAVVENUTA UTILITA'
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Chiara Piva
Bologna21/02/2023 16:32ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE SOPRAVVENUTA UTILITA'
Buonasera a tutti,
il parametro evidenziato al primo comme riferibile alle utilità sopravvenute, entro quattro anni dal decreto, prevede che le stesse dovrebbe consentire "il soddisfacimeto dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento".
Al secondo comma il legislatore prevede la valutazione di rilevanza su base annua.
Sarebbe pertanto corretto procedere alla valutazione della sopravvenienza annua in relazione ad un quarto del dieci per cento (ovvero 2,5% per ogni anno) ?
Qualora il debitore realizzasse una sopravvenienza attiva superiore al 2,5% annuo la procedura dovrebbe accantonare l'intero importo pari alla sopravvenienza per poi effettuare la verifica complessiva al termine del quarto anno (e quindi dopo aver verificato il superamento del dieci per cento del debito complessivo su base quadriennale)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/02/2023 19:40RE: ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE SOPRAVVENUTA UTILITA'
La sua interpretazione non ci sembra molto convincente. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente è rivolta al debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ossia sia privo di reddito o comunque abbia un reddito che non gli consente, detratta la spesa per il mantenimento proprio e della propria famiglia, di offrire alcunchè ai creditori. Tale forma di esdebitazione una tantum non è vincolata all'apertura di una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, nel senso che il debitore presenta tramite l'O.C.C. la domanda al giudice competente, allegando documenti attestanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale ecc. e il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza e verificata l'assenza di atti di frode, concede con decreto l'esdebitazione.
Questa possibilità è fondata quindi sulla mancanza di qualsiasi utilità che giustificherebbero l'accesso ad una delle procedure da sovraindebitamento, sicchè il legislatore si è preoccupato di stabilire cosa accade qualora la situazione del debitore muti a vantaggio dei creditori; a questo scopo ha fatto salvo l'obbligo dell'assolvimento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove pervengano sopravvenienze attive rilevanti, salvo finanziamenti comunque ottenuti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento; in tal caso, infatti, verrebbe meno il presupposto dell'esdebitazione senza alcuna soddisfazione dei creditori; e sarebbe anche ingiusto che il debitore, che ha utilità da offrire ai creditori, si liberasse dei propri debiti senza nulla pagare.
Di conseguenza, a nostro parere, quando il comma secondo dell'art. 283 stabilisce che la valutazione di rilevanza delle utilità tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10% deve essere condotta su base annua, ha inteso monitorare anno per anno se è rimasta l'impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette o se sono sopravvenute utilità che consentano il pagamento della percentuale indicata, per cui richiede che il debitore dichiari annualmente eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi della norma, che cioè consentano il pagamento dei creditori nella misura del 10%, e che il giudice accerti, anno per anno la fondatezza di tale dichiarazione.
Zucchetti SG srl-
Chiara Piva
Bologna22/02/2023 09:50RE: RE: ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE SOPRAVVENUTA UTILITA'
Ringrazio per la celere risposta.
Secondo la vostra interpretazione quindi come valutate l'avverbio COMPLESSIVAMENTE inserito dal legislatore al comma 1 dell'art. 283 ccii? Ha un riferimento soggettivo e, quindi, riguarda il debito? Non può secondo voi avere un riferimento temporale (dei quattro anni)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/02/2023 20:07RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE SOPRAVVENUTA UTILITA'
L'avverbio "complessivamente" è stato introdotto nell'art. 283 ccii con il dlgs n. 147 del 2020 la cui Relazione illustrativa chiarisce che "al fine di prevenire incertezze interpretative, si precisa che la soglia minima di capacità di soddisfacimento, al di sotto della quale è possibile accedere all'esdebitazione, è riferita all'ammontare complessivo dei crediti", per cui la condizione in questione esiste quando le utilità sopravvenute consentano di soddisfare il monte crediti in misura non inferiore al 10%, indipendentemente dalla collocazione dei crediti stessi. Spiegazione del tutto plausibile vista la collocazione dell'avverbio nel primo comma dell'art. 283 e il preciso riferimento al "soddisfacimento dei crediti in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento" e pertanto, il complessivamente non ha nulla a che fare con il riferimento temporale.
Zucchetti SG srl
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