Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Imprenditore cessato

  • Valentina Cosmai

    Bisceglie (BT)
    22/02/2025 12:40

    Imprenditore cessato

    L'imprenditore cessato può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore? solo per debiti personali o anche per debiti di impresa/promiscui?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/02/2025 16:27

      RE: Imprenditore cessato

      La cessazione dell'attività da parte dell'imprenditore, anche se da oltre un anno, non impedisce, di per sé, l'accesso alla ristrutturazione dei crediti del consumatore non essendo detta procedura richiamata nell'art. 33 c.c.i.i.
      Il vero ostacolo sta nella qualità dei debiti, nel senso che l'imprenditore cessato, se, come nel caso prospettato, ha ancora debiti derivanti dall'attività imprenditoriale, non può essere qualificato come consumatore, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1, lett. e), né è possibile scindere i debiti personali da quelli derivanti dall'attività commerciale in quanto il consumatore è per definizione una persona fisica il cui sovraindebitamento coinvolge l'intero suo patrimonio su cui possono soddisfarsi sia i creditori personali che quelli commerciali.
      Bisognerebbe pensare il ricorso ad un concordato minore, ma a quel punto si presenterebbe l'ostacolo della cancellazione dal registro delle imprese che, a norma dell'ult. comma dell'art. 33, rende inammissibile la domanda. Tuttavia la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che il limite di cui all'ult. comma dell'art. 33 c.c.i.i. non si applichi agli imprenditori individuali. Tesi che esce rafforzata dal correttivo del 2024, che ha introdotto nell'art. 33 il comma 1 bis del seguente tenore: "Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma" (un anno dalla cessazione dell'attività del debitore). Questa nuova norma non riguarda direttamente il concordato minore, ma essendo dettata allo scopo di agevolare l'esdebitazione dell'imprenditore individuale che accede alla liquidazione controllata, diventa un ulteriore sostegno alla tesi che esclude per questa categoria di imprenditori l'applicazione dell'ult. comma dell'art. 33 dato che lo scopo di facilitare l'esdebitazione è maggiormente presente nel concordato minore.
      In ogni caso rimane la liquidazione controllata che, in virtù del comma 1-bis appena richiamato, consente all'imprenditore individuale l'accesso a tale procedura anche se è stato cancellato dal registro delle imprese da poltre un anno.
      Zucchetti SG srl