Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Esdebitazione a seguito di Liquidazione Controllata e criteri ex art. 282 comma 2 CCII
-
Guido Paralupi
REGGIO EMILIA (RE)16/10/2024 13:39Esdebitazione a seguito di Liquidazione Controllata e criteri ex art. 282 comma 2 CCII
Buongiorno,
premesso che gli artt. 268 e ss. CCII in tema di Liquidazione Controllata non prevedono, a differenza di quanto avviene per il Piano di ristr.ne dei debiti del consumatore, un vaglio preliminare da parte del Gestore della meritevolezza del debitore, ma che tale giudizio deve avvenire comunque al termine dei 3 anni di durata della procedura secondo i canoni dettati dall'art. 282 comma 2 CCII (che richiama anche le condizioni di cui all'art. 280), vorrei confrontarmi con Voi sulla seguente questione relativa ad un caso che mi viene sottoposto come Gestore:
il debitore, già pesantemente sovraindebitato con il Fisco (per €. 150.000), nel 2023 accende un finanziamento per l'acquisto di una autovettura nuova (per €. 40.000) stante il fatto che quella precedentemente in uso che è stata sostituita (una 500) era divenuta troppo piccola a causa della nascita di un figlio.
Ora, al di là del fatto che si possa discutere sulla ricorrenza o meno dei requisiti di cui all'art. 280 lett. b) o della colpa grave, mala fede o frode di cui all'art. 282 comma 2 (anche perché ho già appurato che quantomeno vi è stato un concorso del soggetto finanziatore nel non avere correttamente valutato il merito creditizio del debitore), i miei dubbi sono questi:
1) Qualora il Tribunale rilevi possibili profili di non meritevolezza che possano precludere l'effetto esdebitatorio al termine dei 3 anni sarebbe in questo caso tenuto, stante il rinvio al procedimento unitario contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, a fissare l'udienza di convocazione delle parti ex artt. 40-41 CCII poiché si rientra in ipotesi in cui è individuabile una possibilità di contraddittorio (v. Cass. n. 20187/17)? Più in generale il Tribunale avrebbe un onere di avvisare la parte che al termine dei 3 anni gli sarebbe precluso l'effetto esdebitatorio ove già dalla lettura degli atti del ricorso esso fosse di tale opinione?
2) Inoltre, è possibile che ove la mala fede riguardi soltanto eventualmente una parte minoritaria della massa debitoria (come nel caso sottoposto alla mia attenzione) la preclusione dell'esdebitazione interessi poi l'intero ammontare dei debiti e non possa eventualmente riguardare quella unica quota parte interessata dalla mala fede del debitore?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2024 20:21RE: Esdebitazione a seguito di Liquidazione Controllata e criteri ex art. 282 comma 2 CCII
Per la verità nella nuova formulazione dell'art. 269 c.c.i.i., dovuta al recente correttivo, è previsto che, quando la domanda è presentata dal debitore al ricorso deve esesre allegata una relazione dell'OCC che, tra l'altro, illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. la situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo".
E' comunque chiaro che la relazione assume maggiore rilievo ai fini della esdebitazione di cui nall'art. 282, il cui primo comma è stato interamente riscritto dal correttivo, e il secondo comma è stato così integrato: "L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Nell'ottica della esdebitazione ci sembra che non si possa selezionare la malafede o la frode in riferimento a singole operazioni in quanto l'esdebitazione è un beneficio per il quale rileva il comportamento tenuto dal debitore e che coinvolge non singole operazioni ma l'intera posizione debitoria per cui i crediti residui vengono dichiarati inesigibili; ed infatti la la colpa grave, la malafede e la frode escludono non la inesigibiloità dell'operazione in cui tali comportamenti si sono manifestati, ma precludono la concessione del beneficio nel suo complesso.
Molto interessante la tesi prospettata del rinvio all'art. 65, ma crediamo che tale norma richiami l'applicazione la disciplina del titolo III ai fini della regolamentazione delle procedure, nel mentre qui si discute della esdebiatazione a seguito della liquidazione controllata, per la quale è dettata una apposita norma, quella dell'art. 282. Questa norma, con solo non prevede la convocazione del debitore nell'ipotesi di non concessione del beneficio, ma espressamente prevede al terzo comma, che "Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma
2 è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni". Come si vede la norma regola la comunicazione e l'impugnazione dei provvedimenti che il tribunale può emettere, senza nulla dire in ordine all'instaurazione di un eventuale preventivo contraddittorio.
Zucchetti SG srl
-