Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    13/12/2023 14:40

    Esdebitazione

    Buongiorno

    In una risposta al quesito 26/09/2022 ore 18,46 al Dott.Pallucchi, avete ricordato che: "Come abbiamo detto in altre occasioni, il secondo comma dell'art. 390 CCII stabilisce che "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"
    Sempre nella stessa risposta a seguire si rileva che "Fermo restando che una procedura ancora in corso alla data del 15 luglio 2022 continua ad essere regolamentata dalla legge precedente, rimane il fatto che la domanda di esdebitazione apre una procedura non conseguente alla definizione del fallimento, ma autonoma, per cui andrebbe regolata dal nuovo codice".

    Declinando questo in una procedura di Liquidazione del Patrimonio ex L 3/2012, aperta nel 2019 e chiusa per completamento procedura di liquidazione dei beni e decorso del termine dei 4 anni nel 2023, il quindi autonomo e nuovo "ricorso per l'esdebitazione" ora quindi ex art.278 CCII può invocare l'Esdebitazione di diritto prevista all'art.282 CCII e quindi non necessariamente soddisfacendo i requisiti previsti per l'esclusione dell'esdebitazione finale dall'art.14 ter decies c.2 l.a) laddove questi (credito sproporzionato) possano risultare equivoci e/o comunque non completamente dimostrabili ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/12/2023 19:06

      RE: Esdebitazione

      Per la verità, nella risposta da lei richiamata, dopo aver detto che la domanda di esdebitazione, aprendo una procedura non conseguente alla definizione del fallimento, ma autonoma, andrebbe regolata dal nuovo codice, aggiungevamo: "Tuttavia, l'art. 279 CCII prevede che la esdebitazione, che secondo la legge fallimentare richiede la chiusura del fallimento, possa intervenire già in corso di liquidazione giudiziale purchè siano decorsi tre anni dall'apertura o con il decreto di chiusura se la procedura viene chiusa prima dei tre anni. Interpretata la norma in senso letterale non dovrebbe più essere ammessa l'esdebitazione post chiusura della procedura, dato che non c'è più una norma, come quella dell'art. 143 l.fall. che parla della presentazione della domanda entro un anno dalla chiusura del fallimento. Se così è, questo dato dovrebbe indurre a ritenere applicabile alle esdebitazioni riguardanti fallimenti chiusi secondo la legge fallimentare applicabile questa legge, altrimenti i soggetti dichiarati falliti secondo la legge fallimentare che al 15 luglio non hanno chiesto l'esdebitazione, verrebbero irrimediabilmente pregiudicati."
      Se quindi vogliamo declinare questa soluzione con riferimento alla liquidazione controllata- ove si verifica la stessa situazione del fallimento, salva una maggiore automaticità- dobbiamo dire che anche per questa procedura la esdebitazione per una liquidazione del patrimonio chiusa nel vigore del CCII, deve seguire le regole della vecchia legge n. 3 del 2012, art. 14 terdecies.
      Zucchetti SG srl