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PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA_REDDITI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Francesco Boni

    MODENA
    07/11/2023 19:21

    PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA_REDDITI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Buonasera,
    sono liquidatore in LC di una Srl nominato a luglio 2023.
    La Srl ha presentato dichiarazione iva nel mese di Aprile 2023 relativa al 2022 con un credito di circa 36.000 euro non chiedendolo a rimborso ( possiede il requisito della minor eccedenza del triennio e il credito che potrebbe essere richiesto senza garanzia è di circa 28.500). Si tratta dell'unico asset presente all'attivo.
    Nel silenzio della legge gli adempimenti fiscali dovrebbero continuare a far capo al legale rappresentante della società sovra indebitata. A maggior evidenza nella legge delega 111/2023 all'articolo 9 è prevista una razionalizzazione della normativa fiscale estendendo alla liquidazione controllata la normativa fiscale oggi applicabile alla liquidazione giudiziale/ fallimento.
    In caso di presentazione di una dichiarazione iva integrativa 2023 per il 2022 a novembre 2023 con la richiesta di rimborso dell'eccedenza iva del triennio il soggetto che sottoscrive è il legale rappresentante?
    E per quanto riguarda il Modello Unico 2023 redditi 2022 da presentare entro il 30/11/23 ?
    Il problema si pone in quanto nè l' articolo 74 bis del Dpr 633/72 ne il dpr 322/98 richiamano la liquidazione controllata ma solo il fallimento ora liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa.
    Inoltre nel frontespizio ( sia in iva che in Unico) è prevista esclusivamente la carica del curatore o del liquidatore ( con specifico riferimento alla liquidazione volontaria).
    E' vero che il liquidatore della liquidazione controllata ha l'amministrazione dei beni ex. articolo 275 c. 2 CCI ma :
    a) per quanto riguarda le imposte sui redditi l'articolo 5 del dpr 322 fa riferimento nel primo comma alla liquidazione ex articolo 2484 e 2485 ed al quarto comma al curatore e commissario liquidatore,
    b) per iva all'art. 8 quarto comma prevede quali soggetti obbligati il curatore e commissario liquidatore.
    In un interpello ( n. 104/2018) l' Ade affermò che nella liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 lo "spossessamento" a favore del liquidatore comportava la perdita del potere di amministrare al sovraindebitato, ma quest'ultimo manteneva la titolarità giuridica e la soggettività di imposta fino alla vendita dei beni.
    Si tratta a mio avviso di un vuoto normativo che sarà presumibilmente colmato con i decreti attuativi della legge delega.
    Chiedo un vostro parere ed in particolare se siete a conoscenza della prassi applicata da altri liquidatori, di liquidazioni controllate di società di capitali.
    Grazie mille
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/11/2023 11:18

      RE: PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA_REDDITI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Condividiamo tutto quanto esposto nel quesito, salvo l'affermazione che si sia in presenza di un vuoto normativo: la disciplina è chiara, restando chiaramente tutti i doveri e legittimazioni in capo al sovraindebitato.

      Il recepimento dell'indicazione di cui all'art. 9 della legge 111/2023 modificherà la situazione attuale, attribuendo al liquidatore della liquidazione controllata i poteri/doveri oggi ancora in capo al sovraindebitato, ma fino ad allora vige la situazione individuata nel quesito e qui sopra confermata.