Forum SOVRAINDEBITAMENTO

piano consumatore-abitazione principale assegnata al coniuge separato

  • Elena Peruzzini

    Genova
    18/09/2024 15:06

    piano consumatore-abitazione principale assegnata al coniuge separato

    Buongiorno, sottopongo alla Vs attenzione un quesito in merito a piano di ristrutturazione debiti consumatore e casa familiare: Il debitore è separato con provvedimento del Tribunale ove si prevede che la casa familiare (unico immobile di proprietà esclusiva dello stesso che ha contratto mutuo ipotecario per acquisto) sia assegnata alla moglie che vi abiterà insieme ai figli (minorenne e maggiorenne). E' previsto, nell'accordo, oltre al mantenimento moglie e figlio, che le rate del mutuo siano versate dal marito sino alla natura scadenza. Il debito ipotecario è in bonis
    Lui ha trasferito la residenza e vive in un immobile in locazione.
    Il sovraindebitamento deriva da finanziamenti contratti a seguito di gioco d'azzardo e verrà sanato parzialmente con reddito da lavoro dipendente
    Il debito con la banca ipotecaria -in bonis- può essere escluso dal piano di ristrutturazione? la rata di mutuo, regolarmente versata è inserita tra le spese necessarie che deve sostenere mensilmente. grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/09/2024 20:02

      RE: piano consumatore-abitazione principale assegnata al coniuge separato

      "Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente presso il quale abitano in via prevalente i figli minori o convivono i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa è opponibile, nei limiti del novennio, ove non trascritto, o oltre il novennio, ove trascritto, anche al fallimento sopravvenuto dell'altro coniuge, o convivente, proprietario dell'abitazione" ((Cass. 13 gennaio 2021, n. 377). Decisione contraddetta da Cass. 15 aprile 2022, n. 12837, che in parziale critita del citato precedente, afferma che "L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012".
      In sostanza, se l'assegnazione della casa in questione è stata trascritta, la stessa è opponibile alla procedura (a maggior ragione se si tratta di ristrutturazione dei debiti del consumatore), nel mentre in mancanza di trascrizione, l'opponibilità è dubbia.
      Ad ogni modo, l'opponibilità della assegnazione comporta che l'immobile in questione resta fuori dal patrimonio destinato ai creditori, ma il debito rimane in capo al marito proprietario, come del resto convenuto in sede di separazione, e tale debito, scaduto a seguito dell'apertura della procedura, deve essere considerato nel piano, non potendosi mantenere il rapporto di mutuo con le relative scadenze ina norma dell'art. 67, comma 5, c.ci.i. in quanto il bene ipotecato non costituisce l'abitazione principale del debitore, ma della moglie e dei figli. Ad ogni modo, si potrebbe tentare di fare appello alla norma citata, in modo d apoter continuare il rapporto di mutuo, sostenendo che al momento della concessione dello steso e dell'iscrizione dell'ipoteca, la casa in questione era destinata ad abitazione principale sua e della famiglia, che poi si è sfaldata a seguito della separazione.
      Zucchetti SG srl
      • Elena Peruzzini

        Genova
        19/09/2024 09:34

        RE: RE: piano consumatore-abitazione principale assegnata al coniuge separato

        Ringrazio per il riscontro. In effetti la capacità del debitore non permetterebbe di soddisfare in tempi brevi il credito con la banca se inserito nel piano, la convenienza di tenere il debito esterno al piano potrebbe anche essere nella fattibilità del piano stesso che altrimenti avrebbe una durata eccessiva.
        Chiedo anche se è ammissibile una % di soddisfo per i creditori chirografari inferiore al 10%
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/09/2024 19:50

          RE: RE: RE: piano consumatore-abitazione principale assegnata al coniuge separato

          Non è prevista una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari; importante è attribuire una qualche utilità rapportata all'attivo e alle risorse di cui il debitore dispone.
          Zucchetti SG srl