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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione controllata dichiarata dal tribunale: assenza domande insinuazione nel termine assegnato
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Elena Lo Presti
PARMA07/01/2026 19:20liquidazione controllata dichiarata dal tribunale: assenza domande insinuazione nel termine assegnato
Buongiorno,
un creditore ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata di una persona fisica. Nel termine ex art. 270 CCII assegnato di 90 gg dall'apertura nel decreto emesso dal Tribunale nessun creditore, nonostante le comunicazioni effettuate anche dal Liquidatore al creditore stesso, ha presentato domanda di ammissione.
Si chiede conferma che il liquidatore possa procedere alla presentazione di istanza di chiusura per assenza di passivo ex art 233 comma 1 lettera a) ccii richiedendo contestualmente:
- esdebitazione del sovraindebitato;
- liquidazione spese vive e compenso con estinzione del conto e versamento dell'eccedenza a favore del sovraindebitato stesso.
Si ringrazia.-
Zucchetti Software Giuridico srl
13/01/2026 17:12RE: liquidazione controllata dichiarata dal tribunale: assenza domande insinuazione nel termine assegnato
Il ragionamento svolto ci convince, anche se dobbiamo svolgere alcune precisazioni.
L'art. 276 ultimo comma prescrive che "La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile".
Il rinvio all'art. 233 rende evidente il fatto che la chiusura della procedura può chiudersi anche per assenza di insinuazioni al passivo, come previsto dalla let. a)del citato articolo. Der resto, la liquidazione controllata nasce (come la liquidazione giudiziale) per liquidare il patrimonio del debitore e distribuire il ricavato tra i creditori che ne facciano richiesta. Se dunque non vi sono creditori che chiedono di concorrere al riparto, nessun atto di liquidazione sarà necessario.
Quanto alla esdebitazione osserviamo che nel caso di specie occorre confrontarsi con il fatto che nessuno dei creditori che ha ricevuto l'avviso si è insinuato al passivo.
Orbene, rispetto a questi creditori occorre considerare l'art. 278 comma 2, il quale prevede che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado".
Quindi, in presenza di un credito non insinuato, l'esdebitazione opera solo per quella quota parte che non sarebbe stata soddisfatta neanche in caso di presentazione di una domanda di ammissione. In sostanza, ai fini della esdebitazione, il creditore non insinuatosi viene falcidiato per la quota parte che non sarebbe stata soddisfatta qualora avesse partecipato al concorso (rispetto alla quale opera l'esdebitazione) mentre mantiene integre le proprie ragioni per la sola porzione che avrebbe ricevuto in caso di ammissione al passivo (anche se la formula normativa parla di "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado").
La funzione della norma è evidentemente quella di incentivare le insinuazioni, poiché se un creditore decide di non insinuarsi non ne riceve alcuna utilità, posto che potrà agire esecutivamente per la sola percentuale di credito per cui sarebbe stato soddisfatto (e non per una percentuale maggiore).
In ogni caso, la disposizione va coordinata con le regole sulla formazione dello stato passivo, nel senso che per creditori anteriori "che non hanno partecipato al concorso" devono intendersi solo quelli che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, e non anche quelli la cui domanda sia stata rigettata.
Detto questo, a nostro avviso nel caso di specie poiché nessuno dei creditori si è insinuato l'esdebitazione non opera in quanto non vi è stato riparto (ed a monte non vi è stata liquidazione dei cespiti acquisiti all'attivo), sicché non è possibile calcolare la "parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso". Dunque, chiusa la procedura, il debitore tornerà nella disponibilità del suo patrimonio ed i creditori manterranno integre le rispettive ragioni di credito.
Questa disposizione ci sembra preferibile a quella, che pure sarebbe predicabile, secondo cui se la percentuale attribuita nel concorso è zero (visto che nessun creditore ha partecipato al concorso) l'esdebitazione si estende al "restante" 100%. Invero ci sembra incongruo prevedere la totale liberazione del debitore a fronte di un patrimonio che torna, intonso, nella sua disponibilità. Invero, l'estinzione del credito mediante esdebitazione e dunque il pregiudizio che il creditore ne ricava, è controbilanciato dalla liquidazione che il debitore subisce del proprio patrimonio, con la conseguenza che se ad essa non si da' luogo quel sacrifico ne risulta ingiustificato.
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