Forum SOVRAINDEBITAMENTO

fondo patrimoniale ammissione e concorso

  • Gennaro Narducci

    Pompei (NA)
    28/04/2023 18:15

    fondo patrimoniale ammissione e concorso

    Vi sottopongo il seguente quesito:
    Un istituto di credito ha chiesto di partecipare alla procedura di liquidazione controllata come di seguito:
    € tot per sorta capitale in virtù di sentenza passata in giudicato; € tot per interessi liquidati in sentenza sino a data apertura di liquidazione; € tot per spese e compensi giudizio di revocatoria oltre spese e compensi liquidati in sentenza relativa alla revocatoria; € tot per spese e compensi procedura esecutiva.

    Il creditore non indica la categoria del credito ma asserisce che il credito (tralasciamo il fatto che la domanda potrebbe essere inammissibile per mancanza indicazione categoria del credito) in virtù della revocatoria espletata di fondo patrimoniale, è l'unico a poter essere soddisfatto sul ricavato della vendila dell'immobile non subendone il limite di indisponibilità, in quanto gli effetti valgono solo nei confronti di chi l'ha ottenuta. Una volta divenuta definitiva la decisione sulla revocatoria la Banca (giudizio conclusosi nel 2019) con atto di pignoramento immobiliare ha sottoposto ad esecuzione gli immobili oggetto di revoca del fondo patrimoniale. Sono stati trascritti sia inefficacia fondo sia pignoramento. Nel 2022 è stata aperta la procedura di liquidazione controllata che ha sospeso la procedura esecutiva. Il liquidatore ha acquisito all'attivo l'immobile in questione.

    Detto ciò relativamente al credito l'unico dubbio sull'ammissione riguarda i compensi relativi alla attività svolta dal legale per il giudizio di revocatoria. Sono del parere che vadano ammessi solo le spese e compensi liquidati in sentenza e non i compensi legali per il giudizio.

    Relativamente alla categoria del credito sarei del parere che questo possa essere ammesso in chirografo in quanto non viene indicato alcun privilegio e non vi è alcuna iscrizione ipotecaria da parte del creditore che ottenuto la revocatoria ma solo altro creditore ipotecario che ha iscritto ipoteca precedente alla costituzione del fondo patrimoniale ed alla domanda di revocatoria e che va ammesso regolarmente in grado ipotecario oltre ad altri chirografi e privilegiati generali. Però La revoca dell'atto determina la sua inopponibilità al creditore revocante, mentre rispetto alle altre parti ed agli altri creditori l'atto conserva i suoi effetti. L'art. 2901 c.c. riconosce al creditore il diritto di chiedere che siano dichiarati inefficaci "nei suoi confronti" gli atti di disposizione del patrimonio e quindi gli altri creditori del debitore, cioè quelli che non abbiano esercitato l'azione revocatoria, non possono partecipare alla esecuzione (e quindi a questo punto alla procedura di liquidazione). Preciso che il credito della banca è maggiore del valore presumibile di vendita e quindi nel caso di vendita e se volessimo considerare quanto asserito dalla banca, i creditori prededucibili (o.c.c. e liquidatore alla fine della procedura) ed altri creditori privilegiati per assurdo non verranno soddisfatti anche se non si tratta di un credito privilegiato/ipotecario.
    Quindi il mio dubbio è oltre alla categoria del credito ed il concorso degli altri creditori sul ricavato della vendita del bene volendo ammettere la Banca in chirografo, il liquidatore acquisito all'attivo l'immobile oggetto di procedura esecutiva sospesa, può mettere in vendita l'immobile (in conformità alle vigenti disposizioni del c.p.c. in materia di esecuzione forzata in quanto compatibili)- considerato che rispetto alle altre parti ed agli altri creditori l'atto conserva i suoi effetti - oppure è necessario/avrebbe dovuto ottenere anch'esso l'inefficacia del fondo e quindi proporre una revocatoria e poi se ottenuta procedere alla vendita dell'immobile.
    saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/05/2023 15:43

      RE: fondo patrimoniale ammissione e concorso

      La premessa del discorso è che l'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda, bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso; ossia, rapportando il principio al caso di specie, la banca vittoriosa in revocatoria, ha la possibilità di agire sul bene costituito in fondo patrimoniale, come se tale bene, che resta nella titolarità del fondo intoccabile da terzi, fosse ancora nella disponibilità del soggetto che ha effettuato il trasferimento.
      Questo effetto in primo luogo retroagisce alla data della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, che sicuramente sarà stata effettuata, e, inoltre, si verifica solo a favore del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria, in quanto, come lei giustamente dice, la decisione sulla revocatoria, divenuta definitiva prima dell'apertura della procedura, produce effetti solo nei confronti di chi l'ha ottenuta e non può, quindi, essere utilizzata dalla massa, che avendo trovato già definito il giudizio, non ha potuto subentrare nello stesso.
      Conseguenze di queste premesse sono:
      -che il bene conferito nel fondo patrimoniale per la procedura fa ancora parte del fondo ed è intoccabile come tale dalla procedura, per cui lo stesso non può essere appreso all'attivo della liquidazione controllata né, tanto meno può essere venduto; al contrario dovrebbe essere cancellata l'eventuale trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata in quanto questa non ha alcun titolo per apprendere il bene al proprio attivo;
      -che l'esecuzione su detto immobile può proseguire anche in pendenza della liquidazione controllata in quanto non investe (non dovrebbe investire) un bene facente parte del patrimonio della procedura. In questa esecuzione può intervenire il creditore ipotecario sullo stesso bene potrà far valere la sua prelazione che, essendo antecedente al conferimento oggetto della revocatoria , mantiene il diritto di seguito anche presso la banca esecutante;
      -che la banca può insinuarsi al passivo della liquidazione controllata non "in virtù di sentenza passata in giudicato", ma facendo valere il suo credito originario che lo ha legittimato alla revocatoria, che sarà privilegiato o chirografario a seconda della natura dello stesso e in mancanza di indicazioni, l'ammissione non può che essere chirografaria (probabilmente si tratta di un finanziamento la cui eventuale prelazione, se esistente, sarebbe stata indicata). Ovviamente, se tutto si porta nelle sue linee di correttezza, la banca potrà continuare l'esecuzione, per cui il credito ammesso dovrà essere decurtato dell'importo che riuscirà a percepire dall'esecuzione, e questa indicazione potrebbe già essere fornita nello stato passivo.
      -nulla di quanto liquidato in sentenza revocatoria per interessi e spese può essere azionato nella procedura da sovraindebitamento essendo a questa estranea la sentenza, per cui la banca potrà far valere il suo credito originario, come detto, più gli interessi fino alla apertura della procedura come avrebbe potuto fare se non avesse agito in revocatoria. Né può chiedere il rimborso delle spese di esecuzione in quanto questa è compiuta su un bene che non è stato acquisito (non dovrebbe essere acquisito) alla procedura e comunque l'esecuzione è finalizzata al suo esclusivo interesse senxza che possano partecipare altri creditori.
      Zucchetti SG srl

      • Gennaro Narducci

        Pompei (NA)
        02/05/2023 17:15

        RE: RE: fondo patrimoniale ammissione e concorso

        a questo punto il liquidatore potrebbe procedere alla liquidazione/scioglimento del fondo ?
        • Gennaro Narducci

          Pompei (NA)
          02/05/2023 18:07

          RE: RE: RE: fondo patrimoniale ammissione e concorso

          segnalo tra l'altro la morte del coniuge non debitore.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/05/2023 18:46

          RE: RE: RE: fondo patrimoniale ammissione e concorso

          La risposta alla sua attuale domanda richiede qualche chiarimento in ordine al fondo patrimoniale, su cui abbiamo sorvolato nel precedente intervento essendoci occupati degli effetti della revocatoria.
          Orbene, il fondo patrimoniale presuppone una convenzione con la quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, per cui conferire bene in fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà. Di conseguenza il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, in quanto destinato alla garanzia dei soli creditori della famiglia. La banca, quindi per poter agire sui beni conferiti nel fondo ha dovuto esercitare azione revocatoria con gli effetti descritti nella precednete risposta.
          Il fallimento del o di uno dei conferenti non incide sul fondo e sulla destinazione data ai beni conferiti in quanto,, a norma dell'art. 171 c.c. la cessazione del fondo patrimoniale, cioè il venir meno dello stesso, si verifica solo a seguito di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in tali ipotesi, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo nato.
          Il liquidatore, quindi non può sciogliersi dal fondo. L'unica cosa che può fare è promuovere anche lui azione revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione, considerato dalla giurisprudenza atto a titolo gratuito, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 2901 e l'azione non sia prescritta, in modo porsi nella stessa condizione della banca, ma nell'interesse di tutti i creditori (sempre che nel frattempo la banca non espropri e liquidi il bene).
          Zucchetti SG srl
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            03/05/2023 18:47

            RE: RE: RE: RE: fondo patrimoniale ammissione e concorso

            Alla chiusura di questa risposta vediamo che lei comunica che il coniuge debitore è deceduto. Questo evento cambia tutto perché, proprio in forza della norma codicistica citata (art. 171 c.c.) la morte di un coniuge essendo una causa di scioglimento del vincolo coniugale, determina, in assenza di figli minori, la cessazione del fondo.
            Da tenere conto che, a norma dell'art. 168 c.c., salvo che sia diversamente stabilito, la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, i quali diventano contitolari per quote uguali, per cui può accadere che la proprietà dei beni spetti solo a uno dei coniugi, oppure ad entrambi ma in quote diseguali; questa situazione, a nostro avviso permane anche dopo lo scioglimento, per cui all'attivo della procedura può essere acquisita l'intera proprietà o la quota dei beni conferiti, a seconda di quanto stabilito all'atto della costituzione.
            La banca potrà azionare il credito che abbiamo indicato nella precedente risposta in quanto la sua azione revocatoria non è stata di alcuna utilità per la massa che, infatti, ha appreso i beni in questione non usufruendo della revocatoria ma a seguito dello scioglimento del fondo; né può la banca sostenere che l'azione svolta abbia contribuito al mantenimento del bene nella garanzia patrimoniale del debitore in quanto il conferimento nel fondo lo rendeva di per sé indisponibile da parte dei creditori di versi da quelli per bisogni familiari.
            Zucchetti SG srl
    • Gennaro Narducci

      Pompei (NA)
      03/05/2023 10:29

      RE: fondo patrimoniale ammissione e concorso

      mi spiego meglio:
      quando è intervenuto il decreto di apertura della liquidazione il coniuge non debitore era già deceduto (deceduto nelle more della procedura esecutiva poi sospesa) e gli immobili nel fondo sono di proprietà esclusiva del coniuge debitore.
      Con la morte di un coniuge il fondo si scioglie automaticamente in quanto viene meno il vincolo e quindi il liquidatore potrà acquisire all'attivo gli immobili inseriti nel fondo ed effettuare la trascrizione del decreto. In tal modo tutti i creditori potranno partecipare al ricavato della vendita.
      Resta da capire come valutare la domanda di ammissione al passivo e tutto quello richiesto dalla banca in virtù dello scioglimento del fondo e della procedura esecutiva sospesa.