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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Chiusura liquidazione controllata
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Renato Mazzoni
BOLZANO (BZ)21/12/2023 15:25Chiusura liquidazione controllata
Il GD Longhi ha emesso un provvedimento,in seguito ad una mia istanza di chiusura di una procedura di liquidazione controllata, in base al quale stabilisce che la procedura non possa essere chiusa se non sono decorsi tre anni.
il G.D. dispone che il liquidatore sorvegli l'operato del sovra indebitato per i prossimi tre anni e acquisisca eventuale attivo sopravvenuto.
A mio avviso è errata l'interpretazione letterale della norma.
Il 282 recita: l'esdebitazione nelle procedure di liquidazione controllata opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura…. "
Il 276, in materia di chiusura della procedura di LC, richiama il 233.
Il 233 dispone che si ha la chiusura della procedura quando (alla lettera c, per il mio caso) è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Quindi anche la liquidazione controllata potrà chiudersi ANCHE PRIMA DEL TRIENNIO laddove ci si imbatta in uno dei casi del 233.
NON E' SCRITTO DA NESSUNA PARTE CHE LA LC NON POSSA ESSERE CHIUSA PRIMA DEL DECORSO DEL TRIENNIO.
E se c'è il provvedimento di chiusura, di diritto scatta l'esdebitazione.
Il triennio è solo il termine per far scattare l'esdebitazione di diritto qualora entro quel termine la procedura non si sia chiusa.
E a mio avviso sarebbe certamente incostituzionale che siano previste modalità di esdebitazione così differenti a seconda che si sia sopra soglia o sottosoglia (paradossalmente., per le procedure maggiori, dove certamente di norma vi è una massa passiva superiore, il debitore sarebbe più agevolato e i creditori penalizzati rispetto ad una procedura minore).
Per non parlare dei costi di procedura che si maturano inutilmente!
Tribunale di Bologna 29 settembre 20221, pres. Florini. est. Rimondini.
Liquidazione Controllata – Dichiarazione di esdebitazione ex art. 282 CCII -
Pronuncia d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Durata della procedura
fino al termine della liquidazione dei beni - Sussistenza
Nella procedura di liquidazione controllata, diversamente da quanto
previsto nella liquidazione giudiziale, la dichiarazione di esdebitazione
pare pronunciabile d'ufficio, ex art. 282 CCII. [Si dispone che, a
prescindere dall'istanza del debitore, il liquidatore, due mesi prima della
scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al
debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, depositando in
tribunale, all'esito di eventuali osservazioni, una relazione finale entro il
mese successivo alla scadenza del triennio].
Con riferimento alla durata, la procedura di liquidazione controllata -
tenuto conto che il Codice della Crisi nulla dispone al riguardo,
diversamente dalla l. 3/2012 - potrà essere chiusa una volta terminata la
liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi ex
art. 233 CCII, richiamato dall'art. 276 CCII.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/12/2023 20:00RE: Chiusura liquidazione controllata
Non è nostro costume commentare i singoli provvedimenti giudiziari in quanto bisognerebbe conoscere gli atti nei particolari come il giudice che lo ha emesso, anzi preghiamo gli utenti di porre quesiti riguardanti problematiche svincolate dal caso concreto e, comunque, di non indicare i nominativi dei giudici.
Nella specie il tema è: esiste un termine minimo di durata della liquidazione controllata?
A questa domanda noi abbiamo già dato risposta in altre occasioni dicendo che il codice della crisi nulla dispone in ordine alla durata della procedura di liquidazione controllata - diversamente dalla l. 3/2012 – per cui è saltato il termine minimo dalla precedente legge previsto e la procedura potrà essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi ex art. 233 CCII, richiamato dall'art. 276 CCII, sia che questo evento cada prima dei tre anni dall'apertura che dopo. Ciò perché, abbiamo anche precisato, nella liquidazione controllata il tempo è determinato non tanto dalla indicazione del debitore ma dalla durata della liquidazione dei beni, a meno che non si proponga di soddisfare i creditori con parte della propria retribuzione, nel qual caso diventa determinate indicare la durata dell'impegno assunto. Orbene, circa la durata di tale impegno o in mancanza di un a indicazione del debitore, si è ritenuto di dover stabilire un termine minimo di durata, altrimenti il debitore potrebbe, a sua piacimento, determinare la durata della stessa, e il termine è stato dedotto, a nostro avviso correttamente, da quello triennale indicato per la esdebitazione dall'art. 282.
Questi sono, a nostro avviso, le linee per risolvere il problema generale posto, poi deve vedere lei quale situazione ricorre nella fattispecie concreta.
Zucchetti SG srl
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