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Reclamo contro provvedimento di esclusione della domanda di ammissione al passivo in liquidazione controllata

  • Luigi Giani

    REGGIO EMILIA (RE)
    12/09/2024 10:00

    Reclamo contro provvedimento di esclusione della domanda di ammissione al passivo in liquidazione controllata

    Devo fare un reclamo Per la questione indicata all'oggetto e chiedo:
    1) il reclamo si fa al tribunale?
    2) A quanto ammonta il contributo unificato?
    3) Il reclamo va depositato nel fascicolo della liquidazione e quindi inviato alla PEC della procedura o si fa un fascicolo a parte?
    grazie grazie per la collabora
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2024 20:10

      RE: Reclamo contro provvedimento di esclusione della domanda di ammissione al passivo in liquidazione controllata

      L'attuale art. 273, comma 6, c.c.i.i. prevede esclusivamente il reclamo avverso il decreto del giudice delegato (diversamente da quanto sembra disporre il correttivo di imminente pubblicazione) che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo soltanto nel caso in cui il liquidatore, ritenute non superabili le osservazioni mosse al progetto di stato passivo, rimetta gli atti al giudice, sicchè il reclamo in questione presuppone che ci siano state osservazioni, che il liquidatore, non riuscendo a decidere sulle stesse, abbia rimetto gli atti al giudice e che questo abbia provveduto con decreto; di conseguenza il reclamo di cui al comma 6 dell'art. 273 è espressamente indicato che va proposto avanti al collegio, ossia avanti al tribunale, trattandosi di un reclamo ex art. 124 (seppur non espressamente richiamato) contro un decreto del giudice delegato e non di una opposizione allo stato passivo. Di conseguenza il reclamo segue processualmente le regole dettate dall'art. 124 che configura il reclamo come un subprocedimento autonomo, che inizia con un ricorso, da depositare in via telematica con busta telematica contenente l'atto principale e gli allegati, a seguito del quale viene fissata l'udienza di comparizione parti; il ricorso e decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati a cura del reclamante, al liquidatore , mediante trasmissione al suo domicilio Pec e ai controinteressati, e così via.
      Il contributo unificato per i reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato è pari ad € 147,00 più marca da € 27,00.
      Zucchetti SG srl