Forum SOVRAINDEBITAMENTO

piano del consumatore L 3/2012

  • Carlo Giovanni Fumagalli

    PARABIAGO (MI)
    26/06/2024 15:59

    piano del consumatore L 3/2012

    Buongiorno, si presenta questo caso.
    Piano del consumatore aperto da due anni, il consumatore non riesce più ad onorare tutti i creditori secondo le percentuali previste nel piano omologato, ma solo alcuni.
    I creditori che verranno soddisfatti secondo quanto indicato nel piano hanno facoltà di agire per richiedere l'intero importo del loro credito?
    Grazie
    Carlo Fumagalli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/06/2024 18:43

      RE: piano del consumatore L 3/2012

      La sentenza di omologazione vincola tutti i creditori al rispetto del piano presentato e omologato e, "in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo" il giudice revoca la sentenza di omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato (art. 72 commi 1 e 2). Disposta la revoca il tribunale, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata (art. 73, comma 1).
      A nostro avviso, quindi, a seguito dell'inadempimento del consumatore non riemerge il diritto dei creditori di agire direttamente sul patrimonio dello stesso a tutela dei propri crediti fin quando non interviene la revoca; dopo questa i creditori riprendono la loro libertà d'azione, a meno che non avvenga la conversione nella liquidazione controllata.
      Zucchetti SG Srl
      • Andrea Ronconi

        Cesena (FC)
        29/01/2025 18:39

        RE: RE: piano del consumatore L 3/2012

        Mi inserisco nella discussione rappresentando la seguente perplessità ed il conseguente quesito:
        Il caso in questione, fa riferimento ad un piano del consumatore ex L. 3/2012; la Vs. risposta richiama l'art. 72 co. 1 e 2 e 73 co. 1 del Dlgs 12.1.2019 n. 14. La mia perplessità consiste nell'applicabilità di quest'ultima normativa ad un piano omologato in vigenza della L. 3/2012. Difatti, l'art. 390 CCII stabilisce che "…. le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni…. della legge 27 gennaio 2012, n. 3".
        Detto ciò, il quesito: mi si propone il caso di un Piano del consumatore ex L. 3/2012, il debitore non riesce ad adempiere, relaziono al G.D. che mi invita a notiziare tutti i creditori, ma nessuno di loro presenta istanza di revoca o cessazione ex art. 14 bis L. 3/2012 La procedura è in stallo. Come procedere?
        Molte grazie



        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/01/2025 17:18

          RE: RE: RE: piano del consumatore L 3/2012

          Quanto al richiamo normativo ha perfettamente ragione; è chiaro che la vicenda era assoggettata alla legge n- 3 del 2012, ma, ad ogni caso, ai fini del quesito proposto, la risposta data nell'ultimo periodo non sarebbe cambiata.
          Quanto al problema che pone lei e, facendo riferimento alla legge n. 3 del 2012, crediamo che non ci sia nulla da fare stante l'inerzia del consumatore e dei creditori; l'art. 14-bis comma 2, infatti, dispone che il tribunale possa dichiarare la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore qualora il proponente non adempia agli obblighi derivanti dal piano (ipotesi prevista sub lett. b) del comma 2) ma "su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore" e il comma 4 indica i tempi entro cui debba essere presentato il ricorso a pena di decadenza; inoltre per dichiarare la conversione in liquidazione del patrimonio è necessario che l'inadempimento sia determinato da cause imputabili al debitore (art. 14-quater).
          Situazione non nuova in quanto la normativa richiamata riproduce grosso modo quella della risoluzione del concordato di cui all'art. 186 l. fall.. In questo caso la giurisprudenza ora unanimemente ammette la dichiarazione di fallimento omisso medio, ossia omessa la dichiarazione di revoca del concordato, (sancito dall'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 4696 del 2022) chiarendone anche gli effetti esdebitatori (cfr. da ult. Cass. 06/06/2024, n.15862).
          La domanda che si pone quindi è: Questa costruzione è applicabile anche alla fattispecie del piano del consumatore? E' difficile dare una risposta, ma è anche superfluo perché comunque la richiesta di apertura della liquidazione deve essere presentata dal soggetto legittimato, ossia dal debitore, non essendo previsto nella legge in esame specie l'intervento del P.M. né la legittimazione dei creditori.
          In sostanza si è verificata una situazione di stallo dalla quale è forse possibile (ma è solo una idea) chiedendo al giudice di dichiarare chiusa la procedura del piano del consumatoe non essendovi più beni da liquidare o attivo da acquisire, benche non siano state mantenute le promesse fatte nel piano.
          Zucchetti SG srl