Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

  • Lorenzo Pieroni

    Cesenatico (FC)
    19/04/2024 15:08

    Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

    Buongiorno,
    Porgo il seguente quesito: una famiglia ha acquistato un'immobile nel 2000, successicamente ha costituito un fondo patrimoniale. Nel 2008 lo hanno rinegoziato in rate semestrali fino al 2048 (questo lascia dei dubbi sulla regolare operatività della banca). Oggi, lei disoccupata (in età pensionabile), lui pensionato con il minimo e svolge dei lavoretti saltuari per arrotondare. Hanno 5 figli. Non riescono più a pagare le rate del mutuo, vorrebbero accedere alla liquidazione del patrimonio. In tal caso l'immobile, sui chi c'è ipoteca, ma ripeto è all'interno del fondo patrimoniale, è soggetto alla liquidazione? A mio avviso rientra nei beni impignorabili e pertanto non andrà liquidato. In tal caso possono accedere all'esdebitazione non avendo null altro da offrire?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/04/2024 19:39

      RE: Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

      Il fondo patrimoniale si sostanzia in un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, per cui la sua creazione consente a tali beni di essere sottratti alla generica garanzia patrimoniale di cui all' art. 2740 c.c. L'atto di costituzione del fondo patrimoniale si configura come atto a titolo gratuito che incide in modo riduttivo sulla garanzia legislativamente prevista dei creditori, in quanto si attribuisce un vantaggio patrimoniale in assenza di alcuna contropartita, di modo che, secondo quanto più volte affermato dalla Cassazione con riferimento al fallimento di uno o entrambi i coniugi costituenti il fondo, in presenza di un atto opponibile al fallimento perché anteriormente trascritto, il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 25 n. 2 l.f. l'acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ma l'atto costitutivo è soggetto a revocatoria ai sensi degli artt. 64 e segg. l. fall., se ricorrono i presupposti delle varie azioni di inefficacia (Tra le ult. Cass. n. 18164/2023; Cass. n. 2904/2021). Ovviamente detto atto è soggetto anche alla azione revocatoria ordinaria- al di fuori come in caso di fallimento attraverso l'art. 66 l. fall., ora art. 165 CCII, ri correndone i requisiti du cui all'art. 2901 c.c. per la quale, come precisato dalla Cassazione (Cass. n. 9192/2021) in tema di revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale, è necessario che l'atto oggetto di revoca comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad "alterare in senso peggiorativo" la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito.
      Nella specie, considerato che il fondo patrimoniale è stato costituito sicuramente non successivamente al 2008, è chiaro che non sono esercitabili né l'azione revocatoria ordinaria né quella fallimentare (che ovviamente richiederebbe l'apertura della liquidazione giudiziale), per cui i beni costituiti in fondo patrimoniale, essendo destinati a far fronte ai bisogni della famigli, sono inattaccabili dai creditori per contratti per scopi diversi.
      Di conseguenza nella prospettata liquidazione controllata di uno o entrambi i coniugi i beni inseriti nel fondo patrimoniale resterebbe estranei alla procedura. A questo punto, però, poiché lei dice che i coniugi non hanno nulla da offrire (al di fuori dei beni del fondo) piuttosto che pensare ad accedere alla liquidazione controllata, si potrebbe tentare la esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all'art. 283. Non ci risulta sia stata mai esaminata la possibilità del ricorso a tale "procedura" in presenza di beni destinati ad un fondo patrimoniale, ma, a nostro avviso, ne potrebbero ricorrere i presupposti anche in tal caso, tanto più che i beni del fondo sono tutti ipotecati a garanzia di un creditore per cui degli stessi non potrebbero giovarsi gli altri creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Manuela Massai

        Aosta (AO)
        17/10/2024 17:15

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

        Buonasera, riprendo il quesito e il parere e formulo nuova domanda: nel caso prospettato, ove il fondo patrimoniale costituito 9 anni prima resta estraneo alla procedura di liquidazione, le ipoteche iscritte (successivamente al fondo patrimoniale) relative a crediti trattati nella procedura, che sorte avranno?
        Se ne potrà disporre la cancellazione, al termine della procedura quando la parte dei crediti non pagata verrà dichiarata inesigibile? Oppure il creditore resta libero, per la parte non soddisfatta in procedura, di aggredire il fondo tenuto conto che gli orientamenti più recenti consentono il pignoramento "diretto", indipendentemente dalla revocatoria, se il credito è relativo ai bisogni della famiglia? Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/10/2024 17:15

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

          La questione prospettata va vista da diversi angoli visuali.
          Il primo riguarda il rapporto tra costituzione del fondo patrimoniale e procedura e, come detto nella precedente risposta, rileva sotto tale profilo l'anteriorità della trascrizione dell'atto costitutivo del fondo rispetto all'apertura della procedura. La sicura anteriorità della trascrizione dell'atto costitutivo del fondo rende opponibile lo stesso alla procedura, per cui i beni che lo costituiscono restano estranei alla stessa e, dato il tempo decorso, non sono possibili azioni revocatorie. Ne consegue che i creditori verso il debitore che hanno iscritto ipoteca sui beni facenti parte del fondo, vanno considerati nella procedura come chirografari in quanto la garanzia colpisce beni che non fanno parte della procedura ( come ad esempio accade nel caso di procedura aperta a carico del debitore per il cui pagamento sia data garanzia ipotecaria di un terzo).
          Nulla è detto espressamente circa la sorte del credito e della garanzia a seguito della esdebitazione, tuttavia può venire in aiuto il principio fissato per il concordato dall'art. 184 l. fall. (ripreso dall'art. 117 del nuovo codice), per il quale il concordato omologato, che determina l'esdebitazione per la parte non pagata, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese la domanda, i quali, però, "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso". Applicando tale principio alla fattispecie in esame, si può dire che la esdebitazione produce la inesigibilità del credito azionato nei confronti del debitore, ma rimane il credito e la garanzia sui beni immessi nel fondo.
          A questo punto viene in considerazione il rapporto tra la banca creditrice e il fondo. In questo rapporto è da valutare per quali crediti il creditore può agire sui beni del fondo e la risposta è agevole in quanto è previsto dalla legge che il fondo risponde dei debiti contratti per i bisogni della famiglia, salvo a stabilire quali sono i bisogni di famiglia (su cui esiste ampia casistica) e verificare in concreto se il credito è stato contratto per questo fine.
          Il problema non finisce qui perché lei dice che l'ipoteca è stata iscritta successivamente alla costituzione del fondo, ed allora anche per la opponibilità della garanzia al fondo vale il discorso della natura dei crediti i quali se nati per soddisfare bisogni della famiglia possono essere garantiti anche ipotecaria mente, con garanzia opponibile al fondo anche se iscritta successivamente.
          In conclusione, a nostro parare, se il debito è stato contratto per bisogni estranei alla famiglia, al creditore, a seguito della esdebitazione conseguente alla liquidazione dl patrimonio, è preclusa ogni altra attività recuperatoria, essendo anche decorso il termine prescrizionale per una eventuale revocatoria; se invece il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia, il creditore, anche se è intervenuta l'esdebitazione a seguito della liquidazione del patrimonio, può aggredire – senza ricorrere a revocatoria- i beni facenti parte del fondo e far valere in quella sede la prelazione ipotecaria rispetto ad altri eventuali aggressori.
          Zucchetti SG srl