Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ristrutturazione debiti e compenso ADS
-
Elena Peruzzini
Genova09/02/2024 15:59ristrutturazione debiti e compenso ADS
il debitore è sottoposto a misura protettiva di amministratore di sostegno, nella persona di un avvocato, nel piano di ristrutturazione il compenso dell'ADS -liquidato dal G.T.- che ha presentato il ricorso e sottoscritto per l'amministrato, è da considerarsi nelle spese necessarie oppure quale compenso di un professionista e quindi da inserirsi nella graduazione dei crediti come privilegiato? grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/02/2024 19:35RE: ristrutturazione debiti e compenso ADS
Facendosi riferimento nell'oggetto della domanda alla ristrutturazione dei debiti riteniamo che lei si riferisca alla procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato regolata dalla l. n. 3 del 2012. Orbene, l'art. 13, comma 4-bis, di tale legge stabilisce che " I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
Alla luce di questa disposizione il credito del legale in questione gode della prededuzione.
Zucchetti SG srl-
Elena Peruzzini
Genova12/02/2024 15:12RE: RE: ristrutturazione debiti e compenso ADS
chiedo scusa del fraintendimento, si tratta di un piano di ristrutturazione debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCI. e ss.
Il debitore è rappresentato da un avvocato nella funzione di ADS di nomina giudiziaria. Quale gestore mi chiedevo come inserire correttamente il compenso dell'ADS. Pensavo ai sensi dell'art. 2751 bis n.2, quindi quale privilegio generale. E nel caso in esame, nella graduazione dei crediti, 1° crediti in prededuzione, 2° ipotecario, 3° creditori privilegati (tra cui compenso Ads) 4° chirografi. Invece mi sembra di capire che suggerite quale nuovo codice della crisi, credito professionale in prededuzione, art. 6 lett.b ma nel limite del 75% del credito?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2024 20:16RE: RE: RE: ristrutturazione debiti e compenso ADS
Trattandosi di ristrutturazione dei debiti del consumatore regolata dal nuovo codice cambia tutto risposto alla precedente risposta riferita alla ristrutturazione dei debiti regolata dalla legge n. 3 del 2012 perché nel nuovo codice manca una norma come quella di cui all'art. 13, comma 4bis, riportata nella risposta precedente che attribuiva la prededuzione ai "crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti" e nell'art. 6 CCII la prededuzione è attribuita, per quanto riguarda le procedure da sovraindebitamento, ai soli crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni dell'OCC (comma 1, lett. a), riguardando le lett, b) e c) ai crediti dei professionisti per l'assistenza alla presentazione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione e della domanda di concordato (sintetizzando). Pertanto il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione della domanda di ristrutturazione del debiti del consumatore non gode della prededuzione, ma del privilegio professionale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c.
Per quanto riguarda le prestazioni rese dallo stesso legale per lo svolgimento delle sue funzioni di amministratore di sostegno, va ricordato che per il combinato disposto degli artt. 411, comma 1, e 379 c.c. l'ufficio di amministratore di sostegno è gratuito, ma il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Nessun privilegio è previsto per questa indennità che non può essere considerata come il compenso per una prestazione professionale.
Nella graduazione vanno quindi primariamente messe eventuali prededuzioni, poi il credito professionale del legale e poi il credito chirografario da ultimo visto. In questa graduazione non è compreso l'ipotecario perché l'ipoteca è una garanzia reale immobiliare, che si esercita sul bene immobile sul quale è iscritta, nel mentre il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c ha natura mobiliare per cui, in linea di massima, non entra in conflitto con l'ipoteca.
Zucchetti SG srl
-
-
-