Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione del debitore incapiente

  • Shaula D'Antonio

    Pescara
    29/11/2022 16:36

    Esdebitazione del debitore incapiente

    Buonasera,
    per la prima volta mi trovo a che fare con una richiesta di concessione del beneficio della esdebitazione del debitore incapiente previsto dall'art. 14 quaterdecies L. 3/2012. Il richiedente ha i presupposti reddituali, ma la mia perplessità è la seguente: può essere richiesto il beneficio per debiti contratti nell'esercizio di una pregressa attività artigiana? Nello specifico debiti verso lavoratori e INPS? Io per analogia con le altre procedure di sovraindebitamento sarei portata a rispondere negativamente, ma vorrei il Vostro cortese parere. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2022 19:33

      RE: Esdebitazione del debitore incapiente

      La norma di cui all'art. 14 quaterdecies l. n. 3 del 2012 è stata riprodotta testualmente nell'art. 283 del nuovo codice della crisi, al quale va fatto oggi riferimento. Questa consente al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, comunque di fruire una tantum del bonus esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente (l'inserimento di questo avverbio è l'unica novità della norma attuale) al dieci per cento, con la precisazione che sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La norma, come si vede non fa riferimento al consumatore né pone limitazioni ad eventuali tipologie di obbligazione, ma richiede esclusivamente che si tratti di un debitore persona fisica e che sia meritevole; ed è proprio la meritevolezza che assume un particolare rilievo posto che l'OCC, nel trasmettere al giudice la domanda e la documentazione richiesta per legge, espone gli elementi idonei a valutarla, sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle (comma 4 art. 283). A sua volta il giudice "assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 (comma 7 art. 283).
      Zucchetti Sg Srl