Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQ. PATRIMONIO DOMANDE TARDIVE
-
Paolo Corradino
CHIAVARI (GE)08/06/2022 12:18LIQ. PATRIMONIO DOMANDE TARDIVE
Procedura di Liquidazione del Patrimonio ex. art. 14 Legge 3/2012 con stato passivo approvato. A distanza di quasi un anno dalla esecusitivtà dello stato passivo, mi viene notificata una domanda "tardiva" di insinuazione da parte di un crditore chirografo. Come liquidatore come devo comportarmi in merito alla sua ammissione con nuovo stato passivo aggiornato o meno? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/06/2022 19:25RE: LIQ. PATRIMONIO DOMANDE TARDIVE
Questione più volte affrontata in questo Forum, che nasce dal fatto che l'art. 14-sexies L. 3 del 2012, dispone che il liquidatore debba comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, che possono partecipare alla liquidazione presentando apposita domanda e indica la data entro la quale essa va presentata, senza prevedere una specifica disciplina per il caso in cui la domanda sia proposta oltre il termine indicato; ossia senza nulla prevedere in ordine alle domande tardive, a differenza della normativa fallimentare (art. 101 l. fall.).
Questo silenzio ha fato nascere il dubbio se sia ammissibile presentare una domanda dopo la scadenza del termine indicato dal liquidatore e le risposte son variegate oscillando da una soluzione ad altra contrapposta. Ad esempio il Trib. Ancona 19 novembre 2019 ha ritenuto che "Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex lege n. 3/2012 devono ritenersi inammissibili le domande d'insinuazione tardiva, avendo il Legislatore compiutamente disciplinato la materia della formazione del passivo, senza farne menzione e dovendosi da ciò ritenere che la legge abbia voluto riservare alla scelta discrezionale del liquidatore, cui è riservata l'indicazione del termine ultimo entro cui presentare le domande di partecipazione al concorso, la fissazione del limite cronologico per l'insinuazione al passivo" (conf. Trib. Salerno 06/11/2020; Trib. Forlì, 23 giugno 2020). Di contro il Trib. Udine 7 luglio 2020, ha statuito che ""Posto che il mancato rispetto del termine fissato dal liquidatore ai sensi dell'art. 14-sexies legge n° 3 del 2012 non comporta decadenza, devono considerarsi ammissibili le domande di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione ex legge 3 del 2012 che siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore, ma prima che questi abbia predisposto e comunicato agli interessati il progetto di stato passivo". Di recente il Trb. Bologna 1 febbraio 2022 ha ammesso la presentazione di una domanda tardiva solo qualora il creditore dimostri di non essere stato informato dell'onere di presentarla.
Dando per scontato che, in mancanza di comunicazione la domanda tardiva deve essere ammessa, noi ci siamo in passato espressi per la soluzione negativa sostendo che nella procedura di liquidazione da sovraindebitamento, la verifica del passivo prende l'avvio con la comunicazione da parte del liquidatore dell'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni immobili e mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, così come dispone l'art. 14 sexies legge n. 3 del 2012 che riprende sul punto l'art. 92 l.fall., con la differenza che, mentre nel fallimento è il tribunale che, con la sentenza dichiarativa, fissa il giorno dell'udienza e, quindi, il termine per la presentazione delle domande, nel caso, mancando una udienza di verifica, è lo stesso liquidatore che, con la citata comunicazione, indica il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione.
Già questo invito induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rispettare il principio della domanda, nel senso che, se il liquidatore è tenuto a fare una comunicazione ai creditori e terzi interessati con l'indicazione che "possono partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, …" (art. 14 sexies, co. 1, lett. a), e se il successivo art. 14septies elenca il contenuto che deve avere la domanda di insinuazione, vuol dire che il liquidatore può e deve esaminare soltanto le domande depositate o trasmesse con le modalità accennate e decidere nel rispetto delle domande formulate, altrimenti le disposizioni richiamate sarebbero prive di significato. E' vero, come sostenuto da parte della dottrina che la non tassatività del termine per la presentazione delle domande induce a ritenere che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato, ma è altrettanto vero che non è dato di sapere come trattare le tardive, dal momento che non è indicato quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via. . La carenza di una disciplina delle domande tardive può comportare al più che il termine assegnato dal liquidatore per la presentazione delle istanze non sia perentorio o decadenziale, ma questo non significa che il legislatore abbia in tal modo voluto consentire la presentabilità sine die delle domande di insinuazione, con l'unico limite dell'avvenuta esecuzione del riparto, ritardando così il consolidamento del passivo (cfr. trib. Forlì, cit.).
Vi è da dire che con il d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020, che ha apportato significative modifiche alla legge n. 3 del 2012 anticipando parte delle disposizione contenute nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, non ha toccato gli articoli riguardanti la formazione dello stato passivo, per cui la lacuna normativa- che lascia alla discrezionalità del liquidatore la fissazione di un termine per la presentazione delle domande senza nulla dire in merito alle insinuazioni tardive, nè menzionare i creditori tardivi- è rimasta.
Nel codice della crisi, invece, l'art. 270 stabilisce espressamente che il termine fissato dal liquidatore è "a pena di inammissibilità" e l'art. 273, riscritto con il decreto correttivo n. 147 del 2020- prevede al comma settimo che "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6".
Zucchetti SG srl-
Paolo Corradino
CHIAVARI (GE)09/06/2022 10:18RE: RE: LIQ. PATRIMONIO DOMANDE TARDIVE
Ringrazio per la solerte e esaustiva risposta. Preciso che nel caso in questione, al creditore chirografo tardivo nel mese di maggio 2021 avevo notificato la comunicazione di rito di apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio, fissando nel 30 giugno 2021 il termine entro il quale presentare la domanda di partecipazione alla liquidazione con il contenuto previsto dall'atìrt. 14-septies; nel 15 luglio 2021 la comunicazione ai creditori insinuatisi ed al debitore del progetto di stato passivo; nei 15 gg. successivi la possibilità di presentare eventuali osservazioni; ed il termine del 30 luglio 2021 il termine per l'approvazione da parte del liquidatore dello stato passivo che è poi diventato esecutivo. In qualità di liquidatore mi sembra ci siano i presupposti per considerare inammissbile la domanda tardiva in questione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/06/2022 17:27RE: RE: RE: LIQ. PATRIMONIO DOMANDE TARDIVE
Questa è anche la nostra opinione per le ragioni esposte nella precedente risposta; tuttavia, come detto, esistono anche diverse interpretazioni seppur minoritarie.
Zucchetti Sg srl
-
-
-